Articolo 118. 
 
     Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore. 
 
  1.  Per  gli  affidamenti  a  contraente  generale   di   qualunque
ammontare, e, quando previsto dal bando o dall'avviso  di  gara,  per
gli appalti di ammontare superiore a 100 milioni di euro, il soggetto
aggiudicatario presenta sotto forma di  cauzione  o  di  fideiussione
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma  3,  in  luogo
della garanzia definitiva  di  cui  all'articolo  117,  una  garanzia
dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  e  del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale  inadempimento  delle
obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e  una
garanzia di  conclusione  dell'opera  nei  casi  di  risoluzione  del
contratto  previsti  dal  codice  civile  e  dal   presente   codice,
denominata «garanzia per la risoluzione». 
  2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo  soggetto,  anche
quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1. 
  3. La garanzia di buon adempimento e' costituita con  le  modalita'
di cui all'articolo 117, commi 1 e 2, ed e' pari al 5 per cento fisso
dell'importo contrattuale come risultante  dall'aggiudicazione  senza
applicazione degli incrementi per ribassi di  cui  all'articolo  117,
comma 1; permane fino alla  data  di  emissione  del  certificato  di
collaudo provvisorio o del  certificato  di  regolare  esecuzione,  o
comunque fino a dodici mesi dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori
risultante dal relativo certificato. 
  4. La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" opera nei casi  di
risoluzione del contratto previsti dal codice civile e  dal  presente
codice  ed  e'  di  importo  pari  al  10  per   cento   dell'importo
contrattuale,  fermo  restando  che,  qualora  l'importo  in   valore
assoluto fosse superiore a 100  milioni  di  euro,  essa  si  intende
comunque limitata a 100 milioni di euro. 
  5. La garanzia "per la risoluzione" copre,  nei  limiti  dei  danni
effettivamente subiti, i costi per le procedure di  riaffidamento  da
parte della stazione  appaltante  e  l'eventuale  maggior  costo  tra
l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria  dei
lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori  stessi,
a cui sono sommati gli importi dei pagamenti  gia'  effettuati  o  da
effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori. 
  6. La garanzia "per la  risoluzione"  e'  efficace  a  partire  dal
perfezionamento del contratto e  fino  alla  data  di  emissione  del
certificato   di   ultimazione   dei    lavori,    allorche'    cessa
automaticamente.   La   garanzia   "per   la    risoluzione"    cessa
automaticamente anche decorsi tre mesi dalla data  del  riaffidamento
dei lavori. 
  7. Le garanzie di cui al presente articolo prevedono  espressamente
la rinuncia al beneficio della  preventiva  escussione  del  debitore
principale e la rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'articolo  1957,
secondo comma, del codice civile. 
  8. Nel caso di escussione il pagamento e' effettuato  entro  trenta
giorni, a semplice richiesta scritta della  stazione  appaltante;  la
richiesta  reca  l'indicazione  del  titolo  per  cui   la   stazione
appaltante richiede l'escussione. 
  9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie  fideiussorie
del comma 1 sono adottati con le modalita' di cui  all'articolo  117,
comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso
comma.