Articolo 134. 
 
        Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato. 
 
  1.  Per  tutte  le  attivita'  finalizzate  alla  tutela   e   alla
valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione  puo'  stipulare
contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma  1,  del  codice,
ferme restando le  prescrizioni  dell'amministrazione  preposta  alla
loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere
e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo. 
  2. Per assicurare  la  fruizione  del  patrimonio  culturale  della
nazione e favorire altresi' la ricerca scientifica applicata alla sua
tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le  regioni  e  gli  enti
territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente,  attivare  forme  speciali  di
partenariato con enti e organismi pubblici e  con  soggetti  privati,
dirette a  consentire  il  recupero,  il  restauro,  la  manutenzione
programmata, la gestione, l'apertura alla  pubblica  fruizione  e  la
valorizzazione di beni culturali, attraverso  procedure  semplificate
di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a
quelle previste dall'articolo 8. 
  3. Resta fermo quanto previsto ai sensi  dell'articolo  106,  comma
2-bis, del codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  4.  L'affidamento  di  contratti  di  sponsorizzazione  di  lavori,
servizi o forniture per importi superiori  a  40.000  euro,  mediante
dazione di  danaro  o  accollo  del  debito,  o  altre  modalita'  di
assunzione del  pagamento  dei  corrispettivi  dovuti,  ivi  compresi
quelli  relativi  a  beni   culturali   nonche'   ai   contratti   di
sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei  luoghi
della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni  culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, e'
soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul  sito  internet
della stazione appaltante, per  almeno  trenta  giorni,  di  apposito
avviso, con il  quale  si  rende  nota  la  ricerca  di  sponsor  per
specifici interventi, ovvero si comunica  l'avvenuto  ricevimento  di
una  proposta  di  sponsorizzazione,  indicando   sinteticamente   il
contenuto  del  contratto   proposto.   Trascorso   il   periodo   di
pubblicazione  dell'avviso,  il  contratto  puo'  essere  liberamente
negoziato, purche' nel rispetto dei principi di  imparzialita'  e  di
parita' di trattamento fra  gli  operatori  che  abbiano  manifestato
interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e
100 in ordine alla verifica dei requisiti  degli  esecutori  e  della
qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo  sponsor
intenda realizzare i  lavori,  prestare  i  servizi  o  le  forniture
direttamente a sua  cura  e  spese,  resta  ferma  la  necessita'  di
verificare il possesso dei requisiti degli  esecutori,  nel  rispetto
dei  principi  e  dei  limiti  europei  in  materia  e  non   trovano
applicazione le disposizioni nazionali  e  regionali  in  materia  di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  ad  eccezione  di
quelle sulla qualificazione dei progettisti  e  degli  esecutori.  La
stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali  impartiscono  opportune  prescrizioni   in   ordine   alla
progettazione,  all'esecuzione  delle  opere  o  forniture   e   alla
direzione dei lavori e collaudo degli stessi. 
 
          Note all'articolo 134 
              - Si riportano gli articoli 101 e106, comma 2-bis,  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
                «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1.  Ai
          fini del presente  codice  sono  istituti  e  luoghi  della
          cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e  i
          parchi archeologici, i complessi monumentali. 
                2. Si intende per: 
                  a)   "museo",   una   struttura   permanente    che
          acquisisce,  cataloga,  conserva,  ordina  ed  espone  beni
          culturali per finalita' di educazione e di studio; 
                  b)  "biblioteca",  una  struttura  permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
                  c)  "archivio",  una   struttura   permanente   che
          raccoglie, inventaria e  conserva  documenti  originali  di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca; 
                  d)  "area  archeologica",  un  sito  caratterizzato
          dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
                  e) "parco  archeologico",  un  ambito  territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
                  f) "complesso monumentale", un insieme  formato  da
          una pluralita' di  fabbricati  edificati  anche  in  epoche
          diverse, che con il tempo hanno  acquisito,  come  insieme,
          una    autonoma    rilevanza    artistica,    storica     o
          etnoantropologica. 
                3. Gli istituti ed i luoghi di cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
                4. Le strutture espositive e di consultazione nonche'
          i luoghi di cui al comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.» 
                «Art. 106 (Uso  individuale  di  beni  culturali).  -
          (Omissis). 
                2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma
          2, la concessione in uso e' subordinata  all'autorizzazione
          del Ministero, rilasciata a condizione che il  conferimento
          garantisca la conservazione e  la  fruizione  pubblica  del
          bene e sia assicurata la compatibilita' della  destinazione
          d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.
          Con l'autorizzazione possono  essere  dettate  prescrizioni
          per la migliore conservazione del bene.».