Articolo 163. 
 
      Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati. 
 
  1. I  bandi  di  gara  possono  essere  utilizzati  come  mezzo  di
indizione  di  gara  per  tutte  le  procedure.  Essi  contengono  le
informazioni di cui alle pertinenti disposizioni dell'allegato  II.6,
Parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 164. 
  2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto  o  di  un
accordo  quadro  che  faccia  seguito  alla  relativa  decisione   di
aggiudicazione o di conclusione, le stazioni appaltanti  e  gli  enti
concedenti  inviano  un  avviso  di  aggiudicazione  che  riporta   i
risultati  della  procedura  di  appalto.  Tale  avviso  contiene  le
informazioni di cui all'allegato II.6, Parte II,  Sezione  G,  ed  e'
pubblicato conformemente all'articolo 164. Si applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'articolo 111, commi 2, 3, 4 e 5. 
  3. Nel caso di contratti per servizi  di  ricerca  e  sviluppo,  di
seguito «servizi R&S», le informazioni riguardanti  la  natura  e  la
quantita' dei servizi possono limitarsi: 
  a)  all'indicazione  «servizi  R&S»  se  il  contratto   e'   stato
aggiudicato mediante procedura  negoziata  senza  indizione  di  gara
conformemente all'articolo 158, comma 2, lettera b); 
  b)  a  informazioni  che  siano  almeno  tanto  dettagliate  quanto
specificato nell'avviso utilizzato  come  mezzo  di  indizione  della
gara. 
  4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato II.6,  Parte  II,
Sezione G, e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in
forma semplificata e per motivi statistici.