Articolo 158. 
 
        Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. 
 
  1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono aggiudicare
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione
di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dal  comma
2, dandone motivatamente conto nel  primo  atto  della  procedura  in
relazione alla specifica situazione di fatto e  alle  caratteristiche
dei mercati potenzialmente  interessati  e  delle  dinamiche  che  li
caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2
e 3. A tali fini si tiene conto degli esiti  delle  consultazioni  di
mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati
europei oppure , se del caso, extraeuropei. 
  2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono ricorrere a
una procedura negoziata senza indizione di gara nei seguenti casi: 
  a) quando, in risposta a una  procedura  con  pubblicazione  di  un
bando, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata,
ne'  alcuna  domanda  di   partecipazione   o   alcuna   domanda   di
partecipazione   appropriata,   purche'   le   condizioni    iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; un'offerta non  e'
ritenuta  appropriata  quando  non  presenta  alcuna  pertinenza  con
l'appalto ed e' quindi inadeguata,  salvo  modifiche  sostanziali,  a
rispondere  alle  esigenze  della  stazione  appaltante  o  dell'ente
concedente e ai requisiti specificati  nei  documenti  di  gara;  una
domanda  di  partecipazione  non  e'  ritenuta   appropriata   quando
l'operatore economico interessato deve o puo' essere  escluso  o  non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante o
dall'ente concedente a norma degli articoli 95, 96 e 169, comma 2; 
  b) quando un appalto e' destinato  solo  a  scopi  di  ricerca,  di
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie
o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione
dell'appalto  non  pregiudichi  l'indizione  di  gare   per   appalti
successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi; 
  c) quando i lavori, i servizi o le forniture possono essere forniti
unicamente da  un  determinato  operatore  economico  per  una  delle
seguenti ragioni: 
  1)   lo   scopo   dell'appalto   consiste   nella    creazione    o
nell'acquisizione  di  un'opera  d'arte  o  di  una  rappresentazione
artistica unica; 
  2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui
al presente numero si applica solo quando non  esistono  sostituti  o
alternative  ragionevoli  e  l'assenza  di  concorrenza  non  e'   il
risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 
  3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di  proprieta'
intellettuale; l'eccezione di cui al presente numero si applica  solo
quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli  e  l'assenza
di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei
parametri dell'appalto; 
  d) nella misura strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di
estrema urgenza derivanti  da  eventi  imprevedibili  dalla  stazione
appaltante  o  dall'ente  concedente,  i  termini  stabiliti  per  le
procedure aperte, per le  procedure  ristrette  o  per  le  procedure
negoziate  precedute  da  indizione  di  gara  non   possono   essere
rispettati;  le  circostanze  invocate  per  giustificare   l'estrema
urgenza non devono essere in  alcun  caso  imputabili  alla  stazione
appaltante o all'ente concedente; 
  e) nel caso di appalti  di  forniture  per  consegne  complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al  rinnovo  parziale
di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o  impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi  la  stazione
appaltante  o  l'ente  concedente   ad   acquistare   forniture   con
caratteristiche  tecniche  differenti,  il  cui  impiego  o  la   cui
manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta'  tecniche
sproporzionate; 
  f) per nuovi lavori o  servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
lavori o servizi analoghi assegnati all'operatore al quale le  stesse
stazioni appaltanti o enti  concedenti  hanno  assegnato  un  appalto
precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano  conformi  a
un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato  oggetto  di
un  primo  appalto  aggiudicato  secondo   una   procedura   di   cui
all'articolo 155,  comma  1;  il  progetto  a  base  di  gara  indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni
alle quali essi verranno aggiudicati; la possibilita' di ricorrere  a
tale procedura e' indicata gia' al momento dell'indizione della  gara
per il primo progetto e le stazioni appaltanti o gli enti concedenti,
quando applicano l'articolo 14, tengono conto del  costo  complessivo
stimato per i lavori o i servizi successivi; 
  g) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato  delle  materie
prime; 
  h)  per  gli  acquisti  d'opportunita',  quando  e'  possibile,  in
presenza di un'occasione  particolarmente  vantaggiosa  ma  di  breve
durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore
ai prezzi normalmente praticati sul mercato; 
  i)  per  l'acquisto   di   forniture   o   servizi   a   condizioni
particolarmente   vantaggiose   presso   un   fornitore   che   cessi
definitivamente l'attivita' commerciale o presso  il  liquidatore  in
caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori  o  di
procedure analoghe; 
  l)  quando  l'appalto  di  servizi  consegue  a  un   concorso   di
progettazione organizzato secondo le disposizioni del  codice  ed  e'
destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione,
a essere aggiudicato al vincitore o  a  uno  dei  vincitori  di  tale
concorso;  in  tal  caso,  tutti  i   vincitori   del   concorso   di
progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni. 
  3. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli  operatori
economici da consultare sulla base  di  informazioni  riguardanti  le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e  tecniche
e professionali desunte dal mercato, nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza  e  concorrenza,  selezionando   almeno   tre   operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La  stazione
appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni
piu' vantaggiose, ai sensi dell'articolo  108,  previa  verifica  del
possesso dei requisiti di partecipazione previsti  per  l'affidamento
di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o
mediante procedura competitiva con negoziazione.