Articolo 18. 
 
                 Il contratto e la sua stipulazione. 
 
  1. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', in forma  scritta
ai sensi dell'allegato I.1, articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  in
modalita' elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo  2005,  n.  82,  in  forma  pubblica  amministrativa   a   cura
dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con  atto  pubblico
notarile informatico oppure mediante scrittura privata.  In  caso  di
procedura negoziata oppure  per  gli  affidamenti  diretti,  mediante
corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un  apposito
scambio di lettere, anche tramite  posta  elettronica  certificata  o
sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi  del
regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 luglio  2014.  I  capitolati  e  il  computo  metrico  estimativo,
richiamati nel  bando  o  nell'invito,  fanno  parte  integrante  del
contratto. 
  2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 5 e fatto  salvo  l'esercizio  dei  poteri  di  autotutela,  la
stipula del contratto ha luogo entro  i  successivi  sessanta  giorni
anche in pendenza di contenzioso.E' fatta eccezione: 
  a) per le ipotesi previste dal comma  4  del  presente  articolo  e
dall'articolo 55, comma 2; 
  b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o  nell'invito
a offrire; 
  c) nell'ipotesi di differimento concordato con  l'aggiudicatario  e
motivato in base all'interesse della stazione appaltante o  dell'ente
concedente,  compatibilmente  con  quello  generale  alla   sollecita
esecuzione del contratto. 
  3. Il contratto non puo' essere  stipulato  prima  di  trentacinque
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni  del  provvedimento
di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: 
  a) di procedura in cui e'  stata  presentata  o  ammessa  una  sola
offerta e non sono state tempestivamente  proposte  impugnazioni  del
bando o della lettera di invito, o le impugnazioni  sono  gia'  state
respinte con decisione definitiva; 
  b) di appalti basati su un accordo quadro; 
  c)  di  appalti  specifici  basati  su  un  sistema   dinamico   di
acquisizione; 
  d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai  sensi
dell'articolo 55, comma 2. 
  4. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con  contestuale
domanda cautelare, il contratto non puo' essere stipulato dal momento
della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o
all'ente  concedente  fino  alla  pubblicazione   del   provvedimento
cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di  primo
grado,  in  caso  di  decisione  del  merito  all'udienza  cautelare.
L'effetto sospensivo cessa quando, in sede  di  esame  della  domanda
cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo
15,  comma  4,  del  codice  del  processo  amministrativo,  di   cui
all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o  fissa
con ordinanza la data di discussione del  merito  senza  pronunciarsi
sulle misure cautelari con il consenso delle  parti,  valevole  quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. 
  5. Se la stipula del contratto non avviene nel  termine  per  fatto
della stazione appaltante o  dell'ente  concedente,  l'aggiudicatario
puo' farne constatare il silenzio inadempimento  o,  in  alternativa,
puo'  sciogliersi  da  ogni   vincolo   mediante   atto   notificato.
All'aggiudicatario non spetta alcun  indennizzo,  salvo  il  rimborso
delle spese contrattuali. 
  6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato  per  fatto
dell'aggiudicatario    puo'    costituire    motivo     di     revoca
dell'aggiudicazione. 
  7. La mancata o tardiva stipula del contratto  al  di  fuori  delle
ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione  del  dovere  di
buona fede, anche in pendenza di contenzioso. 
  8. Il contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito
negativo della sua approvazione,  laddove  prevista,  da  effettuarsi
entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto
si intende approvato. 
  9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno  facolta'  di
stipulare contratti di assicurazione per  la  responsabilita'  civile
derivante dalla conclusione del  contratto  e  dalla  prosecuzione  o
sospensione della sua esecuzione. 
  10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice e' individuato
il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una  tantum
al momento della stipula del contratto e  in  proporzione  al  valore
dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalita' di
calcolo e versamento dell'imposta di bollo  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  in  materia  di
contratti  pubblici  disciplinati  dal  codice.  In  sede  di   prima
applicazione del codice, l'allegato I.4 e' abrogato a decorrere dalla
data di entrata in vigore di un corrispondente decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche
in qualita' di allegato al codice. 
 
          Note all'articolo 18 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in  materia  di
          identificazione elettronica  e  servizi  fiduciari  per  le
          transazioni elettroniche nel mercato interno e  che  abroga
          la direttiva 1999/93/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E del 28
          agosto 2014, n. L 257/73. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  642  (Disciplina  dell'imposta  di   bollo)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  1972,  n.
          292, S.O. n.3.