Articolo 140. 
 
     Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. 
 
  1. In  circostanze  di  somma  urgenza  che  non  consentono  alcun
indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o
imprevedibili idonei  a  determinare  un  concreto  pregiudizio  alla
pubblica e privata incolumita', ovvero nella  ragionevole  previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi,  chi  fra  il  RUP  o  altro
tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo  puo'
disporre la immediata  esecuzione  dei  lavori  entro  il  limite  di
500.000 euro o di quanto indispensabile per  rimuovere  lo  stato  di
pregiudizio  alla  pubblica  e  privata  incolumita'.  Ricorrendo   i
medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente  periodo  puo'
disporre l'immediata acquisizione di servizi  o  forniture  entro  il
limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica e privata incolumita' e,  comunque,  nei  limiti  della
soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma,
l'immediata  esecuzione  di  lavori  o  l'immediata  acquisizione  di
servizi o forniture redige, contemporaneamente,  un  verbale  in  cui
sono indicati la descrizione della circostanza di somma  urgenza,  le
cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le  forniture  da
porre in essere per rimuoverla. 
  2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione  dei  servizi  e  delle
forniture di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta e in
deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o
piu' operatori economici individuati  dal  RUP  o  da  altro  tecnico
dell'amministrazione competente. 
  3.  Il  corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate   e'   definito
consensualmente con l'affidatario; in difetto di  preventivo  accordo
il RUP puo' ingiungere  all'affidatario  l'esecuzione  di  forniture,
servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla  base
di prezzi definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari  ufficiali  di
riferimento, ridotti del 20 per cento.  I  prezzi  di  cui  al  primo
periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque  ammessi
nella contabilita' e, se relativi  all'acquisizione  di  forniture  e
servizi, sono  allegati  al  verbale  e  sottoscritti  dall'operatore
economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti  contabili,
i prezzi si intendono definitivamente accettati. 
  4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione  competente  compila
una perizia giustificativa delle prestazioni  richieste  entro  dieci
giorni dall'ordine  di  esecuzione  e  la  trasmette,  unitamente  al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede  alla
copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata.
Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura
della spesa e' assicurata con le modalita'  previste  dagli  articoli
191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  5. Qualora un  servizio,  una  fornitura,  un'opera  o  un  lavoro,
ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione  del
competente organo dell'amministrazione,  la  relativa  esecuzione  e'
sospesa immediatamente e si procede, previa messa  in  sicurezza  del
cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. 
  6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini  del  presente
articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del
codice della protezione civile,  di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole  previsione  dell'imminente
verificarsi  degli  stessi,  che  richiede   l'adozione   di   misure
indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La  circostanza
di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente  finche'  non
risultino  eliminate  le  situazioni  dannose  o  pericolose  per  la
pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e comunque  per
un  termine  non   superiore   a   quindici   giorni   dall'insorgere
dell'evento,  oppure  entro  il  termine  stabilito  dalla  eventuale
declaratoria dello stato di emergenza  di  cui  all'articolo  24  del
codice di  cui  al  decreto  legislativo  n.  1  del  2018;  in  tali
circostanze  ed  entro  i  medesimi  limiti  temporali  le   stazioni
appaltanti possono affidare appalti pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture con le procedure previste dal presente articolo. 
  7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di
somma urgenza previste dal presente articolo, nonche',  limitatamente
ad emergenze di protezione civile, le procedure di  cui  all'articolo
76, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare
la tempestiva esecuzione del contratto,  gli  affidatari  dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai  sensi  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei  requisiti  di  partecipazione
previsti per l'affidamento di contratti di  uguale  importo  mediante
procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei
requisiti in un termine congruo, compatibile con  la  gestione  della
situazione di emergenza in atto e comunque non superiore  a  sessanta
giorni  dall'affidamento.  La  stazione  appaltante  da'  conto,  con
adeguata  motivazione,  nel  primo  atto  successivo  alle  verifiche
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni  caso
non e' possibile procedere al pagamento, anche parziale,  in  assenza
delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a  seguito  del
controllo, sia accertato  l'affidamento  a  un  operatore  privo  dei
predetti requisiti, la  stazione  appaltante  recede  dal  contratto,
fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite  e  il
rimborso delle spese eventualmente sostenute per  l'esecuzione  della
parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procede alle
segnalazioni alle competenti autorita'. 
  8.  In  via  eccezionale,  nella  misura  strettamente  necessaria,
l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di  sopra  dei
limiti di cui al comma 1, per un arco  temporale  limitato,  comunque
non  superiore  a  trenta  giorni  e  solo  per  singole   specifiche
fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti
nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del  codice  di
cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i
motivi di cui al  presente  articolo  non  e'  comunque  ammesso  per
appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia  europea  e
per appalti di servizi e forniture di importo  pari  o  superiore  al
triplo della soglia europea. 
  9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture  e  servizi  di
cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i
quali non siano  disponibili  elenchi  di  prezzi  definiti  mediante
l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi  resi
necessari dalla  circostanza  di  somma  urgenza  non  consentano  il
ricorso alle procedure  ordinarie,  gli  affidatari  si  impegnano  a
fornire i servizi e le forniture richiesti ad un  prezzo  provvisorio
stabilito  consensualmente  tra  le   parti   e   ad   accettare   la
determinazione  definitiva  del  prezzo   a   seguito   di   apposita
valutazione di congruita'. 
  10. Sul sito  istituzionale  dell'ente  sono  pubblicati  gli  atti
relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con  specifica
indicazione dell'affidatario, delle modalita' della  scelta  e  delle
motivazioni che  non  hanno  consentito  il  ricorso  alle  procedure
ordinarie.  Contestualmente,  e  comunque  in  un   termine   congruo
compatibile con la  gestione  della  situazione  di  emergenza,  sono
trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza,  fermi  restando  i
controlli  di  legittimita'  sugli  atti   previsti   dalle   vigenti
normative. 
  11. In occasione degli eventi per i quali e' dichiarato lo stato di
emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24  del  codice
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la
facolta'  di  prevedere  ulteriori  misure   derogatorie   consentite
nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25  del
medesimo codice di cui al decreto legislativo  n.  1  del  2018,  gli
appalti pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice: 
  a) articolo 14, comma 12, lettera  a),  per  consentire  l'autonoma
determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di
beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da
rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; 
  b)  articolo  15,  comma  2,  primo  periodo,  relativamente   alla
necessaria individuazione del RUP tra  i  dipendenti  della  stazione
appaltante o  dell'ente  concedente,  per  consentire  alle  stazioni
appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare  il  RUP  tra
soggetti idonei anche estranei  alle  stazioni  appaltanti  medesime,
purche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici; 
  c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione
dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per  consentire  alle
stazioni appaltante di affidare  l'appalto  anche  in  assenza  della
previa programmazione del relativo intervento; 
  d)  articolo  49,  per  consentire  alle  stazioni  appaltanti   la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel  rispetto
dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle  norme
dell'Unione europea; 
  e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6,  7,  8,  11,  per  consentire
l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo. 
  12. Fermo quanto previsto dal presente  articolo  per  gli  appalti
affidati in somma urgenza, in occasione degli eventi emergenziali  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza regionale o nazionale ai  sensi  dell'articolo  24
del   predetto   codice,   ovvero   nella   ragionevole    previsione
dell'imminente  verificarsi  degli  stessi,  anche  in  mancanza  del
provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice: 
  a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice
sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per
i contratti di lavori, servizi e forniture di  cui  all'articolo  25,
comma 2,  lettere  a),  b)  e  d),  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 1 del 2018; 
  b) il termine temporale di cui al comma 4 del presente articolo  e'
stabilito in trenta giorni; 
  c)  l'amministrazione  competente  e'  identificata  nel   soggetto
attuatore, ove individuato, di cui al comma 6  dell'articolo  25  del
codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. 
 
          Note all'articolo 140 
              - Si riportano gli articoli 191, comma 3, e  194  comma
          1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
          267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali): 
                «Art. 191 (Regole per l'assunzione di impegni  e  per
          l'effettuazione di spese). - (Omissis). 
                3. Per i lavori pubblici di somma urgenza,  cagionati
          dal verificarsi di un evento eccezionale  o  imprevedibile,
          la Giunta, entro  venti  giorni  dall'ordinazione  fatta  a
          terzi,  su  proposta  del  responsabile  del  procedimento,
          sottopone al Consiglio il provvedimento  di  riconoscimento
          della spesa con le modalita'  previste  dall'articolo  194,
          comma 1,  lettera  e),  prevedendo  la  relativa  copertura
          finanziaria nei limiti delle accertate  necessita'  per  la
          rimozione  dello  stato  di   pregiudizio   alla   pubblica
          incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato
          entro 30 giorni dalla data di deliberazione della  proposta
          da parte della Giunta, e  comunque  entro  il  31  dicembre
          dell'anno in corso se  a  tale  data  non  sia  scaduto  il
          predetto termine. La comunicazione al terzo interessato  e'
          data  contestualmente  all'adozione   della   deliberazione
          consiliare. 
                (Omissis).» 
                «Art. 194 (Riconoscimento di legittimita'  di  debiti
          fuori bilancio). - 1. Con deliberazione consiliare  di  cui
          all'articolo 193,  comma  2,  o  con  diversa  periodicita'
          stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti  locali
          riconoscono  la  legittimita'  dei  debiti  fuori  bilancio
          derivanti da: 
                (Omissis). 
                  e) acquisizione di beni e  servizi,  in  violazione
          degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo  191,
          nei  limiti  degli  accertati  e  dimostrati  utilita'   ed
          arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento  di
          pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
                (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 7,  24  e  25  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
                «Art.  7  (Tipologia  degli  eventi  emergenziali  di
          protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)).  -  1.  Ai
          fini dello svolgimento delle attivita' di cui  all'articolo
          2,  gli  eventi  emergenziali  di  protezione   civile   si
          distinguono in: 
                  a) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di
          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che
          possono essere fronteggiati mediante interventi  attuabili,
          dai  singoli  enti  e  amministrazioni  competenti  in  via
          ordinaria; 
                  b) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di
          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che
          per  loro  natura  o  estensione  comportano   l'intervento
          coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere
          fronteggiati con mezzi e poteri straordinari  da  impiegare
          durante  limitati   e   predefiniti   periodi   di   tempo,
          disciplinati dalle Regioni e  dalle  Province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  nell'esercizio   della   rispettiva
          potesta' legislativa; 
                  c) emergenze  di  rilievo  nazionale  connesse  con
          eventi  calamitosi  di   origine   naturale   o   derivanti
          dall'attivita'  dell'uomo  che  in   ragione   della   loro
          intensita'   o   estensione   debbono,   con   immediatezza
          d'intervento,  essere  fronteggiate  con  mezzi  e   poteri
          straordinari da impiegare durante  limitati  e  predefiniti
          periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.» 
                «Art. 24 (Deliberazione dello stato di  emergenza  di
          rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli  107
          e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo  5-bis,  comma
          5, decreto-legge 343/2001, conv. legge  401/2001;  Articolo
          14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1,
          comma 422, legge 147/2013)).  -  1.  Al  verificarsi  degli
          eventi che, a seguito di una valutazione  speditiva  svolta
          dal Dipartimento della protezione  civile  sulla  base  dei
          dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con  le
          Regioni  e  Province  autonome  interessate,  presentano  i
          requisiti di cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  c),
          ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,
          formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o
          Provincia  autonoma  interessata  e  comunque   acquisitane
          l'intesa,  delibera  lo  stato   d'emergenza   di   rilievo
          nazionale,   fissandone   la   durata   e    determinandone
          l'estensione territoriale con  riferimento  alla  natura  e
          alla qualita' degli eventi e autorizza  l'emanazione  delle
          ordinanze di protezione civile di cui all'articolo  25.  La
          delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella
          direttiva di cui al comma 7, le prime  risorse  finanziarie
          da  destinare  all'avvio  delle  attivita'  di  soccorso  e
          assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti
          di cui all'articolo 25, comma 2, lettere  a)  e  b),  nelle
          more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni
          e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44. 
                2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
          dell'evento  calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal
          Dipartimento della protezione  civile  e  dalle  Regioni  e
          Province autonome interessate, sulla base di una  relazione
          del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
          Consiglio  dei  ministri  individua,   con   una   o   piu'
          deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie  necessarie
          per il completamento delle attivita'  di  cui  all'articolo
          25, comma 2, lettere a), b)  e  c),  e  per  l'avvio  degli
          interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
          comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
          emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44.  Ove,   in
          seguito,   si   verifichi,   sulla   base    di    apposita
          rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
          cui alla lettera  a)  risultino  o  siano  in  procinto  di
          risultare insufficienti, il Consiglio dei  ministri,  sulla
          base di una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile,  individua,   con   proprie   ulteriori
          deliberazioni,  le   risorse   finanziarie   necessarie   e
          autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per  le  emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44. 
                3. La durata dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale non puo' superare i 12 mesi,  ed  e'  prorogabile
          per non piu' di ulteriori 12 mesi. 
                4.  L'eventuale   revoca   anticipata   dello   stato
          d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
          della  procedura  dettata  per  la  delibera  dello   stato
          d'emergenza medesimo. 
                5. Le  deliberazioni  dello  stato  di  emergenza  di
          rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
          di legittimita'  di  cui  all'articolo  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 
                6.  Alla  scadenza  dello  stato  di  emergenza,   le
          amministrazioni  e  gli  enti  ordinariamente   competenti,
          individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano  in
          tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,  nei   procedimenti
          giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo  110
          del codice di procedura civile,  nonche'  in  tutti  quelli
          derivanti dalle dichiarazioni gia'  emanate  nella  vigenza
          dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
          2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          novembre 2001,  n.  401,  gia'  facenti  capo  ai  soggetti
          nominati  ai  sensi   dell'articolo   25,   comma   7.   Le
          disposizioni di cui al presente comma trovano  applicazione
          nelle sole ipotesi in cui  i  soggetti  nominati  ai  sensi
          dell'articolo  25,  comma  7,  siano  rappresentanti  delle
          amministrazioni  e  degli  enti  ordinariamente  competenti
          ovvero soggetti dagli stessi designati. 
                7. Con direttiva da adottarsi ai sensi  dell'articolo
          15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
          all'adozione della deliberazione dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
          dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
          del Dipartimento della protezione civile. 
                8. Per le emergenze prodotte da inquinamento  marino,
          la proposta  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
          nazionale  di  cui  al  comma  1   viene   effettuata,   in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della  legge
          31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto  intervento
          nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
          altre sostanze  nocive  causati  da  incidenti  marini,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito  il  Dipartimento  della
          protezione civile. 
                9. Le Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'
          legislativa,  definiscono   provvedimenti   con   finalita'
          analoghe  a  quanto  previsto  dal  presente  articolo   in
          relazione alle emergenze di cui all'articolo  7,  comma  1,
          lettera b).» 
                «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli  5
          e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo
          112/1998; Articolo 14 decreto-legge  90/2008,  conv.  legge
          123/2008;  Articolo  40,  comma  2,   lettera   p),   legge
          196/2009)). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli
          interventi da effettuare durante lo stato di  emergenza  di
          rilievo  nazionale  si  provvede  mediante   ordinanze   di
          protezione  civile,  da  adottarsi  in   deroga   ad   ogni
          disposizione  vigente,  nei  limiti  e  con  le   modalita'
          indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel
          rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
          delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono  emanate
          acquisita  l'intesa  delle  Regioni  e  Province   autonome
          territorialmente interessate e, ove  rechino  deroghe  alle
          leggi  vigenti,  devono   contenere   l'indicazione   delle
          principali norme a cui si intende derogare e devono  essere
          specificamente motivate. 
                2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
                  a) all'organizzazione  ed  all'effettuazione  degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
                  b) al ripristino della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
                  c) all'attivazione di prime  misure  economiche  di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
                  d)  alla   realizzazione   di   interventi,   anche
          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
                  e)  alla  ricognizione  dei   fabbisogni   per   il
          ripristino  delle   strutture   e   delle   infrastrutture,
          pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni  subiti
          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
          e paesaggistici e dal  patrimonio  edilizio,  da  porre  in
          essere sulla base di procedure definite con la  medesima  o
          altra ordinanza; 
                  f) all'attuazione delle misure per far fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28. 
                3.  Le  ordinanze  di  protezione  civile  non   sono
          soggette al controllo preventivo  di  legittimita'  di  cui
          all'articolo 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
          successive modificazioni. 
                4.  Le  ordinanze  di  protezione  civile,   la   cui
          efficacia  decorre  dalla  data  di  adozione  e  che  sono
          pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, sono rese pubbliche ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33,  e  successive  modificazioni  e  sono  trasmesse,  per
          informazione, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          alle Regioni o Province  autonome  interessate  e  fino  al
          trentesimo  giorno  dalla  deliberazione  dello  stato   di
          emergenza di rilievo nazionale, al Ministero  dell'economia
          e delle finanze. 
                5. Oltre il  trentesimo  giorno  dalla  deliberazione
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze
          sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
                6. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
                7. Per coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico. 
                8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione. 
                9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
                10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
                11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7.». 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 100.