Articolo 106. 
 
           Garanzie per la partecipazione alla procedura. 
 
  1. L'offerta e' corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per
cento del valore complessivo della procedura  indicato  nel  bando  o
nell'invito. Per rendere l'importo  della  garanzia  proporzionato  e
adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e  al
grado di  rischio  a  esso  connesso,  la  stazione  appaltante  puo'
motivatamente  ridurre  l'importo  sino  all'1   per   cento   oppure
incrementarlo sino al 4 per cento. Nel  caso  di  procedure  di  gara
realizzate in forma aggregata da centrali di  committenza,  l'importo
della garanzia e'  fissato  nel  bando  o  nell'invito  nella  misura
massima del 2 per cento del valore complessivo  della  procedura.  In
caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento  temporaneo  di
imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire  le
obbligazioni di ciascuna  impresa  del  raggruppamento  medesimo.  La
garanzia provvisoria puo' essere costituita sotto forma  di  cauzione
oppure di fideiussione. 
  2. La cauzione  e'  costituita  presso  l'istituto  incaricato  del
servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate,  a  titolo  di
pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico
o con altri strumenti e  canali  di  pagamento  elettronici  previsti
dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il  comma
10. 
  3.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma   1   a   scelta
dell'appaltatore  puo'  essere  rilasciata  da  imprese  bancarie   o
assicurative che rispondano ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita', oppure dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di  cui  all'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e  che  sono
sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  societa'  di
revisione iscritta nell'apposito  albo  e  che  abbiano  i  requisiti
minimi di solvibilita' richiesti  dalla  vigente  normativa  bancaria
assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa  e  firmata
digitalmente; essa deve essere altresi' verificabile  telematicamente
presso l'emittente ovvero  gestita  mediante  ricorso  a  piattaforme
operanti con tecnologie  basate  su  registri  distribuiti  ai  sensi
dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12,  conformi  alle  caratteristiche  stabilite  dall'AGID   con   il
provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. 
  4.  La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia   al
beneficio della preventiva escussione  del  debitore  principale,  la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo  comma,  del
codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia  medesima  entro
quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta   della   stazione
appaltante. 
  5. La garanzia deve avere efficacia per almeno  centottanta  giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore  o  minore,
in relazione alla durata  presumibile  del  procedimento,  e  possono
altresi' prescrivere che l'offerta  sia  corredata  dell'impegno  del
garante  a  rinnovare  la  garanzia,  su  richiesta  della   stazione
appaltante nel corso della procedura,  per  la  durata  indicata  nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non  sia  ancora
intervenuta l'aggiudicazione. 
  6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta  di
aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a
ogni fatto riconducibile all'affidatario o  conseguenti  all'adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli
84  e  91  del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  7. La garanzia  e'  svincolata  automaticamente  al  momento  della
sottoscrizione del contratto. 
  8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'  ridotto
del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme  europee  della  serie
UNI CEI EN  45000  e  della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
certificazione del sistema di qualita' conforme  alle  norme  europee
della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica  la  riduzione  del  50  per
cento, non cumulabile  con  quella  di  cui  al  primo  periodo,  nei
confronti delle micro, delle piccole e  delle  medie  imprese  e  dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari  costituiti
esclusivamente da micro, piccole e  medie  imprese.  L'importo  della
garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto  del  10  per  cento,
cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando
l'operatore economico presenti una  fideiussione,  emessa  e  firmata
digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti
con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del  comma  3.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto  fino
ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con  le  riduzioni
di cui al primo  e  secondo  periodo,  quando  l'operatore  economico
possegga uno o piu' delle certificazioni o  marchi  individuati,  tra
quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di  gara  iniziali
che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite  massimo
predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione  successiva
e' calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per
fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e  lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato II.13  e'  abrogato  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e   della
sicurezza energetica e il Ministro per gli  affari  europei,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo
di cui all'articolo 117, comma 12. Si  applicano  inoltre  i  periodi
secondo e terzo dello stesso comma. 
  10.  La   stazione   appaltante,   nell'atto   con   cui   comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede  nei  loro  confronti
allo svincolo della garanzia di cui al comma  1.  La  garanzia  perde
comunque  efficacia  alla  scadenza  del  termine  di  trenta  giorni
dall'aggiudicazione. 
  11. Il presente articolo non si applica  agli  appalti  di  servizi
aventi ad oggetto la redazione della progettazione  e  del  piano  di
sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita' del
RUP. 
 
          Note all'art. 106 
              - Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia): 
                «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli
          intermediari finanziari possono: 
                  a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi
          di pagamento a condizione che siano a cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
                  b) prestare servizi di investimento se  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                  c)   esercitare   le   altre   attivita'   a   loro
          eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. (638) 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              -  Si  riporta   l'articolo   8-ter,   comma   1,   del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,   n.   12
          (Disposizioni   urgenti   in   materia   di   sostegno    e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione): 
                «Art.   8-ter   (Tecnologie   basate   su    registri
          distribuiti  e  smart  contract).  -  1.   Si   definiscono
          "tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e
          i protocolli informatici che usano un  registro  condiviso,
          distribuito,  replicabile,   accessibile   simultaneamente,
          architetturalmente decentralizzato su basi  crittografiche,
          tali  da  consentire  la   registrazione,   la   convalida,
          l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che
          ulteriormente  protetti  da  crittografia  verificabili  da
          ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. 
                2. Si definisce "smart  contract"  un  programma  per
          elaboratore che opera  su  tecnologie  basate  su  registri
          distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due
          o piu'  parti  sulla  base  di  effetti  predefiniti  dalle
          stesse. Gli smart contract soddisfano  il  requisito  della
          forma  scritta  previa  identificazione  informatica  delle
          parti  interessate,  attraverso  un   processo   avente   i
          requisiti fissati dall'Agenzia per  l'Italia  digitale  con
          linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
                3. La  memorizzazione  di  un  documento  informatico
          attraverso  l'uso  di   tecnologie   basate   su   registri
          distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione
          temporale  elettronica   di   cui   all'articolo   41   del
          regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 23 luglio 2014. 
                4. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          l'Agenzia per  l'Italia  digitale  individua  gli  standard
          tecnici che le tecnologie basate  su  registri  distribuiti
          debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di
          cui al comma 3.». 
              - Si riporta l'articolo 1957, secondo comma, del codice
          civile: 
                «Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale). -
          (Omissis) 
                La disposizione si applica anche al caso  in  cui  il
          fideiussore ha espressamente limitato la  sua  fideiussione
          allo stesso termine dell'obbligazione principale. 
                (Omissis).». 
              - Si  riportano  gli  articoli  84  e  91  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
                «Art.  84  (Definizioni).  -  1.  La   documentazione
          antimafia e' costituita  dalla  comunicazione  antimafia  e
          dall'informazione antimafia. 
                2.    La     comunicazione     antimafia     consiste
          nell'attestazione della sussistenza o  meno  di  una  delle
          cause di decadenza, di sospensione  o  di  divieto  di  cui
          all'articolo 67. 
                3.      L'informazione       antimafia       consiste
          nell'attestazione della sussistenza o  meno  di  una  delle
          cause di decadenza, di sospensione  o  di  divieto  di  cui
          all'articolo  67,  nonche',  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  91,   comma   6,   nell'attestazione   della
          sussistenza o meno di eventuali tentativi di  infiltrazione
          mafiosa tendenti a condizionare le scelte e  gli  indirizzi
          delle societa' o imprese interessate indicati nel comma 4. 
                4.   Le   situazioni   relative   ai   tentativi   di
          infiltrazione  mafiosa   che   danno   luogo   all'adozione
          dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma  3
          sono desunte: 
                  a) dai  provvedimenti  che  dispongono  una  misura
          cautelare o il giudizio, ovvero  che  recano  una  condanna
          anche non definitiva per taluni dei  delitti  di  cui  agli
          articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,
          648-ter del codice penale, dei delitti di cui  all'articolo
          51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  e  di  cui
          all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno  1992,
          n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          1992, n. 356; 
                  b)  dalla   proposta   o   dal   provvedimento   di
          applicazione di taluna delle misure di prevenzione; 
                  c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo
          4  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  dall'omessa
          denuncia all'autorita' giudiziaria dei reati  di  cui  agli
          articoli 317 e 629 del codice penale,  aggravati  ai  sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, da parte dei soggetti  indicati  nella  lettera  b)
          dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
          per l'applicazione di una misura di prevenzione  o  di  una
          causa ostativa ivi previste; 
                  d) dagli accertamenti disposti dal  prefetto  anche
          avvalendosi  dei  poteri  di  accesso  e  di   accertamento
          delegati   dal   Ministro   dell'interno   ai   sensi   del
          decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,  ovvero
          di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto; 
                  e)  dagli  accertamenti  da  effettuarsi  in  altra
          provincia a cura dei prefetti competenti su  richiesta  del
          prefetto procedente ai sensi della lettera d); 
                  f) dalle sostituzioni negli organi  sociali,  nella
          rappresentanza  legale   della   societa'   nonche'   nella
          titolarita' delle imprese individuali  ovvero  delle  quote
          societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente  con
          i  soggetti  destinatari  dei  provvedimenti  di  cui  alle
          lettere a) e b), con modalita' che,  per  i  tempi  in  cui
          vengono realizzati, il valore economico delle  transazioni,
          il reddito  dei  soggetti  coinvolti  nonche'  le  qualita'
          professionali  dei  subentranti,  denotino   l'intento   di
          eludere la normativa sulla documentazione antimafia. 
                4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera  c),
          deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
          a giudizio formulata nei  confronti  dell'imputato  e  deve
          essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto
          che ha omesso la predetta denuncia, dal  procuratore  della
          Repubblica procedente alla prefettura  della  provincia  in
          cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi  1
          e 2, hanno sede ovvero in cui hanno  residenza  o  sede  le
          persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o
          i consorzi interessati ai contratti e subcontratti  di  cui
          all'articolo 91, comma 1, lettere  a)  e  c)  o  che  siano
          destinatari degli atti di concessione o erogazione  di  cui
          alla lettera b) dello stesso comma 1.» 
                «Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di
          cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,  devono   acquisire
          l'informazione di cui all'articolo 84, comma  3,  prima  di
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   e
          subcontratti, ovvero prima di  rilasciare  o  consentire  i
          provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia: 
                  a) pari o  superiore  a  quello  determinato  dalla
          legge in attuazione delle direttive comunitarie in  materia
          di opere e lavori pubblici, servizi  pubblici  e  pubbliche
          forniture, indipendentemente dai  casi  di  esclusione  ivi
          indicati; 
                  b) superiore a 150.000 euro per le  concessioni  di
          acque pubbliche o di beni demaniali per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali, ovvero  per  la  concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
                  c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di
          subcontratti,    cessioni,    cottimi,    concernenti    la
          realizzazione di opere o lavori pubblici o  la  prestazione
          di servizi o forniture pubbliche. 
                1-bis. L'informazione antimafia e'  sempre  richiesta
          nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli  demaniali
          che ricadono nell'ambito dei regimi  di  sostegno  previsti
          dalla politica agricola  comune,  a  prescindere  dal  loro
          valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli,  a
          qualunque  titolo  acquisiti,  che  usufruiscono  di  fondi
          europei per un importo superiore a 25.000 euro. 
                2. E' vietato, a pena di nullita',  il  frazionamento
          dei  contratti,  delle  concessioni  o   delle   erogazioni
          compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del  presente
          articolo. 
                3.  La  richiesta  dell'informazione  antimafia  deve
          essere effettuata attraverso la banca dati nazionale  unica
          al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero  trenta
          giorni prima della stipula del subcontratto. 
                4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti
          interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono
          indicare: 
                  a)  la  denominazione  dell'amministrazione,  ente,
          azienda,  societa'  o  impresa  che  procede   all'appalto,
          concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare  il
          subcontratto, la cessione o il cottimo; 
                  b)   l'oggetto   e   il   valore   del   contratto,
          subcontratto, concessione o erogazione; 
                  c) gli estremi della deliberazione  dell'appalto  o
          della  concessione  ovvero   del   titolo   che   legittima
          l'erogazione; 
                  d) le complete generalita' dell'interessato e,  ove
          previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
          impresa, associazione o consorzio, la  denominazione  e  la
          sede, nonche' le complete generalita' degli altri  soggetti
          di cui all'articolo 85; 
                  e). 
                5. Il prefetto competente  estende  gli  accertamenti
          pure  ai  soggetti  che  risultano  poter  determinare   in
          qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa.  Per
          le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria
          nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti
          nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di
          amministrazione, di rappresentanza o di  direzione.  A  tal
          fine,  il  prefetto  verifica  l'assenza  delle  cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo
          67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
          desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
          all'articolo  98,  comma  3.  Il  prefetto,   anche   sulla
          documentata richiesta  dell'interessato,  aggiorna  l'esito
          dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
          ai fini dell'accertamento dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa. 
                6. Il prefetto puo', altresi', desumere il  tentativo
          di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche
          non definitiva per reati  strumentali  all'attivita'  delle
          organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi  da
          cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in  modo
          indiretto, agevolare le attivita' criminose  o  esserne  in
          qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento  delle
          violazioni degli  obblighi  di  tracciabilita'  dei  flussi
          finanziari di cui all'articolo  3  della  legge  13  agosto
          2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione
          prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre  1981,
          n. 689. In tali casi, entro il termine di cui  all'articolo
          92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva. 
                7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con
          il   Ministro   dello   sviluppo   economico,   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge  n.  400  del  1988,
          sono  individuate  le  diverse   tipologie   di   attivita'
          suscettibili di  infiltrazione  mafiosa  nell'attivita'  di
          impresa per le quali, in relazione allo  specifico  settore
          d'impiego e alle situazioni ambientali che  determinano  un
          maggiore  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  e'   sempre
          obbligatoria    l'acquisizione     della     documentazione
          indipendentemente dal valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo
          67. 
                7-bis.  Ai   fini   dell'adozione   degli   ulteriori
          provvedimenti  di  competenza  di  altre   amministrazioni,
          l'informazione  antimafia  interdittiva,  anche  emessa  in
          esito   all'esercizio   dei   poteri   di    accesso,    e'
          tempestivamente comunicata anche in via telematica: 
                  a)   alla   Direzione   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5,  comma
          1, e 17, comma 1; 
                  b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
          che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; 
                  c) alla camera di commercio del luogo dove ha  sede
          legale l'impresa oggetto di accertamento; 
                  d) al prefetto che ha disposto l'accesso,  ove  sia
          diverso da quello che ha adottato  l'informativa  antimafia
          interdittiva; 
                  e)  all'osservatorio  centrale  appalti   pubblici,
          presso la direzione investigativa antimafia; 
                  f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi
          ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita'
          per  la  vigilanza  sui   contratti   pubblici,   ai   fini
          dell'inserimento  nel   casellario   informatico   di   cui
          all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, e nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82; 
                  g) all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato per le finalita' previste dall'articolo  5-ter  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
                  h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
                  i) al Ministero dello sviluppo economico; 
                  l)  agli  uffici  delle  Agenzie   delle   entrate,
          competenti per il luogo dove ha sede legale  l'impresa  nei
          cui   confronti   e'   stato    richiesto    il    rilascio
          dell'informazione antimafia.». 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.