Articolo 149. Servizi di trasporto. 1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo. 2. Nei servizi di trasporto, si considera esistente una rete se il servizio e' fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorita' pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio. 3. Le disposizioni del codice non si applicano per l'affidamento di contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana. 4. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.
Note all'articolo 149 - Il regolamento (CE) 24 settembre 2008, n. 1008/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' (rifusione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2008, n. L 293. - Il regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.