Articolo 186. 
 
                   Affidamenti dei concessionari. 
 
  1. Agli appalti  affidati  dai  concessionari  che  siano  stazioni
appaltanti si applicano le disposizioni  del  codice  in  materia  di
appalti. 
  2. I titolari di concessioni di lavori e di  servizi  pubblici,  ad
esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, gia' in essere  alla
data di entrata in vigore del codice, di  importo  pari  o  superiore
alle soglia di rilevanza europea, e  non  affidate  conformemente  al
diritto dell'Unione europea vigente  al  momento  dell'affidamento  o
della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza  pubblica  una
quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di  lavori,
servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e  dal
concessionario;  l'ente  concedente  tiene  conto  delle   dimensioni
economiche e dei caratteri dell'impresa, dell'epoca  di  assegnazione
della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo
valore  economico  e  dell'entita'  degli  investimenti   effettuati.
L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la
previsione di  clausole  sociali  per  la  stabilita'  del  personale
impiegato e per la salvaguardia delle professionalita'. 
  3. In caso  di  comprovata  indivisibilita'  delle  prestazioni  di
servizi dedotte  in  concessione,  in  sostituzione  dell'obbligo  di
esternalizzazione di cui al comma 2,  il  concessionario  corrisponde
all'ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5 per cento
ed il massimo del  10  per  cento  degli  utili  previsti  dal  piano
economico-finanziario, tenendo conto dell'epoca di assegnazione della
concessione, della sua  durata,  del  suo  oggetto,  del  suo  valore
economico e dell'entita' degli investimenti. 
  4. Le concessioni di cui ai  commi  2  e  3  gia'  in  essere  sono
adeguate alle predette disposizioni entro  il  termine  di  sei  mesi
dall'entrata in vigore del codice. 
  5. Le modalita' di calcolo  delle  quote  di  cui  comma  2,  primo
periodo, sono definite dall'ANAC entro il termine di sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  codice.  Sull'applicazione  del
presente articolo vigila l'ANAC anche tenuto conto del  valore  delle
prestazioni eseguite. 
  6. Per i concessionari  autostradali,  le  quote  e  i  criteri  di
determinazione di cui al comma 2  sono  calcolati  sulla  base  degli
importi risultanti dai piani economici finanziari annessi  agli  atti
convenzionali. La verifica del  rispetto  delle  predette  soglie  e'
effettata dal concedente con cadenza  quinquennale.  A  tal  fine,  i
concessionari presentano  al  concedente  il  piano  complessivo  dei
lavori, servizi  e  forniture.  Ove  siano  accertate  situazioni  di
squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di  affidamento  indicate
dal comma 2, primo periodo, in sede  di  aggiornamento  del  rapporto
concessorio  sono  adottate  misure  di  riequilibrio  a  valere  sui
relativi piani economici finanziari. Nell'ipotesi di mancato rispetto
delle quote di cui  al  comma  2,  l'ente  concedente  puo'  altresi'
richiedere   al   concessionario   la   presentazione   di   garanzie
fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in  sede  di
aggiornamento del piano economico-finanziario ove  sia  accertato  il
rispetto delle quote di cui al comma 2. 
  7.  Le  concessioni  autostradali  relative   ad   autostrade   che
interessano una o piu' regioni possono essere affidate dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a societa'  in  house  di  altre
amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal  fine
il controllo analogo sulla predetta societa'  in  house  puo'  essere
esercitato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti
attraverso un comitato disciplinato  da  apposito  accordo  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  che  eserciti
sulla societa' in house i relativi poteri. 
 
          Note all'articolo 186 
              - Per il testo dell'articolo 15 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241  ((Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), si veda nelle note all'articolo 62.