Articolo 147. 
 
                            Elettricita'. 
 
  1.   L'affidamento    dei    contratti    inerenti    al    settore
dell'elettricita' e' soggetto all'applicazione delle disposizioni del
codice esclusivamente per le attivita': 
  a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate  alla
fornitura  di  un  servizio  al  pubblico  in  connessione   con   la
produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita'; 
  b) di alimentazione di tali reti con l'elettricita',  ivi  compresa
la  generazione,  la  produzione  e  la  vendita  all'ingrosso  o  al
dettaglio. 
  2. L'alimentazione, con elettricita', di reti fisse che  forniscono
un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto
titolare  di  diritti  speciali  o  esclusivi,  non  e'   considerata
un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni: 
  a) la produzione di elettricita' avviene perche' il suo consumo  e'
necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma  1  o
dagli articoli 146, 148 e 149; 
  b) l'alimentazione della rete pubblica  dipende  solo  dal  consumo
proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della  sua  produzione
totale,  considerando  la  media  dell'ultimo  triennio,  comprensivo
dell'anno in corso.