Articolo 125. 
 
 Anticipazione, modalita' e termini di pagamento del corrispettivo. 
 
  1. Sul valore del  contratto  di  appalto  e'  calcolato  l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento  da  corrispondere
all'appaltatore entro quindici  giorni  dall'effettivo  inizio  della
prestazione anche  nel  caso  di  consegna  dei  lavori  o  di  avvio
dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi  8
e 9. Con i documenti di  gara  puo'  essere  previsto  un  incremento
dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni
non si  applicano  ai  contratti  di  forniture  e  servizi  indicati
nell'allegato  II.14.   Per   i   contratti   pluriennali   l'importo
dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni
di ciascuna annualita' contabile, stabilita  nel  cronoprogramma  dei
pagamenti, ed e' corrisposto  entro  quindici  giorni  dall'effettivo
inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna  annualita',
secondo   il   cronoprogramma   delle    prestazioni.    L'erogazione
dell'anticipazione  e'  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia
fideiussoria   bancaria    o    assicurativa    di    importo    pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale  applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione  stessa  secondo
il cronoprogramma della prestazione. La garanzia  e'  rilasciata  dai
soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalita'  previste
dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della  garanzia  e'
gradualmente e automaticamente ridotto nel corso  della  prestazione,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade  dall'anticipazione,  con
obbligo  di  restituzione,  se  l'esecuzione  della  prestazione  non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi  contrattuali.
Sulle  somme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi   legali   con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
  2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi  agli  acconti  del
corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti
dall'adozione  di  ogni  stato  di   avanzamento,   salvo   che   sia
espressamente concordato nel contratto un diverso  termine,  comunque
non superiore a sessanta giorni e  purche'  cio'  sia  oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto o da  talune  sue
caratteristiche. 
  3. Lo stato di avanzamento dei lavori,  ricavato  dal  registro  di
contabilita', e' adottato con le modalita' e nei termini indicati nel
contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza  indugio
il raggiungimento delle  condizioni  contrattuali.  In  mancanza,  lo
comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente  all'esito  positivo
dell'accertamento,  oppure  contestualmente  al   ricevimento   della
comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato
di avanzamento dei  lavori  e  lo  trasmette  al  RUP,  salvo  quanto
previsto dal comma 4. 
  4. In caso di difformita' tra  le  valutazioni  del  direttore  dei
lavori e quelle dell'esecutore  in  merito  al  raggiungimento  delle
condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il
direttore dei lavori, a seguito  di  tempestivo  contraddittorio  con
l'esecutore, archivia la comunicazione  di  cui  al  comma  3  oppure
adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP. 
  5.  I  certificati  di  pagamento   relativi   agli   acconti   del
corrispettivo sono emessi dal  RUP  contestualmente  all'adozione  di
ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarita'  contributiva
dell'esecutore  e  dei  subappaltatori,  invia  il   certificato   di
pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento  ai
sensi  del  comma  2.   L'esecutore   emette   fattura   al   momento
dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato  ritardo
nell'emissione dei certificati di pagamento puo' costituire motivo di
valutazione del RUP ai fini della  corresponsione  dell'incentivo  ai
sensi dell'articolo 45. L'esecutore puo' emettere fattura al  momento
dell'adozione dello stato  di  avanzamento  dei  lavori.  L'emissione
della fattura da parte dell'esecutore non e' subordinata al  rilascio
del certificato di pagamento da parte del RUP. 
  6. Nei contratti di servizi  e  forniture  con  caratteristiche  di
periodicita'  o  continuita',  che  prevedono  la  corresponsione  di
acconti sul corrispettivo, si applicano le  disposizioni  di  cui  ai
commi 3, 4 e 5. 
  7. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e  della
verifica di conformita' negli  appalti  di  servizi  e  forniture,  e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione
dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento
relativo alla rata di saldo; il pagamento e' effettuato  nel  termine
di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o  della
verifica di conformita', salvo che sia espressamente  concordato  nel
contratto un diverso  termine,  comunque  non  superiore  a  sessanta
giorni e purche' cio' sia oggettivamente  giustificato  dalla  natura
particolare  del  contratto  o  da  talune  sue  caratteristiche.  Il
certificato di pagamento non costituisce presunzione di  accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo  comma,  del  codice
civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo. 
  8. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
  9. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di  cui  al
presente articolo o ai diversi termini  stabiliti  dal  contratto  si
applicano  le  disposizioni  degli  articoli  5  e  6   del   decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori. 
  10. Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25,  assicurano  la
riconducibilita'   delle   fatture    elettroniche    agli    acconti
corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti  i  pagamenti  dei
singoli  contratti,  garantendo  l'interoperabilita'  con  i  sistemi
centrali di  contabilita'  pubblica.  Le  predette  piattaforme  sono
integrate con la piattaforma  tecnologica  per  l'interconnessione  e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e  i  prestatori
di servizi di  pagamento  abilitati,  prevista  dall'articolo  5  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. 
 
          Note all'articolo 125 
              - Si riportano gli articoli 4,  comma  6,  5  e  6  del
          decreto legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231  (Attuazione
          della direttiva 2000/35/CE relativa  alla  lotta  contro  i
          ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali): 
                «Art. 4 (Termini di pagamento). - (Omissis). 
                6.  Quando  e'  prevista  una  procedura  diretta  ad
          accertare la conformita'  della  merce  o  dei  servizi  al
          contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
          giorni dalla  data  della  consegna  della  merce  o  della
          prestazione del servizio, salvo  che  sia  diversamente  ed
          espressamente  concordato  dalle  parti  e  previsto  nella
          documentazione di gara e purche' cio'  non  sia  gravemente
          iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
          deve essere provato per iscritto. 
                (Omissis).» 
                «Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli  interessi
          moratori sono  determinati  nella  misura  degli  interessi
          legali di mora. Nelle transazioni commerciali  tra  imprese
          e'  consentito  alle  parti  di  concordare  un  tasso   di
          interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. 
                2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato: 
                  a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce
          il  ritardo,  e'  quello  in  vigore  il  1°   gennaio   di
          quell'anno; 
                  b)  per  il  secondo  semestre  dell'anno  cui   si
          riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1°  luglio  di
          quell'anno. 
                3. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  da'
          notizia   del   tasso   di   riferimento,   curandone    la
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana nel quinto giorno lavorativo di  ciascun  semestre
          solare.» 
                «Art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero)  -  1.
          Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha  diritto
          anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle
          somme non tempestivamente corrisposte. 
                2. Al creditore spetta, senza che sia  necessaria  la
          costituzione in mora, un importo forfettario di 40  euro  a
          titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva  la  prova
          del  maggior  danno,  che  puo'  comprendere  i  costi   di
          assistenza per il recupero del credito.». 
              - Si riporta l'articolo 5  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): 
                «Art. 5 (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
          2, sono obbligati ad accettare, tramite la  piattaforma  di
          cui al comma 2, i pagamenti spettanti  a  qualsiasi  titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
          comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'articolo 2, punti  33),  34)  e
          35) del regolamento UE 2015/751 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
                2.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma  1,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
          attraverso  il  Sistema  pubblico  di  connettivita',   una
          piattaforma   tecnologica    per    l'interconnessione    e
          l'interoperabilita' tra le pubbliche  amministrazioni  e  i
          prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al  fine  di
          assicurare, attraverso gli strumenti  di  cui  all'articolo
          64,    l'autenticazione    dei     soggetti     interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento. 
                2-bis. 
                2-ter. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
          consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
          piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
          spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo   2-bis   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
                2-quater.  I  prestatori  di  servizi  di   pagamento
          abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
          amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
          cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
          unitari di cui  all'articolo  17  e  seguenti  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  Capo   III,   fino
          all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  l'Agenzia
          delle  entrate  e  l'AgID,  che  fissa,  anche  in  maniera
          progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione  dei
          pagamenti tributari e contributivi tramite  la  piattaforma
          di cui al comma 2. 
                2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui  al  comma
          2, le informazioni sui pagamenti sono messe a  disposizione
          anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 
                2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al  comma
          2  puo'  essere   utilizzata   anche   per   facilitare   e
          automatizzare,  attraverso  i  pagamenti   elettronici,   i
          processi di certificazione fiscale  tra  soggetti  privati,
          tra cui la fatturazione elettronica e la  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di  cui
          agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
          n. 127. 
                2-septies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          regole  tecniche   di   funzionamento   della   piattaforma
          tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
                3. - 3-ter. 
                4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la  Banca
          d'Italia,  definisce  linee  guida  per  l'attuazione   del
          presente  articolo  e   per   la   specifica   dei   codici
          identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
          modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
          pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
          relative al pagamento medesimo. 
                5. Le attivita' previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.».