Articolo 161. 
 
             Pubblicita' e avviso periodico indicativo. 
 
  1. Le stazioni appaltanti o gli  enti  concedenti  possono  rendere
nota  l'intenzione  di  programmare  appalti  pubblicando  un  avviso
periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.
Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato II.6,
Parte II, Sezioni A e C, sono pubblicati dalla stazione appaltante  o
dall'ente  concedente  sul  proprio  sito  istituzionale   rendendoli
accessibili tramite collegamento ipertestuale.  Per  gli  appalti  di
importo pari o superiore  alla  soglia  di  cui  all'articolo  14  si
applica l'articolo 84. 
  2. Quando una gara e' indetta per  mezzo  di  un  avviso  periodico
indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da
indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
  a) si riferisce specificatamente alle forniture,  ai  lavori  o  ai
servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; 
  b) indica che  l'appalto  e'  aggiudicato  mediante  una  procedura
ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un  avviso  di
indizione di gara e invita  gli  operatori  economici  interessati  a
manifestare il proprio interesse; 
  c) contiene, oltre alle  informazioni  di  cui  all'allegato  II.6,
Parte II, Sezione A, le informazioni di cui all'allegato II.6,  Parte
II, Sezione B; 
  d) e' stato inviato alla pubblicazione tra  trentacinque  giorni  e
dodici mesi prima  della  data  di  invio  dell'invito  a  confermare
interesse. 
  3. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul  sito
istituzionale quale pubblicazione supplementare a livello  nazionale.
Il periodo coperto dall'avviso puo' durare  al  massimo  dodici  mesi
dalla  data  di  trasmissione  dell'avviso  per   la   pubblicazione.
Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi  sociali  e  altri
servizi  specifici  di  cui  all'allegato  II.6,  l'avviso   di   cui
all'articolo 127, comma 1, lettera b), puo' coprire un periodo di due
anni.