Articolo 130. 
 
                      Servizi di ristorazione. 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, i  servizi  di
ristorazione indicati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014  sono
aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base  del  miglior
rapporto qualita'/prezzo. La valutazione dell'offerta  tecnica  tiene
conto,  in  particolare,  tramite  l'attribuzione  di  un   punteggio
premiale: 
  a)  della  qualita'  dei   generi   alimentari,   con   particolare
riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti
a denominazione protetta, nonche' ai prodotti provenienti da  sistemi
di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale; 
  b)  del  rispetto  delle  disposizioni  ambientali  in  materia  di
economia sostenibile (green economy), nonche' dei pertinenti  criteri
ambientali minimi di cui all'articolo 57; 
  c) della qualita' della formazione degli operatori. 
  2. Per  l'affidamento  e  la  gestione  dei  servizi  di  refezione
scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari  agli
asili nido, alle scuole dell'infanzia,  alle  scuole  primarie,  alle
scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre  strutture
pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino  a  diciotto
anni di eta', resta fermo l'obbligo  di  cui  all'articolo  4,  comma
5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
  3. Le istituzioni pubbliche  che  gestiscono  mense  scolastiche  e
ospedaliere possono prevedere,  nelle  gare  concernenti  i  relativi
servizi di fornitura, nel rispetto dell'articolo 6,  comma  1,  della
legge 18 agosto 2015, n. 141, criteri di priorita' per  l'inserimento
di prodotti agroalimentari provenienti da operatori  dell'agricoltura
sociale. 
  4. Con decreti del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle  foreste,  sono
definite  e  aggiornate  le  linee  di  indirizzo  nazionale  per  la
ristorazione   ospedaliera,   assistenziale   e   scolastica.    Fino
all'adozione di dette linee  di  indirizzo,  le  stazioni  appaltanti
individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche  finalizzate
a garantire la qualita' del servizio richiesto. 
 
          Note all'articolo 130 
              - Per i riferimenti  della  direttiva  2014/24/UE,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,
          si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  l'articolo  4,  comma   5-quater,   del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti  in
          materia di istruzione, universita' e ricerca),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128: 
                «Art.  4  (Tutela  della  salute  nelle  scuole).   -
          (Omissis). 
                5-quater. Per le medesime finalita' di cui  al  comma
          5, nei bandi delle gare d'appalto per  l'affidamento  e  la
          gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura
          di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle
          scuole dell'infanzia, alle  scuole  primarie,  alle  scuole
          secondarie di  primo  e  di  secondo  grado  e  alle  altre
          strutture pubbliche  che  abbiano  come  utenti  bambini  e
          giovani fino a diciotto anni di eta', i  relativi  soggetti
          appaltanti devono prevedere che sia  garantita  un'adeguata
          quota  di  prodotti  agricoli,  ittici   e   agroalimentari
          provenienti da sistemi  di  filiera  corta  e  biologica  e
          comunque  a  ridotto  impatto  ambientale  e  di  qualita',
          nonche' l'attribuzione di un punteggio per  le  offerte  di
          servizi e forniture  rispondenti  al  modello  nutrizionale
          denominato    "dieta    mediterranea",    consistente    in
          un'alimentazione in cui prevalgano  i  prodotti  ricchi  di
          fibre, in particolare  cereali  integrali  e  semintegrali,
          frutta fresca e secca, verdure  crude  e  cotte  e  legumi,
          nonche' pesce, olio extravergine  d'oliva,  uova,  latte  e
          yogurt, con una limitazione nel consumo di  carni  rosse  e
          zuccheri semplici.  I  suddetti  bandi  prevedono  altresi'
          un'adeguata quota di prodotti per soddisfare  le  richieste
          di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 6,  comma  1,  della  legge  18
          agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura
          sociale): 
                «Art. 6 (Interventi di sostegno). - 1. Le istituzioni
          pubbliche che gestiscono mense  scolastiche  e  ospedaliere
          possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,
          nelle gare concernenti i  relativi  servizi  di  fornitura,
          criteri  di  priorita'  per   l'inserimento   di   prodotti
          agroalimentari provenienti  da  operatori  dell'agricoltura
          sociale. 
                (Omissis).».