Articolo 156. 
 
                        Procedura ristretta. 
 
  1. Nelle procedure ristrette  qualsiasi  operatore  economico  puo'
presentare una domanda di partecipazione in risposta a un  avviso  di
indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla  stazione
appaltante o dall'ente concedente. Il termine minimo per la ricezione
delle domande di partecipazione e' fissato di norma  a  non  meno  di
trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  del  bando  di  gara  o
dell'invito a confermare interesse e non puo' in  alcun  caso  essere
inferiore a quindici giorni. 
  2. Soltanto gli operatori economici invitati  in  tal  senso  dalla
stazione  appaltante  o  dall'ente   concedente   in   seguito   alla
valutazione delle  informazioni  fornite  presentano  un'offerta.  Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il  numero
di candidati idonei da  invitare  a  partecipare  alla  procedura  in
conformita' dell'articolo 70, comma 6. Il termine  per  la  ricezione
delle offerte  puo'  essere  fissato  di  concerto  tra  la  stazione
appaltante o l'ente  concedente  e  tutti  i  candidati  selezionati,
purche' questi dispongano di un termine identico  per  presentare  le
loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per  la  ricezione
delle offerte, questo non e' inferiore a dieci giorni dalla  data  di
invio dell'invito a presentare offerte.