Articolo 189. 
 
       Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. 
 
  1.  Le  concessioni  possono  essere  modificate  senza  una  nuova
procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti: 
  a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore  monetario,  sono
state previste nei documenti di gara  iniziali  in  clausole  chiare,
precise  e  inequivocabili,  che  possono  comprendere  clausole   di
revisione dei prezzi purche' riferite agli indici  sintetici  di  cui
all'articolo 60, comma 3; tali  clausole  fissano  la  portata  e  la
natura di eventuali  modifiche,  nonche'  le  condizioni  alle  quali
possono  essere  impiegate;  esse   non   apportano   modifiche   che
altererebbero la natura generale della concessione; 
  b) per lavori o servizi supplementari da parte  del  concessionario
originario che si sono resi  necessari  e  non  erano  inclusi  nella
concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario: 
  1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici,  quali  il
rispetto dei requisiti di intercambiabilita' o interoperativita'  tra
apparecchiature, servizi o  impianti  esistenti  forniti  nell'ambito
della concessione iniziale; 
  2) comporti per l'ente  concedente  notevoli  inconvenienti  o  una
sostanziale duplicazione dei costi; 
  c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le  seguenti
condizioni: 
  1) la necessita' di modifica e' determinata da circostanze  che  un
ente concedente diligente non ha potuto prevedere; 
  2) la modifica non altera la natura generale della concessione; 
  3) nel caso di concessioni aggiudicate  dall'ente  concedente  allo
scopo di svolgere un'attivita' diversa da quelle di cui  all'allegato
II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere
il 50 per cento del valore della concessione  iniziale.  In  caso  di
piu' modifiche successive, tale limitazione si applica al  valore  di
ciascuna modifica. Tali  modifiche  successive  non  sono  intese  ad
aggirare le disposizioni della presente Parte; 
  d) se un nuovo  concessionario  sostituisce  quello  a  cui  l'ente
concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a  causa  di
una delle seguenti circostanze: 
  1) la presenza di  una  clausola  di  revisione  inequivocabile  in
conformita' della lettera a); 
  2)  al  concessionario  iniziale  succeda,  in  via  universale   o
parziale,  a  seguito  di   ristrutturazioni   societarie,   comprese
rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un  altro  operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione  qualitativa  stabiliti
inizialmente, purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali
al contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione  della
direttiva 2014/23/UE; 
  3) nel caso in cui l'ente concedente si  assuma  gli  obblighi  del
concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori,  ove
tale possibilita' sia prevista dalla legislazione nazionale; 
  e) se le  modifiche,  a  prescindere  dal  loro  valore,  non  sono
sostanziali. 
  2.  Le  concessioni  possono  parimenti  essere  modificate   senza
necessita' di una nuova procedura  di  aggiudicazione  se  il  valore
della modifica e' inferiore a entrambi i valori seguenti: 
  a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE; 
  b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale. 
  3. Le modifiche di cui al comma 2 non possono  alterare  la  natura
generale della concessione. In caso di piu' modifiche successive,  il
valore e' accertato sulla base del  valore  complessivo  netto  delle
successive modifiche. 
  4. La modifica di una concessione  durante  il  periodo  della  sua
validita' e' considerata sostanziale se la natura  della  concessione
muta nella sua essenza rispetto a quella  inizialmente  conclusa.  In
ogni caso, una modifica e' considerata  sostanziale  se  una  o  piu'
delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
  a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute
nella  procedura  iniziale  di  aggiudicazione   della   concessione,
avrebbero consentito l'ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli
inizialmente selezionati o l'accettazione di  un'offerta  diversa  da
quella inizialmente accettata, oppure  avrebbero  attirato  ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione; 
  b) la modifica cambia l'equilibrio economico  della  concessione  a
favore del concessionario in  modo  non  previsto  dalla  concessione
iniziale; 
  c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione  della
concessione; 
  d)  se  un  nuovo  concessionario  sostituisce  quello  cui  l'ente
concedente aveva inizialmente  aggiudicato  la  concessione  in  casi
diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d). 
  5. Nelle situazioni di cui al comma 1,  lettere  b)  e  c),  l'ente
concedente pubblica un avviso al riguardo  nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea. Tale avviso  contiene  le  informazioni  di  cui
all'allegato  XI  alla  direttiva   2014/23/UE   ed   e'   pubblicato
conformemente all'articolo 33 della stessa direttiva. 
  6. Nelle ipotesi di cui al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  per  le
concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo  di  svolgere
un'attivita' diversa da quelle di cui all'allegato II alla  direttiva
2014/23/UE, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per
cento  del  valore  della  concessione  iniziale.  In  caso  di  piu'
modifiche successive,  tale  limitazione  si  applica  al  valore  di
ciascuna modifica. Tali  modifiche  successive  non  sono  intese  ad
aggirare le disposizioni della presente Parte. 
 
          Note all'articolo 189 
              - Per i riferimenti della direttiva n.  2014/23/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,
          si veda nelle note alle premesse.