Articolo 153. 
 
                         Norme applicabili. 
 
  1. Con riferimento alle procedure  di  scelta  del  contraente,  le
stazioni appaltanti  o  gli  enti  concedenti  nei  settori  speciali
applicano i seguenti articoli: 
  a)  articolo  71,  salvo  che  la   disposizione   sull'avviso   di
pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico  indicativo
di cui all'allegato II.6, Parte II; 
  b)  articolo  74,  salvo  che,  nel  dialogo  competitivo   indetto
nell'ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico  puo'
chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di  gara
ai sensi dell'articolo 155, comma 3, lettere b)  e  c),  fornendo  le
informazioni  richieste  dalla  stazione   appaltante   o   dall'ente
concedente; il termine minimo  per  la  ricezione  delle  domande  di
partecipazione e' fissato, di norma, a  non  meno  di  trenta  giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara  o,  se  come  mezzo  di
indizione  di  gara  e'  usato  un   avviso   periodico   indicativo,
dell'invito a confermare interesse, e non puo' in alcun  caso  essere
inferiore a quindici giorni; 
  c) articoli 70, comma 6, e 75,  salvo  che,  nei  partenariati  per
l'innovazione indetti nell'ambito  dei  settori  speciali,  qualsiasi
operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione  in
risposta a un avviso di indizione di  gara,  ai  sensi  dell'articolo
155, comma 3, lettere b) e c), presentando le informazioni  richieste
dalla stazione appaltante o dall'ente concedente; il  termine  minimo
per la ricezione delle  domande  di  partecipazione  e'  fissato,  di
norma, a non meno di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara e non puo' in alcun caso essere  inferiore  a  quindici
giorni; 
  d) articoli 77, 78, 79 e 80; 
  e)  articolo  85,  salvo  che  la   disposizione   sull'avviso   di
pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo.