Articolo 123. 
 
                              Recesso. 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter  e
92, comma 4, del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
la stazione appaltante  puo'  recedere  dal  contratto  in  qualunque
momento purche' tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei
lavori eseguiti o  delle  prestazioni  relative  ai  servizi  e  alle
forniture eseguiti nonche' del valore dei materiali  utili  esistenti
in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di  servizi  o
forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere,  dei  servizi  o
delle forniture  non  eseguite,  calcolato  secondo  quanto  previsto
nell'allegato II.14. 
  2. L'esercizio del diritto di recesso e' manifestato dalla stazione
appaltante mediante  una  formale  comunicazione  all'appaltatore  da
darsi per iscritto con un preavviso non  inferiore  a  venti  giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna  i  lavori,
servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica  la
regolarita' dei servizi e delle forniture. 
  3. L'allegato  II.14  disciplina  il  rimborso  dei  materiali,  la
facolta' di ritenzione della stazione appaltante e  gli  obblighi  di
rimozione e sgombero dell'appaltatore. 
 
          Note all'articolo 123 
              - Si riportano gli articoli  88,  comma  4-ter,  e  92,
          comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136): 
                «Art. 88 (Termini per il rilascio della comunicazione
          antimafia). - (Omissis). 
                4-ter. La revoca e il recesso di cui al  comma  4-bis
          si applicano anche quando la  sussistenza  delle  cause  di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto,
          alla  concessione  di  lavori   o   all'autorizzazione   al
          subcontratto. 
                (Omissis).» 
                «Art. 92 (Procedimento di rilascio delle informazioni
          antimafia). - (Omissis). 
                4. La revoca e il  recesso  di  cui  al  comma  3  si
          applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
          infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente  alla
          stipula  del  contratto,  alla  concessione  dei  lavori  o
          all'autorizzazione del subcontratto. 
                (Omissis).».