Articolo 155. 
 
                         Tipi di procedure. 
 
  1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti utilizzano  procedure  di  affidamento  aperte,
ristrette o  negoziate  precedute  da  indizione  di  gara,  dialoghi
competitivi o partenariati per  l'innovazione,  in  conformita'  alle
disposizioni della presente Parte. 
  2. Nei soli casi previsti dall'articolo 158, le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti possono utilizzare la procedura negoziata senza
pubblicazione del bando. 
  3. La gara e' indetta con una delle seguenti modalita': 
  a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 161, se  il
contratto e' aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata; 
  b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma
dell'articolo 162, se il contratto e' aggiudicato mediante  procedura
ristretta  o  negoziata  o  tramite  un  dialogo  competitivo  o   un
partenariato per l'innovazione; 
  c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 163. 
  4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori  economici
che  hanno  manifestato  interesse  in  seguito  alla   pubblicazione
dell'avviso periodico  indicativo  sono  successivamente  invitati  a
confermare il proprio interesse per iscritto, ai sensi  dell'articolo
165.