Articolo 147. Elettricita'. 1. L'affidamento dei contratti inerenti al settore dell'elettricita' e' soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attivita': a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita'; b) di alimentazione di tali reti con l'elettricita', ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio. 2. L'alimentazione, con elettricita', di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di elettricita' avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149; b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.