Articolo 148. 
 
                               Acqua. 
 
  1. L'affidamento  dei  contratti  inerenti  al  settore  idrico  e'
soggetto   all'applicazione    delle    disposizioni    del    codice
esclusivamente per le attivita': 
  a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate  alla
fornitura  di  un  servizio  al  pubblico  in  connessione   con   la
produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; 
  b) di alimentazione di tali reti con acqua potabile,  ivi  compresa
la  generazione,  la  produzione  e  la  vendita  all'ingrosso  o  al
dettaglio. 
  2.  L'alimentazione,  con  acqua  potabile,  di  reti   fisse   che
forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica  o
un  soggetto  titolare  di  diritti  speciali  o  esclusivi  non   e'
considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le  seguenti
condizioni: 
  a) la produzione di acqua potabile avviene perche' il  suo  consumo
e'  necessario  all'esercizio  di  un'attivita'  non  prevista  dagli
articoli da 146 a 149; 
  b) l'alimentazione della rete pubblica  dipende  solo  dal  consumo
proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della  sua  produzione
totale,  considerando  la  media  dell'ultimo  triennio,  comprensivo
dell'anno in corso. 
  3. Si applicano le  disposizioni  del  codice  agli  appalti  o  ai
concorsi di  progettazione  attribuiti  od  organizzati  da  stazioni
appaltanti o enti concedenti che esercitano un'attivita'  di  cui  al
comma 1 quando riguardino: 
  a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione  o  drenaggio,  in
cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua  potabile
rappresenti piu' del 20 per cento  del  volume  totale  d'acqua  reso
disponibile da tali progetti o impianti; 
  b) smaltimento o trattamento delle acque reflue. 
  4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice gli
appalti  per  l'acquisto  di  acqua,  se  aggiudicati   da   stazioni
appaltanti o  enti  concedenti  che  esercitino  una  o  entrambe  le
attivita' di cui al comma 1. 
  5. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice  le
concessioni aggiudicate per fornire o gestire  reti  fisse  destinate
alla  fornitura  di  un  servizio  pubblico  in  connessione  con  la
produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile  oppure
per alimentare tali reti con acqua potabile. 
  6. Sono escluse dall'applicazione del  codice  le  concessioni  che
siano collegate a una delle attivita' del comma 5 e riguardino: 
  a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui
il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento di acqua  potabile
rappresenti piu' del 20 per cento  del  volume  totale  d'acqua  reso
disponibile da tali progetti o impianti; 
  b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.