Articolo 109. 
 
                      Reputazione dell'impresa. 
 
  1. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, un  sistema
digitale  di  monitoraggio  delle  prestazioni,  quale  elemento  del
fascicolo  virtuale  degli  operatori.  Il  sistema  e'  fondato   su
requisiti reputazionali valutati sulla base di indici  qualitativi  e
quantitativi,  oggettivi  e  misurabili,  nonche'   sulla   base   di
accertamenti definitivi, che esprimono  l'affidabilita'  dell'impresa
in fase esecutiva, il rispetto della legalita' e degli  obiettivi  di
sostenibilita' e responsabilita' sociale. 
  2. L'ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalita'  di
raccolta dei dati e il meccanismo di  applicazione  del  sistema  per
incentivare gli operatori al rispetto dei principi del  risultato  di
cui all'articolo 1 e di buona fede e affidamento di cui  all'articolo
5, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell'apertura  del
mercato,  specie  con  riferimento  alla  partecipazione   di   nuovi
operatori. 
  3. Alla presente disposizione e'  data  attuazione  entro  diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del codice, anche tenendo  conto
dei risultati ottenuti nel periodo iniziale di sperimentazione.