Articolo 145. 
 
                  Attivita' svolte in Paesi terzi. 
 
  1. Le  disposizioni  del  codice  non  si  applicano  ai  contratti
aggiudicati dalle stazioni appaltanti o  dagli  enti  concedenti  per
l'esercizio delle attivita' di cui agli articoli da 146 a 152  in  un
Paese terzo,  in  circostanze  che  non  comportino  lo  sfruttamento
materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione
europea. 
  2. Le stazioni appaltanti o gli  enti  concedenti  comunicano  alla
Commissione europea, su richiesta, tutte le  categorie  di  attivita'
che considerano escluse in virtu' del comma 1, nei  termini  da  essa
indicati, evidenziando nella comunicazione quali  informazioni  hanno
carattere commerciale sensibile. 
  3. Le disposizioni  del  codice  non  si  applicano  comunque  alle
categorie di attivita' oggetto  dei  contratti  di  cui  al  comma  1
considerati esclusi dalla Commissione europea in  elenchi  pubblicati
periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.