Articolo 119. 
 
                             Subappalto. 
 
  1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere
o i lavori, i servizi e le forniture compresi  nel  contratto.  Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 120,  comma  1,  lettera  d),  la
cessione del contratto e' nulla. E' altresi' nullo l'accordo con  cui
a terzi sia  affidata  l'integrale  esecuzione  delle  prestazioni  o
lavorazioni  appaltate,  nonche'  la  prevalente   esecuzione   delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti adalta
intensita'  di  manodopera.  E'  ammesso  il  subappalto  secondo  le
disposizioni del presente articolo. 
  2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore  affida
a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, con organizzazione  di  mezzi  e  rischi  a
carico  del  subappaltatore.  Costituisce,  comunque,  subappalto  di
lavori  qualsiasi  contratto  stipulato  dall'appaltatore  con  terzi
avente  ad  oggetto  attivita'  ovunque  espletate   che   richiedono
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa  in  opera  e  i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al  2  per  cento
dell'importo delle prestazioni affidate  o  di  importo  superiore  a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera  e  del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1,  2  e  3,
previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni
appaltanti, eventualmente avvalendosi  del  parere  delle  Prefetture
competenti,  indicano  nei  documenti  di  gara  le   prestazioni   o
lavorazioni   oggetto   del   contratto   da    eseguire    a    cura
dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma  11,
in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della  natura  o
della  complessita'  delle  prestazioni  o   delle   lavorazioni   da
effettuare, il controllo  delle  attivita'  di  cantiere  e  piu'  in
generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu' intensa  tutela
delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei  lavoratori
ovvero  di  prevenire  il  rischio  di  infiltrazioni  criminali.  Si
prescinde da tale ultima valutazione quando  i  subappaltatori  siano
iscritti  nell'elenco  dei  fornitori,  prestatori  di   servizi   ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge  6
novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli  esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
L'affidatario comunica alla stazione  appaltante,  prima  dell'inizio
della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del  sub-contraente,
l'importo  del  sub-contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio   o
fornitura  affidati.  Sono,  altresi',   comunicate   alla   stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute  nelcorso
del  sub-contratto.  E'   altresi'   fatto   obbligo   di   acquisire
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del  subappalto  subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. 
  3. Non si configurano come attivita' affidate in subappalto, per la
loro specificita', le seguenti categorie di forniture o servizi: 
  a) l'affidamento di attivita' secondarie, accessorie o  sussidiarie
a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare  comunicazione
alla stazione appaltante; 
  b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 
  c) l'affidamento di servizi di  importo  inferiore  a  20.000  euro
annui a imprenditori  agricoli  nei  comuni  classificati  totalmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT,
oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle  finanze  n.  9
del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  141  del  18  giugno
1993, nonche' nei comuni delle isole minori  di  cui  all'allegato  A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
  d) le prestazioni secondarie,  accessorie  o  sussidiarie  rese  in
favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi  di
cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti  in  epoca  anteriore
alla  indizione  della  procedura  finalizzata  alla   aggiudicazione
dell'appalto. I  relativi  contratti  sono  trasmessi  alla  stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del  contratto
di appalto. 
  4. I soggetti affidatari dei contratti di  cui  al  codice  possono
affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le  forniture
compresi  nel  contratto,  previa   autorizzazione   della   stazione
appaltante a condizione che: 
  a) il subappaltatore  sia  qualificato  per  le  lavorazioni  o  le
prestazioni da eseguire; 
  b) non sussistano a suo carico le cause di  esclusione  di  cui  al
Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; 
  c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o  le  parti
di opere ovvero i servizi  e  le  forniture  o  parti  di  servizi  e
forniture che si intende subappaltare. 
  5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di  effettivo  inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette
la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle  cause
di esclusione di cui al Capo II del  Titolo  IV  della  Parte  V  del
presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e
103. La stazione appaltante  verifica  la  dichiarazione  tramite  la
Banca  dati  nazionale  di  cui  all'articolo  23.  Il  contratto  di
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa  e
grafica direttamente derivata  dagli  atti  del  contratto  affidato,
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in  termini
prestazionali che economici. 
  6. Il contraente principale e il subappaltatore  sono  responsabili
in solido nei confronti della stazione appaltante per le  prestazioni
oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario e' responsabile
in solido con  il  subappaltatore  per  gli  obblighi  retributivi  e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere  a)
e c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui
al secondo periodo del presente comma. 
  7. L'affidatario e' tenuto ad osservare il trattamento economico  e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella  quale  si  eseguono  le
prestazioni secondoquanto previsto  all'articolo  11.  E',  altresi'.
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
dei  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti   per   le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel  rispetto  di  quanto
previsto  dal  comma  12.  L'affidatario  e,  per  suo   tramite,   i
subappaltatori,   trasmettono   alla   stazione   appaltante    prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di  avvenuta  denunzia  agli
enti  previdenziali,  inclusa  la   Cassa   edile,   assicurativi   e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 15. Per il
pagamento delle  prestazioni  rese  nell'ambito  dell'appalto  o  del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il  documento
unico di regolarita' contributiva  in  corso  di  validita'  relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
  8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in  caso
di ritardo nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale
dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, nonche' in caso di  inadempienza  contributiva  risultante
dal documento unico di  regolarita'  contributiva,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5. 
  9. Nel caso di formale contestazione  delle  richieste  di  cui  al
comma 8, il RUP o il responsabile  della  fase  dell'esecuzione,  ove
nominato, inoltra le richieste  e  le  contestazioni  alla  direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 
  10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione
appaltante, i subappaltatori relativamente  ai  quali,  all'esito  di
apposita verifica, sia stata accertata la  sussistenza  di  cause  di
esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente
Libro. 
  11.   La   stazione   appaltante   corrisponde   direttamente    al
subappaltatore  ed  ai  titolari  di  sub-contratti  non  costituenti
subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2  l'importo  dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
  a) quando il subcontraente e' una microimpresa o piccola impresa; 
  b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
  c) su richiesta del subcontraente e se la natura del  contratto  lo
consente. 
  12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate  in  subappalto,
deve  garantire  gli  stessi  standard  qualitativi  e  prestazionali
previsti nel contratto di appalto  e  riconoscere  ai  lavoratori  un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che  avrebbe
garantito il contraente principale. Il subappaltatore  e'  tenuto  ad
applicare i medesimi contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  del
contraente principale, qualora le  attivita'  oggetto  di  subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto  dell'appalto  oppure
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e  siano
incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate  in  subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  oppure
il direttore dell'esecuzione, provvede alla  verifica  dell'effettiva
applicazione   della   presente   disposizione.   L'affidatario    e'
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di quest'ultimo, degli obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla
normativa vigente. 
  13. Per i lavori, nei cartelli  esposti  all'esterno  del  cantiere
devono essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese
subappaltatrici. 
  14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso  irregolare  il
documento unico di  regolarita'  contributiva  e'  comprensivo  della
verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa
allo specifico contratto affidato.  Tale  congruita',  per  i  lavori
edili, e' verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto  a
livello nazionale tra  le  parti  sociali  firmatarie  del  contratto
collettivo  nazionale  comparativamente  piu'   rappresentative   per
l'ambito del settore  edile  ed  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali;  per  i  lavori  non  edili  e'   verificata   in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. 
  15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile
2008, n. 81 sono messi  a  disposizione  delle  autorita'  competenti
preposte  alle  verifiche  ispettive  di  controllo   dei   cantieri.
L'affidatario  e'  tenuto  a  curare  il  coordinamento  di  tutti  i
subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici  piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra  loro  e  coerenti
con   il   piano   presentato   dall'affidatario.   Nell'ipotesi   di
raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio,  l'obbligo  incombe  al
mandatario. Il direttore tecnico  di  cantiere  e'  responsabile  del
rispetto  del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate
nell'esecuzione dei lavori. 
  16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del  cottimo  deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di  collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice  civile  con  il  titolare  del
subappalto  o  del  cottimo.  Analoga   dichiarazione   deve   essere
effettuata  da  ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel  caso   di
raggruppamento  temporaneo,  societa'  o   consorzio.   La   stazione
appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4  entro  trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo'  essere  prorogato
una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso  tale
termine senza che si  sia  provveduto,  l'autorizzazione  si  intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore  al  2  per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo  inferiore
a 100.000 euro, i termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 
  17. Le stazioni  appaltanti  indicano  nei  documenti  di  gara  le
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto  che,  pur
subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore  subappalto,
in  ragione   delle   specifiche   caratteristiche   dell'appalto   e
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita'  delle
prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi
di lavoro o di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni  di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di  prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde  da  tale  ultima
valutazione  quando  i  subappaltatori   ulteriori   siano   iscritti
nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di
lavori di cui al comma 52 dell'articolo  1  della  legge  6  novembre
2012,  n.  190,  ovvero  nell'anagrafe  antimafia   degli   esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire  direttamente
le prestazioni scorporabili; si applicano altresi'  agli  affidamenti
con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente articolo e' consentita, in deroga all'articolo 68, comma
15,  la  costituzione  dell'associazione  in  partecipazione   quando
l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte
in appalto. 
  19. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale  e
per le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sulla  base  dei
rispettivi statuti  e  delle  relative  norme  di  attuazione  e  nel
rispetto   della   normativa   europea   vigente   e   dei   principi
dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento
diretto dei subappaltatori. 
  20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati  necessari  per
la partecipazione e la  qualificazione  all'appaltatore,  scomputando
dall'intero valore dell'appalto il valore e la  categoria  di  quanto
eseguito  attraverso  il   subappalto.   I   subappaltatori   possono
richiedere alle  stazioni  appaltanti  i  certificati  relativi  alle
prestazioni oggetto di appalto eseguite. 
 
          Note all'articolo 119 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  52,  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione): 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
                52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al  comma
          53 la comunicazione e l'informazione antimafia  liberatoria
          da acquisire indipendentemente dalle soglie  stabilite  dal
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 83, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche
          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi
          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni
          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla
          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente
          ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e  3,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  159  del  2011.   La
          prefettura   effettua   verifiche   periodiche   circa   la
          perdurante insussistenza  dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa  e,  in  caso  di  esito   negativo,   dispone   la
          cancellazione dell'impresa dall'elenco. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 30  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici   del   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229: 
                «Art. 30 (Legalita' e  trasparenza).  -  1.  Ai  fini
          dello svolgimento, in  forma  integrata  e  coordinata,  di
          tutte  le  attivita'  finalizzate  alla  prevenzione  e  al
          contrasto   delle    infiltrazioni    della    criminalita'
          organizzata   nell'affidamento   e   nell'esecuzione    dei
          contratti pubblici e di quelli  privati  che  fruiscono  di
          contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
          forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
          nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito
          del  Ministero  dell'interno,  una  apposita  Struttura  di
          missione, d'ora in avanti denominata  "Struttura",  diretta
          da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai  sensi
          dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.
          345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
          1991, n. 410. 
                2. La Struttura, per l'esercizio delle  attivita'  di
          cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e  92,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
          e'  competente  a  eseguire  le  verifiche  finalizzate  al
          rilascio,    da    parte    della     stessa     Struttura,
          dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
          1 di qualunque valore o importo e assicura, con  competenza
          funzionale ed esclusiva, il  coordinamento  e  l'unita'  di
          indirizzo  delle  sopra-richiamate  attivita',  in  stretto
          raccordo con le prefetture-uffici territoriali del  Governo
          delle Province interessate  dagli  eventi  sismici  di  cui
          all'articolo 1. 
                3. La Struttura, per lo svolgimento  delle  verifiche
          antimafia di cui al comma 2, si conforma alle  linee  guida
          adottate dal comitato di cui all'articolo 203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni di cui al Libro II del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
                4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
          trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) e' costituita un'apposita sezione  specializzata
          del comitato di cui all'articolo  203  del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, con  compiti  di  monitoraggio,
          nei  Comuni  di  cui  all'articolo   1,   delle   verifiche
          finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione
          mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione  e'
          composta  da  rappresentanti  dei  Ministeri  dell'interno,
          delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
          finanze, del Dipartimento della programmazione economica  e
          finanziaria della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
          della  Procura  nazionale   antimafia   e   antiterrorismo,
          dell'Avvocatura dello Stato, della Procura  generale  della
          Corte dei  conti,  nonche'  dal  Presidente  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione o suo delegato; 
                  b) sono  individuate,  altresi',  le  funzioni,  la
          composizione, le risorse umane e le  dotazioni  strumentali
          della Struttura; ai relativi oneri finanziari  si  provvede
          per  1  milione  di  euro  a  valere  sul  Fondo   di   cui
          all'articolo   4,   mediante   corrispondente    versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse  di  cui
          all'articolo 4, comma 3, per la  successiva  riassegnazione
          ad  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                5. 
                6. Gli operatori economici interessati a partecipare,
          a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi   attivita',   agli
          interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni
          di cui all'articolo 1, devono essere iscritti,  a  domanda,
          in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e  denominato
          Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora   in   avanti
          «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e'  necessario  che  le
          verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi  del
          comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
          subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse  con  esito
          liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
          comunque  ammessi   a   partecipare   alle   procedure   di
          affidamento per gli interventi di  ricostruzione  pubblica,
          previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
          sostitutiva dalla  quale  risulti  la  presentazione  della
          domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
          degli altri requisiti previsti dal decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o  dalla  lettera  di
          invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai
          sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18
          aprile 2016,  n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti
          ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario  straordinario
          comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria  dei
          concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le   verifiche
          finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui
          al  comma  2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di
          iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui  al
          comma  3  dovranno  prevedere  procedure   rafforzate   che
          consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
          celeri. 
                7. Gli operatori economici  che  risultino  iscritti,
          alla data di entrata in vigore del presente  decreto  o  in
          data  successiva  in  uno  degli   elenchi   tenuti   dalle
          prefetture-uffici  territoriali  del   Governo   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  52  e  seguenti,  della  legge  6
          novembre  2012,  n.   190,   sono   iscritti   di   diritto
          nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda.
          Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in
          data anteriore a tre mesi da quella di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,  l'iscrizione  nell'Anagrafe  resta
          subordinata ad una nuova verifica,  da  effettuare  con  le
          modalita' di cui  all'articolo  90,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini  della  tenuta
          dell'Anagrafe  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  18
          aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
          15 luglio 2013. 
                8.   Nell'Anagrafe,   oltre    ai    dati    riferiti
          all'operatore economico iscritto, sono riportati: 
                  a) i dati concernenti  i  contratti,  subappalti  e
          subcontratti conclusi  o  approvati,  con  indicazione  del
          relativo oggetto, del termine di durata,  ove  previsto,  e
          dell'importo; 
                  b)   le   modifiche    eventualmente    intervenute
          nell'assetto societario o gestionale; 
                  c) le eventuali partecipazioni, anche  minoritarie,
          in altre imprese o societa', anche fiduciarie; 
                  d) le eventuali sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicate per le violazioni delle regole  sul  tracciamento
          finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al  comma
          13; 
                  e) le eventuali penalita'  applicate  all'operatore
          economico per  le  violazioni  delle  norme  di  capitolato
          ovvero delle disposizioni relative alla  trasparenza  delle
          attivita'  di  cantiere   definite   dalla   Struttura   in
          conformita' alle linee guida del comitato di cui  al  comma
          3. 
                9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle
          verifiche  e  la   migliore   interazione   dei   controlli
          soggettivi e di contesto ambientale, la gestione  dei  dati
          avviene con le risorse  strumentali  di  cui  al  comma  4,
          lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi  dati
          sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,  dalla
          Direzione   investigativa   Antimafia   e    dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione. 
                10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale
          di  dodici  mesi  ed  e'  rinnovabile  alla  scadenza,   su
          iniziativa  dell'operatore  economico  interessato,  previo
          aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
          luogo delle verifiche antimafia  anche  per  gli  eventuali
          ulteriori contratti, subappalti e subcontratti  conclusi  o
          approvati durante il periodo di  validita'  dell'iscrizione
          medesima. 
                11. Nei casi in cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe
          riguarda un operatore economico titolare di  un  contratto,
          di  un  subappalto  o  di  un  subcontratto  in  corso   di
          esecuzione,  la  Struttura  ne  da'  immediata  notizia  al
          committente, pubblico o privato, ai  fini  dell'attivazione
          della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
          pena di nullita', ai sensi dell'articolo  1418  del  codice
          civile,  in  ogni  strumento  contrattuale  relativo   agli
          interventi da realizzare. Si applicano le  disposizioni  di
          cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo  n.  159
          del  2011.  La  Struttura,  adottato  il  provvedimento  di
          cancellazione dall'Anagrafe,  e'  competente  a  verificare
          altresi' la sussistenza dei presupposti per  l'applicazione
          delle  misure  di  cui  all'articolo  32,  comma  10,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In  caso
          positivo,  ne   informa   tempestivamente   il   Presidente
          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione   e   adotta   il
          relativo provvedimento. 
                12. L'obbligo di  comunicazione  delle  modificazioni
          degli assetti societari o gestionali, di  cui  all'articolo
          86, comma 3, del citato  decreto  legislativo  n.  159  del
          2011,  e'  assolto  mediante  comunicazione   al   prefetto
          responsabile della Struttura. 
                13. Ai contratti, subappalti e subcontratti  relativi
          agli interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si
          applicano le disposizioni in materia  di  tracciamento  dei
          pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13  agosto
          2010,  n.  136   e   successive   modificazioni.   Per   la
          realizzazione  di  interventi   pubblici   di   particolare
          rilievo, il comitato di cui all'articolo  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  propone  al  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
          deliberare  la  sottoposizione  di  tali  interventi   alle
          disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
          all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n.  136
          del  2010,  e'  sempre  competente  all'applicazione  delle
          eventuali   sanzioni   il   prefetto   responsabile   della
          Struttura. 
                14. In caso di fallimento o  di  liquidazione  coatta
          dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di  cui  al
          comma  1,  nonche'  in  tutti  gli  altri   casi   previsti
          dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  il  contratto  di  appalto  si
          intende  risolto  di  diritto  e   la   Struttura   dispone
          l'esclusione   dell'impresa   dall'Anagrafe.   La    stessa
          disposizione si  applica  anche  in  caso  di  cessione  di
          azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a
          conseguire  il  trasferimento  del  contratto  a   soggetto
          diverso dall'affidatario originario;  in  tali  ipotesi,  i
          contratti e accordi diretti a realizzare  il  trasferimento
          sono  nulli  relativamente  al  contratto  di  appalto  per
          affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra. 
                15. Tenuto conto del fatto che gli  interventi  e  le
          iniziative  per  il  risanamento  ambientale   delle   aree
          ricomprese nei siti di interesse  nazionale  nonche'  delle
          aree di rilevante interesse nazionale di  cui  all'articolo
          33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,
          comportano   di   regola   l'esecuzione   delle   attivita'
          maggiormente esposte a rischio  di  infiltrazione  mafiosa,
          come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n.  190
          del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere  che  la
          partecipazione alle gare di appalto di  lavori,  servizi  e
          forniture  connessi  ad  interventi  per   il   risanamento
          ambientale delle  medesime  aree  e  la  sottoscrizione  di
          contratti e subcontratti per la relativa  esecuzione  siano
          riservate  ai  soli  operatori  economici  iscritti   negli
          appositi elenchi di cui  all'articolo  1,  comma  52  della
          legge n. 190 del 2012.». 
              - Per il testo dell'allegato A della legge 28  dicembre
          2001, n. 448, si veda nelle note all'articolo 56.