Articolo 169. 
 
                  Procedure di gara regolamentate. 
 
  1. Con propri atti, pubblicati sui  propri  siti  istituzionali  e,
comunque, accessibili a tutti gli  operatori  economici  interessati,
ferme le cause di esclusione automatica di cui  all'articolo  94,  le
imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi
possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono  gravi
illeciti professionali agli  effetti  degli  articoli  95,  comma  1,
lettera e) e 98. 
  2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si  trovino
nella  necessita'  di  garantire  un  equilibrio  adeguato   tra   le
caratteristiche specifiche della  procedura  di  appalto  e  i  mezzi
necessari  alla  sua  realizzazione,  nelle  procedure  ristrette   o
negoziate, nei  dialoghi  competitivi  oppure  nei  partenariati  per
l'innovazione  possono  definire  norme  e  criteri   oggettivi   che
rispecchino tale necessita' e consentano alla stazione  appaltante  o
all'ente concedente di ridurre il numero  di  candidati  che  saranno
invitati a presentare un'offerta. Il numero dei  candidati  prescelti
tiene conto dell'esigenza di garantire una adeguata concorrenza.