Articolo 13. 
 
                       Ambito di applicazione. 
 
  1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di  appalto
e di concessione. 
  2. Le  disposizioni  del  codice  non  si  applicano  ai  contratti
esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito,  anche
qualora  essi  offrano  opportunita'  di  guadagno  economico,  anche
indiretto. 
  3. Le disposizioni del codice non  si  applicano  ai  contratti  di
societa' e alle operazioni straordinarie  che  non  comportino  nuovi
affidamenti  di  lavori,  servizi  e  forniture.  Restano  ferme   le
disposizioni del testo unico in materia di societa' a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  in
materia di scelta del socio privato e  di  cessione  di  quote  o  di
azioni. 
  4. Con  regolamento  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sentita  l'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le  procedure  di
scelta del contraente  e  l'esecuzione  del  contratto  da  svolgersi
all'estero, tenuto  conto  dei  principi  fondamentali  del  presente
codice e  delle  procedure  applicate  dall'Unione  europea  e  dalle
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.  Resta  ferma
l'applicazione del presente  codice  alle  procedure  di  affidamento
svolte in Italia. 
  5. L'affidamento dei contratti  di  cui  al  comma  2  che  offrono
opportunita' di guadagno economico, anche indiretto, avviene  tenendo
conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. 
  6. Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1. 
  7.   Le   disposizioni   del   codice   si   applicano,   altresi',
all'aggiudicazione dei lavori pubblici da  realizzarsi  da  parte  di
soggetti privati, titolari di permesso di costruire  o  di  un  altro
titolo abilitativo, che assumono in via  diretta  l'esecuzione  delle
opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale  del  contributo
previsto per il rilascio del permesso,  ai  sensi  dell'articolo  16,
comma  2,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  dell'articolo
28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono  le
relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le
modalita' di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del
contributo di costruzione. 
 
          Note all'articolo 13 
              - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175  (Testo
          unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  settembre  2016,  n.
          210. 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis) 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 16, comma 2,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia (Testo A): 
                «Art. 16 (L) (Contributo per il rilascio del permesso
          di costruire (legge 28 gennaio 1977, n.  10,  articoli  35,
          comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge  5  agosto  1978,  n.
          457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge
          29 settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere  b)  e
          c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44;  legge  11
          marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5  febbraio
          1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre  1998,  n.
          448, art. 61, comma 2). - (Omissis) 
                2. La quota di  contributo  relativa  agli  oneri  di
          urbanizzazione  e'  corrisposta  al  comune  all'atto   del
          rilascio  del  permesso  di  costruire  e,   su   richiesta
          dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
          o parziale della quota dovuta,  il  titolare  del  permesso
          puo' obbligarsi  a  realizzare  direttamente  le  opere  di
          urbanizzazione, nel  rispetto  dell'articolo  2,  comma  5,
          della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   successive
          modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal
          comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
          al patrimonio indisponibile del comune. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 28, comma  5,  della  legge  17
          agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica): 
                «Art. 28 (Lottizzazione di aree). - (Omissis) 
                5.  L'autorizzazione  comunale  e'  subordinata  alla
          stipula di una convenzione,  da  trascriversi  a  cura  del
          proprietario, che preveda: 
                  1) la cessione gratuita entro termini  prestabiliti
          delle  aree  necessarie  per  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria, precisate dall'art. 4 della  legge  29  settembre
          1964, n. 847,  nonche'  la  cessione  gratuita  delle  aree
          necessarie per le opere di  urbanizzazione  secondaria  nei
          limiti di cui al successivo n. 2; 
                  2) l'assunzione, a carico del  proprietario,  degli
          oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria  e  di
          una quota parte delle opere  di  urbanizzazione  secondaria
          relative alla lottizzazione o di  quelle  opere  che  siano
          necessarie per allacciare la zona ai pubblici  servizi;  la
          quota e' determinata  in  proporzione  all'entita'  e  alle
          caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 
                  3) i termini non superiori ai dieci  anni  entro  i
          quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di  cui
          al precedente paragrafo; 
                  4) congrue garanzie finanziarie  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dalla convenzione. 
                (Omissis).».