Articolo 132. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali. 1. Le disposizioni del presente Titolo dettano la disciplina relativa a contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' relativi all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del codice. 2. Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificita' del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104.
Note all'articolo 132 - Per i riferimenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note all'articolo 41. - Il Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.