Articolo 163. Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati. 1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alle pertinenti disposizioni dell'allegato II.6, Parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 164. 2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione G, ed e' pubblicato conformemente all'articolo 164. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 111, commi 2, 3, 4 e 5. 3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo, di seguito «servizi R&S», le informazioni riguardanti la natura e la quantita' dei servizi possono limitarsi: a) all'indicazione «servizi R&S» se il contratto e' stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all'articolo 158, comma 2, lettera b); b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara. 4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato II.6, Parte II, Sezione G, e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.