Articolo 146. 
 
                       Gas ed energia termica. 
 
  1. L'affidamento  di  contratti  inerenti  ai  settori  del  gas  e
dell'energia termica e' soggetto all'applicazione delle  disposizioni
del codice esclusivamente per le attivita': 
  a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate  alla
fornitura  di  un  servizio  al  pubblico  in  connessione   con   la
produzione, il trasporto o la  distribuzione  di  gas  o  di  energia
termica; 
  b) di alimentazione di tali reti con gas  o  energia  termica,  ivi
compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al
dettaglio. 
  2. L'alimentazione, con gas o energia termica, di  reti  fisse  che
forniscono un servizio al pubblico, da parte di un'impresa pubblica o
di un soggetto titolare di  diritti  speciali  o  esclusivi,  non  e'
considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le  seguenti
condizioni: 
  a) la produzione di gas  o  di  energia  termica  e'  l'inevitabile
risultato dell'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma  1  o
dagli articoli da 147 a 149; 
  b) l'alimentazione  della  rete  pubblica  mira  solo  a  sfruttare
economicamente tale produzione e corrisponde, al massimo, al  20  per
cento del fatturato  dell'ente,  considerando  la  media  dell'ultimo
triennio, comprensivo dell'anno in corso. 
  3. Sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni del codice  i
contratti stipulati per la fornitura di  energia  e  di  combustibili
destinati alla produzione di energia da stazioni  appaltanti  o  enti
concedenti che esercitano le attivita' di cui al comma 1.