Articolo 126. 
 
                  Penali e premi di accelerazione. 
 
  1.  I  contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il   ritardo
nell'esecuzione   delle    prestazioni    contrattuali    da    parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni  di  ritardo  e  proporzionali
rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni  contrattuali.
Le penali dovute per  il  ritardato  adempimento  sono  calcolate  in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per  mille  e  l'1  per  mille
dell'ammontare  netto  contrattuale,  da  determinare  in   relazione
all'entita' delle  conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non  possono
comunque  superare,  complessivamente,  il  10  per  cento  di  detto
ammontare netto contrattuale. 
  2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante puo'  prevedere
nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione
dei  lavori  avviene  in  anticipo  rispetto   al   termine   fissato
contrattualmente, sia riconosciuto un  premio  di  accelerazione  per
ogni giorno di anticipo. Il premio e' determinato  sulla  base  degli
stessi  criteri  stabiliti  per  il  calcolo  della  penale   ed   e'
corrisposto a  seguito  dell'approvazione  da  parte  della  stazione
appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme
indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti',
nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei
lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di  gara
iniziali la stazione appaltante si  puo'  riservare  la  facolta'  di
riconoscere un premio di accelerazione  determinato  sulla  base  dei
predetti criteri anche nel caso in cui il  termine  contrattuale  sia
legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di  cui  al  terzo
periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.