Articolo 129. Appalti riservati. 1. Le stazioni appaltanti hanno facolta', con bando predisposto a norma delle disposizioni che seguono, di riservare agli enti di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'affidamento dei servizi sanitari, sociali e culturali individuati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli enti riservatari devono avere come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1; b) deve essere previsto un vincolo di reinvestimento dei profitti, per il conseguimento degli obiettivi statutari o, comunque, una distribuzione o redistribuzione fondata su considerazioni partecipative; c) le strutture di gestione o proprieta' degli enti devono essere basate su principi partecipativi o di azionariato dei dipendenti, ovvero richiedere la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati. 3. E' esclusa la riserva a favore di enti che nei tre anni precedenti all'affidamento siano stati gia' aggiudicatari di un appalto o di una concessione per i servizi di cui al comma 1, disposti a norma del presente articolo. 4. La durata massima del contratto non puo' superare i tre anni.
Note all'articolo 129 - Per i riferimenti della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, si veda nelle note alle premesse.