Articolo 12. 
 
                           Rinvio esterno. 
 
  1. Per quanto non espressamente previsto nel codice: 
  a)  alle  procedure  di  affidamento   e   alle   altre   attivita'
amministrative in materia di contratti si applicano  le  disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  b) alla  stipula  del  contratto  e  alla  fase  di  esecuzione  si
applicano le disposizioni del codice civile. 
 
          Note all'articolo 12 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.