Articolo 132. 
 
Disciplina comune applicabile  ai  contratti  nel  settore  dei  beni
                             culturali. 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  Titolo  dettano  la  disciplina
relativa a contratti concernenti i beni culturali tutelati  ai  sensi
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'  relativi  all'esecuzione
di scavi archeologici, anche subacquei. Per quanto  non  diversamente
disposto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del codice. 
  2. Ai contratti concernenti i  beni  culturali,  in  considerazione
della specificita' del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea,  non  si  applica  l'istituto
dell'avvalimento, di cui all'articolo 104. 
 
          Note all'articolo 132 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 22  gennaio
          2004, n. 42, si veda nelle note all'articolo 41. 
              -  Il  Trattato  25  marzo   1957   sul   funzionamento
          dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E.  9  maggio
          2008, n. C 115.