Articolo 124. 
 
Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture  nel  caso
di  procedura  di  insolvenza  o  di  impedimento  alla  prosecuzione
             dell'affidamento con l'esecutore designato. 
 
  1. Fatto salvo quanto  previsto  dai  commi  4  e  5,  in  caso  di
liquidazione  giudiziale,  di  liquidazione   coatta   e   concordato
preventivo,  oppure   di   risoluzione   del   contratto   ai   sensi
dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai  sensi  dell'articolo
88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
oppure  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del
contratto, le stazioni  appaltanti  interpellano  progressivamente  i
soggetti che hanno  partecipato  all'originaria  procedura  di  gara,
risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  per  stipulare  un   nuovo
contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del  completamento  dei
lavori,  servizi  o  forniture,  se  tecnicamente  ed  economicamente
possibile. 
  2. L'affidamento avviene alle  medesime  condizioni  gia'  proposte
dall'originario  aggiudicatario  in  sede  in  offerta.  Le  stazioni
appaltanti possono prevedere nei  documenti  di  gara  che  il  nuovo
affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico
interpellato. 
  3. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di
importo pari o superiore alle soglie di  cui  all'articolo  14  e  di
servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione  di  euro
si applica, in deroga ai commi 1 e 2, l'articolo 216, commi 2 e 3. 
  4.  Il  curatore  della  procedura  di   liquidazione   giudiziale,
autorizzato  all'esercizio   provvisorio   dell'impresa,   puo',   su
autorizzazione del giudice delegato, stipulare il  contratto  qualora
l'aggiudicazione  sia  intervenuta  prima  della   dichiarazione   di
liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi  quadro
gia'   stipulati   dall'impresa   assoggettata   alla    liquidazione
giudiziale. L'autorizzazione alla  stipulazione  del  contratto  deve
intervenire entro il termine di cui  all'articolo  18,  comma  2;  in
mancanza il curatore e' da intendersi sciolto da ogni  vincolo  e  la
stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2. 
  5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese  che  hanno
depositato la domanda di accesso al concordato preventivo,  anche  ai
sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso  codice.
Nel caso in cui  la  domanda  di  cui  al  primo  periodo  sia  stata
depositata dopo l'adozione del provvedimento  di  aggiudicazione,  la
stipulazione  del  contratto  deve  essere  autorizzata  nel  termine
previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi  3  e  4,  del
codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. 
  6. Restano ferme le  disposizioni  previste  dall'articolo  32  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure
straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione
della corruzione. 
 
          Note all'articolo 124 
              - Per il testo dell'art. 88, comma 4-ter,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), si veda nelle note all'articolo 123. 
              -  Si  riporta  l'art.  44,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14  (Codice  della  crisi
          d'impresa e dell'insolvenza in attuazione  della  legge  19
          ottobre 2017, n. 155): 
                «Art. 44 (Accesso  a  uno  strumento  di  regolazione
          della crisi e dell'insolvenza con riserva  di  deposito  di
          documentazione).  -  1.  Il  debitore  puo'  presentare  la
          domanda  di  cui  all'articolo  40  con  la  documentazione
          prevista  dall'articolo  39,  comma  3,   riservandosi   di
          presentare la proposta, il piano e  gli  accordi.  In  tale
          caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: 
                  a) fissa un termine compreso tra trenta e  sessanta
          giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza  di
          giustificati motivi e in assenza di domande per  l'apertura
          della liquidazione giudiziale, fino  a  ulteriori  sessanta
          giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta  di
          concordato  preventivo  con  il  piano,  l'attestazione  di
          veridicita' dei dati e di fattibilita' e la  documentazione
          di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la  domanda  di
          omologazione degli accordi di ristrutturazione dei  debiti,
          con la documentazione di  cui  all'articolo  39,  comma  1,
          oppure  la   domanda   di   omologazione   del   piano   di
          ristrutturazione  di  cui  all'articolo  64-bis,   con   la
          documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; 
                  b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che
          questi riferisca immediatamente al tribunale su  ogni  atto
          di frode ai creditori non dichiarato nella  domanda  ovvero
          su  ogni  circostanza  o  condotta  del  debitore  tali  da
          pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica
          l'articolo 49, comma 3, lettera f); 
                  c)  dispone  gli  obblighi  informativi  periodici,
          anche relativi alla  gestione  finanziaria  dell'impresa  e
          all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione  della
          proposta e del piano, che il debitore deve  assolvere,  con
          periodicita'  almeno  mensile  e  sotto  la  vigilanza  del
          commissario giudiziale,  sino  alla  scadenza  del  termine
          fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con  la  medesima
          periodicita', il  debitore  deposita  una  relazione  sulla
          situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro
          il  giorno  successivo,  e'  iscritta  nel  registro  delle
          imprese su richiesta del cancelliere; 
                  d) ordina  al  debitore  il  versamento,  entro  un
          termine perentorio non superiore a  dieci  giorni,  di  una
          somma per le spese della procedura, nella misura necessaria
          fino alla scadenza del termine fissato ai sensi  del  comma
          1, lettera a). 
                (Omissis).». 
              - Per il testo dell'art. 95 del decreto legislativo  12
          gennaio  2019,  n.  14  (Codice  della  crisi  d'impresa  e
          dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre  2017,
          n. 155), si veda nelle note all'articolo 94. 
              - Si riporta l'art.  32  del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90 (Misure urgenti per  la  semplificazione  e  la
          trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli  uffici
          giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114: 
                «Art. 32 (Misure straordinarie di gestione,  sostegno
          e monitoraggio di  imprese  nell'ambito  della  prevenzione
          della corruzione). - 1.  Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'
          giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli  317
          c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis  c.p.,  319-ter  c.p.,
          319-quater  c.p.,  320  c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,  c.p.,
          346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza
          di rilevate situazioni anomale e comunque  sintomatiche  di
          condotte  illecite  o  eventi  criminali  attribuibili   ad
          un'impresa   aggiudicataria   di   un   appalto   per    la
          realizzazione di  opere  pubbliche,  servizi  o  forniture,
          nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
          conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
          contrattuali di cui all'articolo  8-quinquies  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  ovvero  ad   un
          concessionario  di  lavori  pubblici  o  ad  un  contraente
          generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore
          della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e  accertati
          anche ai sensi dell'articolo 19,  comma  5,  lett.  a)  del
          presente  decreto,  propone  al  Prefetto   competente   in
          relazione al luogo in cui ha sede la  stazione  appaltante,
          alternativamente: 
                  a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
          mediante la sostituzione  del  soggetto  coinvolto  e,  ove
          l'impresa  non  si  adegui  nei   termini   stabiliti,   di
          provvedere  alla  straordinaria   e   temporanea   gestione
          dell'impresa limitatamente  alla  completa  esecuzione  del
          contratto  d'appalto  ovvero  dell'accordo  contrattuale  o
          della concessione; 
                  b) di provvedere direttamente alla straordinaria  e
          temporanea gestione dell'impresa anche  limitatamente  alla
          completa  esecuzione  del  contratto  di   appalto   ovvero
          dell'accordo contrattuale o della concessione; 
                  b-bis) di ordinare alla stazione appaltante  che  i
          pagamenti all'operatore economico, anche nei  casi  di  cui
          alla  lettera  a),  siano  disposti  al  netto   dell'utile
          derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel
          10 per cento del corrispettivo, da  accantonare,  ai  sensi
          del comma 7, in un apposito fondo. 
                2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti
          indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita'  dei
          fatti  oggetto   dell'indagine,   intima   all'impresa   di
          provvedere al rinnovo degli organi sociali  sostituendo  il
          soggetto coinvolto  e  ove  l'impresa  non  si  adegui  nel
          termine di  trenta  giorni  ovvero  nei  casi  piu'  gravi,
          provvede nei  dieci  giorni  successivi  con  decreto  alla
          nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 39, comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Il  predetto  decreto
          stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
          funzionali  alla  realizzazione  dell'opera  pubblica,   al
          servizio o alla  fornitura  oggetto  del  contratto  ovvero
          dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo. 
                2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
          sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in
          base  agli  accordi  contrattuali   di   cui   all'articolo
          8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 e'  adottato
          d'intesa con il  Ministro  della  salute  e  la  nomina  e'
          conferita  a  soggetti  in  possesso   di   curricula   che
          evidenzino qualificate  e  comprovate  professionalita'  ed
          esperienza di gestione sanitaria. 
                3. Per la durata  della  straordinaria  e  temporanea
          gestione dell'impresa, sono attribuiti agli  amministratori
          tutti  i   poteri   e   le   funzioni   degli   organi   di
          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei
          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari
          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma
          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per
          l'intera durata della misura. 
                4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
          dell'impresa e' considerata di pubblica  utilita'  ad  ogni
          effetto e gli  amministratori  rispondono  delle  eventuali
          diseconomie dei risultati solo nei casi  di  dolo  o  colpa
          grave. 
                5. Le misure di  cui  al  comma  2  sono  revocate  e
          cessano  comunque  di   produrre   effetti   in   caso   di
          provvedimento che  dispone  la  confisca,  il  sequestro  o
          l'amministrazione giudiziaria dell'impresa  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione    ovvero    dispone    l'archiviazione     del
          procedimento.   L'autorita'   giudiziaria   conferma,   ove
          possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto. 
                6. Agli amministratori di cui al comma  2  spetta  un
          compenso quantificato con il decreto di nomina  sulla  base
          delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa. 
                7.  Nel  periodo  di  applicazione  della  misura  di
          straordinaria e temporanea gestione di cui al  comma  2,  i
          pagamenti  all'impresa  sono  corrisposti  al   netto   del
          compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
          e  l'utile  d'impresa  derivante  dalla   conclusione   dei
          contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
          via  presuntiva  dagli  amministratori,  o  dalle  stazioni
          appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera  b-bis),  e'
          accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito
          ne' essere soggetto  a  pignoramento,  sino  all'esito  dei
          giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10,
          dei  giudizi  di  impugnazione  o   cautelari   riguardanti
          l'informazione antimafia interdittiva. 
                8. Nel caso in cui le indagini  di  cui  al  comma  1
          riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
          di cui al medesimo comma, anche laddove sia stato  concluso
          e interamente eseguito il contratto di appalto e'  disposta
          la misura  di  sostegno  e  monitoraggio  dell'impresa.  Il
          Prefetto  provvede,  con  decreto,  adottato   secondo   le
          modalita' di cui al comma 2, alla  nomina  di  uno  o  piu'
          esperti,  in  numero  comunque  non  superiore  a  tre,  in
          possesso dei requisiti di professionalita'  e  onorabilita'
          di cui al regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  39,
          comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con
          il compito di svolgere funzioni di sostegno e  monitoraggio
          dell'impresa.  A   tal   fine,   gli   esperti   forniscono
          all'impresa, ovvero anche alle imprese che  sulla  medesima
          esercitano un controllo ai  sensi  dell'articolo  2359  del
          codice civile, ove coinvolte nelle indagini,  nonche'  alle
          imprese dalle stesse controllate,  prescrizioni  operative,
          elaborate secondo  riconosciuti  indicatori  e  modelli  di
          trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema
          di controllo interno e  agli  organi  amministrativi  e  di
          controllo. 
                9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
          quantificato con il decreto di  nomina,  non  superiore  al
          cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base  delle
          tabelle allegate al  decreto  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa. 
                10. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal
          Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e  sussista
          l'urgente  necessita'  di   assicurare   il   completamento
          dell'esecuzione   del   contratto    ovvero    dell'accordo
          contrattuale,  ovvero  la  sua  prosecuzione  al  fine   di
          garantire   la   continuita'   di   funzioni   e    servizi
          indifferibili  per  la  tutela  di  diritti   fondamentali,
          nonche' per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o
          dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
          presupposti di cui all'articolo 94, comma  3,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le
          misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
          ne informa il Presidente dell'ANAC.  Nei  casi  di  cui  al
          comma 2-bis,  le  misure  sono  disposte  con  decreto  del
          Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
          misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
          in  caso  di  passaggio  in  giudicato   di   sentenza   di
          annullamento dell'informazione antimafia  interdittiva,  di
          ordinanza che dispone, in  via  definitiva,  l'accoglimento
          dell'istanza cautelare  eventualmente  proposta  ovvero  di
          aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai
          sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
          seguito  dell'adeguamento  dell'impresa  alle   indicazioni
          degli esperti. 
                10-bis. Le misure di cui al  presente  articolo,  nel
          caso di accordi  contrattuali  con  il  Servizio  sanitario
          nazionale  di  cui  all'articolo  8-quinquies  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad  ogni
          soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei  casi  di
          soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte
          illecite o eventi criminosi posti in essere  ai  danni  del
          Servizio sanitario nazionale.».