Articolo 149. 
 
                        Servizi di trasporto. 
 
  1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita'  relative
alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire
un  servizio  al  pubblico  nel  campo  del  trasporto   ferroviario,
tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo. 
  2. Nei servizi di trasporto, si considera esistente una rete se  il
servizio e' fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle
competenti autorita' pubbliche, quali quelle relative alle tratte  da
servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla frequenza del
servizio. 
  3. Le disposizioni del codice non si applicano per l'affidamento di
contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico  di  passeggeri
per ferrovia o metropolitana. 
  4. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice  le
concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di  una  licenza
di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e  le  concessioni  di
servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del  regolamento
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23
ottobre 2007. 
 
          Note all'articolo 149 
              - Il regolamento (CE) 24 settembre 2008, n.  1008/2008,
          del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  recante  norme
          comuni per la prestazione di servizi aerei nella  Comunita'
          (rifusione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre  2008,
          n. L 293. 
              - Il regolamento (CE) 23 ottobre  2007,  n.  1370/2007,
          del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi
          pubblici  di  trasporto  di  passeggeri  su  strada  e  per
          ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)  n.
          1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e' pubblicato nella G.U.U.E.  3
          dicembre 2007, n. L 315.