Articolo 136. 
 
                         Difesa e sicurezza. 
 
  1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati
nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza,  ad  eccezione  dei
contratti: 
  a)  che  rientrano  nell'ambito   di   applicazione   del   decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208; 
  b) ai quali non si applica neanche il decreto  legislativo  n.  208
del 2011, in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto. 
  2. L'applicazione del codice  e'  in  ogni  caso  esclusa  per  gli
appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la  tutela
degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa  essere
garantita mediante misure  idonee  e  volte  anche  a  proteggere  la
riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici
rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto. 
  3. All'aggiudicazione di concessioni nei  settori  della  difesa  e
della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 208  del  2011,  si
applica il Libro IV del codice fatta  eccezione  per  le  concessioni
relative alle ipotesi alle quali non si applica  neanche  il  decreto
legislativo n. 208 del 2011 in virtu' dell'articolo  6  del  medesimo
decreto. 
  4. Per i contratti di cui al  presente  articolo  nonche'  per  gli
interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di  accordi
internazionali, multilaterali o bilaterali, e 58anche per i lavori in
economia eseguiti a mezzo  delle  truppe  e  dei  reparti  del  Genio
militare per i quali non si applicano i  limiti  di  importo  di  cui
all'articolo 14, si  applica  l'allegato  II.20.  In  sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato II.20  e'  abrogato  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con decreto del  Ministro  della  difesa,  adottato  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione  della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che
possono essere forniti,  con  i  requisiti  tecnici  e  il  grado  di
perfezione richiesti,  soltanto  da  operatori  economici  stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad  un
terzo  dell'importo  complessivo  del  prezzo  contrattuale,   previa
costituzione di idonea garanzia. 
 
          Note all'articolo 136 
              - Il decreto  legislativo  15  novembre  2011,  n.  208
          (Disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,
          servizi e forniture nei settori della difesa  e  sicurezza,
          in attuazione della direttiva  2009/81/CE),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292. 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208 (Disciplina  dei  contratti  pubblici
          relativi ai lavori, servizi e forniture nei  settori  della
          difesa  e  sicurezza,   in   attuazione   della   direttiva
          2009/81/CE): 
                «Art. 6 (Contratti esclusi e  esclusioni  specifiche.
          Utilizzo delle esclusioni). - 1. Il presente decreto non si
          applica ai contratti disciplinati da: 
                  a)  norme  procedurali  specifiche  in  base  a  un
          accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno
          o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri
          e uno o piu' Paesi terzi; 
                  b)  norme  procedurali  specifiche  in  base  a  un
          accordo o intesa internazionale conclusi in relazione  alla
          presenza  di  truppe  di  stanza  e   concernenti   imprese
          stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo; 
                  c)     norme     procedurali     specifiche      di
          un'organizzazione internazionale che si  approvvigiona  per
          le proprie finalita'; non si applica altresi'  a  contratti
          che devono essere aggiudicati da  una  stazione  appaltante
          appartenente allo Stato  italiano  in  conformita'  a  tali
          norme. 
                2. Il presente decreto non  si  applica  altresi'  ai
          seguenti casi: 
                  a) ai contratti nel settore della difesa,  relativi
          alla  produzione  o  al  commercio  di  armi,  munizioni  e
          materiale bellico di cui all'elenco adottato dal  Consiglio
          della Comunita' europea con la decisione 255/58, che  siano
          destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo
          Stato ritiene di adottare  misure  necessarie  alla  tutela
          degli interessi essenziali della propria sicurezza; 
                  b) ai contratti per i  quali  l'applicazione  delle
          disposizioni del presente decreto  obbligherebbe  lo  Stato
          italiano a fornire  informazioni  la  cui  divulgazione  e'
          considerata contraria agli interessi essenziali  della  sua
          sicurezza,   previa   adozione   del    provvedimento    di
          segretazione; 
                  c) ai contratti per attivita' d'intelligence; 
                  d)  ai  contratti  aggiudicati  nel  quadro  di  un
          programma di cooperazione basato  su  ricerca  e  sviluppo,
          condotto congiuntamente  dall'Italia  e  almeno  uno  Stato
          membro  per  lo  sviluppo  di  un  nuovo  prodotto  e,  ove
          possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo
          di vita  di  tale  prodotto.  Dopo  la  conclusione  di  un
          siffatto programma di cooperazione unicamente tra  l'Italia
          e uno o altri Stati  membri,  gli  stessi  comunicano  alla
          Commissione europea l'incidenza della quota  di  ricerca  e
          sviluppo in  relazione  al  costo  globale  del  programma,
          l'accordo di ripartizione dei costi nonche', se  del  caso,
          la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro; 
                  e) ai contratti  aggiudicati  in  un  paese  terzo,
          anche per commesse civili, quando le forze  operano  al  di
          fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze  operative
          richiedono  che  siano  conclusi  con  operatori  economici
          localizzati nell'area delle operazioni;  a  tal  fine  sono
          considerate commesse civili i contratti diversi  da  quelli
          di cui all'articolo 2; 
                  f) ai  contratti  di  servizi  aventi  per  oggetto
          l'acquisto o la locazione,  quali  che  siano  le  relative
          modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati  esistenti  o
          altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; 
                  g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano  a
          un altro governo e concernenti: 
                    1)  la  fornitura  di  materiale  militare  o  di
          materiale sensibile; 
                    2) lavori e servizi direttamente collegati a tale
          materiale; 
                    3) lavori e  servizi  per  fini  specificatamente
          militari, o lavori e servizi sensibili; 
                  h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione; 
                  i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei  servizi
          assicurativi; 
                  l) ai contratti d'impiego; 
                  m) ai servizi di  ricerca  e  sviluppo  diversi  da
          quelli   i   cui   benefici   appartengono   esclusivamente
          all'amministrazione  aggiudicatrice  o  ente  aggiudicatore
          perche'  li  usi  nell'esercizio  della  sua  attivita',  a
          condizione che la prestazione del servizio sia  interamente
          retribuita da tale amministrazione  aggiudicatrice  o  ente
          aggiudicatore. 
                3.  Nessuna  delle   norme,   procedure,   programmi,
          accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1  e  2  puo'
          essere  utilizzata  allo  scopo   di   non   applicare   le
          disposizioni del presente decreto.». 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.