Articolo 139. 
 
                        Contratti secretati. 
 
  1.  Le  disposizioni  del  codice  relative   alle   procedure   di
affidamento possono essere derogate: 
  a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'  di  esecuzione
e' attribuita una classifica di segretezza; 
  b) per i contratti la cui esecuzione deve  essere  accompagnata  da
speciali  misure  di  sicurezza,  in   conformita'   a   disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative. 
  2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le  stazioni
appaltanti attribuiscono, con provvedimento motivato, le  classifiche
di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124,  ovvero  di  altre  norme  vigenti,  dando  conto  delle   cause
specifiche  che  giustificano  la  stipulazione   di   un   contratto
secretato, con  particolare  riguardo  ai  presupposti  previsti  per
ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma 1,  lettera
b), le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato,  i
lavori, i servizi e le forniture eseguibili con  speciali  misure  di
sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause
che esigono tali misure. 
  3. I contratti di  cui  al  comma  1  sono  eseguiti  da  operatori
economici in possesso dei requisiti previsti dal codice, nonche'  del
nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti  di  cui  all'articolo
42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo  avviene
previo esperimento di gara  informale  a  cui  sono  invitati  almeno
cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero  soggetti
qualificati in relazione all'oggetto del contratto e  sempre  che  la
negoziazione con piu' di un operatore economico sia  compatibile  con
le esigenze di segretezza e sicurezza. 
  5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo
dei  contratti  secretati,  esercita  il  controllo  preventivo   sui
provvedimenti motivati di cui al comma  2,  il  controllo  preventivo
sulla legittimita' e  sulla  regolarita'  dei  contratti  di  cui  al
presente  articolo,   nonche'   il   controllo   sulla   regolarita',
correttezza ed efficacia della gestione.  Dell'attivita'  di  cui  al
presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di  ciascun  anno  in
una  relazione  al  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della
Repubblica. 
 
          Note all'articolo 139 
              - Si riporta l'articolo 42 della legge 3  agosto  2007,
          n. 124 (Sistema di  informazione  per  la  sicurezza  della
          Repubblica e nuova disciplina del segreto): 
                «Art.  42  (Classifiche  di  segretezza).  -  1.   Le
          classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
          la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
          cose ai soli soggetti che abbiano necessita'  di  accedervi
          in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 
                1-bis.   Per   la   trattazione    di    informazioni
          classificate  segretissimo,  segreto  e  riservatissimo  e'
          necessario altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza
          (NOS). 
                2. La classifica di segretezza  e'  apposta,  e  puo'
          essere elevata,  dall'autorita'  che  forma  il  documento,
          l'atto  o  acquisisce  per  prima  la  notizia,  ovvero  e'
          responsabile   della   cosa,   o   acquisisce   dall'estero
          documenti, atti, notizie o cose. 
                3. Le classifiche  attribuibili  sono:  segretissimo,
          segreto, riservatissimo,  riservato.  Le  classifiche  sono
          attribuite sulla base dei  criteri  ordinariamente  seguiti
          nelle relazioni internazionali. 
                4. Chi appone la classifica di segretezza  individua,
          all'interno di ogni atto o documento, le parti  che  devono
          essere classificate e  fissa  specificamente  il  grado  di
          classifica corrispondente ad ogni singola parte. 
                5. La classifica  di  segretezza  e'  automaticamente
          declassificata a livello inferiore  quando  sono  trascorsi
          cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
          periodo di cinque anni,  cessa  comunque  ogni  vincolo  di
          classifica. 
                6. La declassificazione  automatica  non  si  applica
          quando, con provvedimento motivato, i termini di  efficacia
          del vincolo sono prorogati dal soggetto  che  ha  proceduto
          alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine  di
          quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
                7. Il Presidente del Consiglio dei ministri  verifica
          il rispetto  delle  norme  in  materia  di  classifiche  di
          segretezza.  Con  apposito  regolamento  sono   determinati
          l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti  cui
          e' conferito il potere di  classifica  e  gli  uffici  che,
          nell'ambito della pubblica amministrazione, sono  collegati
          all'esercizio  delle  funzioni  di  informazione   per   la
          sicurezza  della  Repubblica,   nonche'   i   criteri   per
          l'individuazione delle materie oggetto di  classifica  e  i
          modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
          interesse per la sicurezza della Repubblica. 
                8.    Qualora    l'autorita'    giudiziaria    ordini
          l'esibizione di documenti classificati per i quali non  sia
          opposto il segreto  di  Stato,  gli  atti  sono  consegnati
          all'autorita'  giudiziaria  richiedente,  che  ne  cura  la
          conservazione   con   modalita'   che   ne   tutelino    la
          riservatezza,  garantendo  il  diritto  delle   parti   nel
          procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. 
                9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti  del
          DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
          stadio della declassificazione,  nonche'  quelli  privi  di
          ogni vincolo per decorso dei  termini,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni.».