Articolo 135. 
 
                   Servizi di ricerca e sviluppo. 
 
  1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le  disposizioni
del codice si  applicano  esclusivamente  ai  contratti  relativi  ai
servizi di cui all'allegato II.19, a condizione che: 
  a)  i   risultati   appartengano   esclusivamente   alla   stazione
appaltante,  per  essere  destinati   all'esercizio   della   propria
attivita'; 
  b) la prestazione del servizio  sia  interamente  retribuita  dalla
stazione appaltante. 
  2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere,  in  applicazione  dei
principi di cui agli  articoli  1,  2  e  3,  agli  appalti  pubblici
pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a)  e  b)
del comma 1, quando: 
  a) siano destinati al conseguimento di risultati  non  appartenenti
in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi  nell'esercizio
della propria attivita'; 
  b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla
stazione appaltante; 
  c) l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo  a  soluzioni
gia' disponibili sul mercato. 
  3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato di  cui  al
comma 1 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca di concerto con  il  Ministro  delle
imprese e del made in Italy, che lo sostituisce  integralmente  anche
in qualita' di allegato al codice. 
 
          Note all'articolo 135 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.