Articolo 131. 
 
                    Servizi sostitutivi di mensa. 
 
  1.  L'attivita'  di  emissione  di  buoni  pasto   ha   per   scopo
l'erogazione del servizio  sostitutivo  di  mensa  aziendale  per  il
tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni pasto o di  altri
titoli rappresentativi di servizi. 
  2.  L'affidamento  dei  servizi  sostitutivi  di  cui  al  presente
articolo e' riservato a societa' di capitali,  con  capitale  versato
non inferiore a 750.000 euro e costituite con tale specifico  oggetto
sociale, il  cui  bilancio  deve  essere  corredato  della  relazione
redatta da una societa' di revisione iscritta nel registro  istituito
presso il Ministero della giustizia ai sensi  dell'articolo  2409-bis
del codice civile. 
  3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve essere  provato
mediante preventiva segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',
redatta dai rappresentanti legali  della  societa'  e  trasmessa,  ai
sensi dell'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  al
Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  4. Gli operatori economici attivi  nel  settore  dell'emissione  di
buoni pasto aventi sede in altri Paesi  dell'Unione  europea  possono
esercitare l'attivita' se a cio' autorizzati in base alle  norme  del
Paese di appartenenza. 
  5. L'affidamento dei servizi di cui al  presente  articolo  avviene
esclusivamente  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa   individuata   sulla   base   del    miglior    rapporto
qualita'/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione
dell'offerta pertinenti, tra cui: 
  a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto; 
  b)  la  rete  degli  esercizi  da  convenzionare,   con   specifica
valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei  pesi,  delle
caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo  di
mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata; 
  c) lo sconto incondizionato verso  gli  esercenti,  in  misura  non
superiore al 5 per cento del valore nominale del  buono  pasto.  Tale
sconto  incondizionato  remunera  altresi'  ogni  eventuale  servizio
aggiuntivo offerto agli esercenti; 
  d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati; 
  e) il progetto tecnico. 
  6. L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui  puo'  essere
erogato il servizio sostitutivo  di  mensa,  le  caratteristiche  dei
buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di
emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili.  Nel
caso di buoni pasto in forma elettronica e' garantito  agli  esercizi
convenzionati un unico terminale  di  pagamento.  In  sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato II.17  e'  abrogato  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro delle imprese e  del  made  in
Italy, di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, che lo sostituisce  integralmente  anche  in  qualita'  di
allegato al codice. 
  7. Ai fini del possesso della rete di esercizi  attraverso  cui  si
espleta il servizio sostitutivo  di  mensa,  eventualmente  richiesto
come criterio di partecipazione o di aggiudicazione,  e'  sufficiente
l'assunzione,  da  parte   dell'operatore   economico,   dell'impegno
all'attivazione della  rete  stessa  entro  un  congruo  termine  dal
momento dell'aggiudicazione, fissato in sede  di  bando.  La  mancata
attivazione della rete richiesta entro il termine  indicato  comporta
la decadenza dell'aggiudicazione. 
  8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa'
di  emissione  e  gli  esercizi  convenzionati  consentono,  ciascuno
nell'esercizio  della  rispettiva  attivita'  contrattuale  e   delle
obbligazioni di propria  pertinenza,  la  utilizzabilita'  del  buono
pasto per l'intero valore nominale. 
 
          Note all'articolo 131 
              - Si riporta l'articolo 2409-bis del codice civile: 
                «Art. 2409-bis (Revisione legale  dei  conti).  -  La
          revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata  da
          un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione
          legale iscritti nell'apposito registro. 
                Lo statuto delle societa' che non siano  tenute  alla
          redazione del bilancio consolidato puo'  prevedere  che  la
          revisione legale dei  conti  sia  esercitata  dal  collegio
          sindacale. In tal caso il collegio sindacale e'  costituito
          da revisori legali iscritti nell'apposito registro.». 
              - Si riporta l'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,
          n.  241   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
                «Art.  19   (Segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita' -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,
          licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
          comunque denominato, comprese le domande per le  iscrizioni
          in albi o ruoli  richieste  per  l'esercizio  di  attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'  articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa  vigente
          prevede l'acquisizione di atti o pareri di  organi  o  enti
          appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
          sono   comunque   sostituiti   dalle    autocertificazioni,
          attestazioni e asseverazioni o  certificazioni  di  cui  al
          presente comma, salve le verifiche successive degli  organi
          e  delle  amministrazioni  competenti.   La   segnalazione,
          corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
          nonche'  dei  relativi  elaborati  tecnici,   puo'   essere
          presentata  mediante  posta  raccomandata  con  avviso   di
          ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'
          previsto l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;
          in tal caso la  segnalazione  si  considera  presentata  al
          momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
                2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis,  comma
          2,  dalla  data  della  presentazione  della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
                3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
                4.   Decorso   il   termine   per   l'adozione    dei
          provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo,  ovvero  di
          cui al comma  6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta
          comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma  3  in
          presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 
                4-bis. Il  presente  articolo  non  si  applica  alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
                5. 
                6. Ove il fatto non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
                6-bis. Nei casi  di  Scia  in  materia  edilizia,  il
          termine di sessanta giorni di  cui  al  primo  periodo  del
          comma  3  e'  ridotto  a   trenta   giorni.   Fatta   salva
          l'applicazione delle disposizioni di cui al comma  4  e  al
          comma 6, restano altresi' ferme  le  disposizioni  relative
          alla vigilanza  sull'attivita'  urbanistico-edilizia,  alle
          responsabilita' e alle sanzioni previste  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  dalle
          leggi regionali. 
                6-ter.  La   segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita',  la  denuncia  e  la  dichiarazione  di   inizio
          attivita'   non    costituiscono    provvedimenti    taciti
          direttamente   impugnabili.   Gli    interessati    possono
          sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
          all'amministrazione  e,  in  caso  di   inerzia,   esperire
          esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e  3
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.