Articolo 150. 
 
                Settore dei porti e degli aeroporti. 
 
  1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita'  relative
allo sfruttamento di un'area geografica per la messa  a  disposizione
di aeroporti, porti marittimi o  interni  e  di  altri  terminali  di
trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.