Articolo 195. 
 
                Obbligazioni delle societa' di scopo. 
 
  1. Le societa' di scopo possono emettere obbligazioni e  titoli  di
debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli  2412  e  2483
del codice civile, purche' destinati  alla  sottoscrizione  da  parte
degli investitori istituzionali e dei clienti professionali  indicati
nell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del testo unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e  nei  regolamenti
attuativi  o  delle  loro  controllanti  e   controllate   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 6-bis.1 e 6-bis.2 dello stesso testo unico  di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le obbligazioni e i titoli
di debito di cui al primo periodo possono essere  dematerializzati  e
non possono essere trasferiti a soggetti che  non  siano  investitori
istituzionali o clienti professionali. In relazione ai titoli  emessi
ai sensi del presente articolo non si applicano  gli  articoli  2413,
2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile. 
  2.  L'emissione  di  obbligazioni  e'  ammessa  esclusivamente  per
finanziare ovvero rifinanziare il  debito  precedentemente  contratto
per la realizzazione dell'infrastruttura o delle  opere  connesse  al
servizio di pubblica utilita'. 
  3. La documentazione di offerta contiene in modo chiaro ed evidente
l'avvertimento circa il grado di rischio associato all'operazione. 
  4. Il collocamento delle obbligazioni  e  altri  titoli  di  debito
emessi dalla  societa'  di  scopo  avviene  nel  termine  massimo  di
diciotto mesi, ovvero in quello inferiore fissato  dal  contratto  di
concessione, decorso il quale il  contratto  e'  risolto  di  diritto
salvo che,  nel  frattempo,  siano  state  reperite  altre  forme  di
finanziamento. 
  5. Le obbligazioni e i  titoli  di  debito,  sino  all'avvio  della
gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, ovvero fino
alla scadenza delle  obbligazioni  e  dei  titoli  medesimi,  possono
essere garantiti  secondo  modalita'  disciplinate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in  vigore  del  codice.  Fino  all'entrata  in
vigore  di  tale  decreto,  si  applica  il  decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  7  agosto  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 dell'8  settembre
2012. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si  applicano  anche
alle societa' operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo
3-bis del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  alle  societa'
titolari delle autorizzazioni alla costruzione di  infrastrutture  di
trasporto di gas e  delle  concessioni  di  stoccaggio  di  cui  agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  alle
societa'  titolari   delle   autorizzazioni   alla   costruzione   di
infrastrutture facenti parte del Piano  di  sviluppo  della  rete  di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle societa' titolari
delle autorizzazioni per la realizzazione di  reti  di  comunicazione
elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259  e  alle  societa'
titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura
di reti di telecomunicazioni pubbliche  di  cui  al  predetto  codice
delle comunicazioni elettroniche, nonche'  a  quelle  titolari  delle
autorizzazioni di cui all'articolo 46 del  decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222. Per le finalita' relative all'applicazione del presente
comma il decreto di cui al comma 5 e' adottato  di  concerto  con  il
Ministro delle imprese e del made in Italy. 
  7. Le garanzie  reali,  personali  e  di  qualunque  altra  natura,
incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che  assistono  le
obbligazioni e i titoli  di  debito,  possono  essere  costituite  in
favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sara'
legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti
i  diritti,  sostanziali  e  processuali,  relativi   alle   garanzie
medesime. 
 
          Note all'articolo 195 
              - Si riportano gli articoli 2412, 2413, 2414-bis, commi
          primo e secondo, da 2415 a 2420, e 2483 del codice civile: 
                «Art. 2412  (Limiti  all'emissione).  -  La  societa'
          [c.c. 2365, 2410, 2424,  n.  10,  2479-bis]  puo'  emettere
          obbligazioni  al   portatore   o   nominative   per   somma
          complessivamente  non  eccedente  il  doppio  del  capitale
          sociale, della riserva legale e delle  riserve  disponibili
          risultanti  dall'ultimo  bilancio  approvato.   I   sindaci
          attestano il rispetto del suddetto limite. 
                Il limite di cui al primo comma puo' essere  superato
          se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate  alla
          sottoscrizione  da  parte  di   investitori   professionali
          soggetti  a  vigilanza  prudenziale  a  norma  delle  leggi
          speciali.  In  caso  di   successiva   circolazione   delle
          obbligazioni, chi le trasferisce  risponde  della  solvenza
          della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
          investitori professionali. 
                Non e' soggetta al limite di cui al  primo  comma,  e
          non rientra nel calcolo al fine del  medesimo,  l'emissione
          di obbligazioni garantite da  ipoteca  di  primo  grado  su
          immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
          valore degli immobili medesimi. 
                Al  computo  del  limite  di  cui  al   primo   comma
          concorrono  gli  importi  relativi  a   garanzie   comunque
          prestate dalla societa' per obbligazioni  emesse  da  altre
          societa', anche estere. 
                I  commi  primo  e  secondo  non  si  applicano  alle
          emissioni di obbligazioni destinate ad  essere  quotate  in
          mercati  regolamentati  o  in  sistemi   multilaterali   di
          negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di
          acquisire ovvero di sottoscrivere azioni. 
                Quando ricorrono particolari ragioni che  interessano
          l'economia nazionale, la societa' puo'  essere  autorizzata
          con provvedimento dell'autorita' governativa,  ad  emettere
          obbligazioni per somma  superiore  a  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  con  l'osservanza  dei  limiti,  delle
          modalita'  e  delle  cautele  stabilite  nel  provvedimento
          stesso. 
                Restano  salve  le  disposizioni  di  leggi  speciali
          relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
          di attivita'.» 
                «Art. 2413 (Riduzione del capitale). - Salvo  i  casi
          previsti dal terzo, quarto  e  quinto  comma  dell'articolo
          2412, la societa'  che  ha  emesso  obbligazioni  non  puo'
          ridurre volontariamente il capitale sociale  o  distribuire
          riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora
          in  circolazione  il  limite  di   cui   al   primo   comma
          dell'articolo medesimo non risulta piu' rispettato. 
                Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria,
          o le riserve diminuiscono in conseguenza  di  perdite,  non
          possono distribuirsi utili sinche' l'ammontare del capitale
          sociale, della riserva legale e delle  riserve  disponibili
          non eguagli la meta' dell'ammontare delle  obbligazioni  in
          circolazione.» 
                «Art. 2414-bis (Costituzione delle  garanzie).  -  La
          deliberazione di emissione di obbligazioni che  preveda  la
          costituzione di garanzie reali a favore dei  sottoscrittori
          deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori,
          compia le formalita' necessarie per la  costituzione  delle
          garanzie medesime. 
                Qualora un azionista  pubblico  garantisca  i  titoli
          obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414. 
                (Omissis).» 
                «Art.  2415  (Assemblea  degli   obbligazionisti)   -
          L'assemblea degli obbligazionisti delibera: 
                  1) sulla nomina e sulla revoca  del  rappresentante
          comune; 
                  2)  sulle  modificazioni   delle   condizioni   del
          prestito; 
                  3) sulla proposta di amministrazione controllata  e
          di concordato; 
                  4) sulla costituzione di  un  fondo  per  le  spese
          necessarie  alla  tutela  dei  comuni   interessi   e   sul
          rendiconto relativo; 
                  5) sugli altri  oggetti  d'interesse  comune  degli
          obbligazionisti. 
                L'assemblea   e'   convocata   dal    consiglio    di
          amministrazione,  dal   consiglio   di   gestione   o   dal
          rappresentante degli obbligazionisti, quando  lo  ritengono
          necessario,  o  quando  ne  e'  fatta  richiesta  da  tanti
          obbligazionisti che rappresentino il ventesimo  dei  titoli
          emessi e non estinti. 
                Si applicano all'assemblea degli  obbligazionisti  le
          disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei  soci
          e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che
          ha redatto il verbale, nel registro delle imprese.  Per  la
          validita' delle  deliberazioni  sull'oggetto  indicato  nel
          primo comma, numero  2,  e'  necessario  anche  in  seconda
          convocazione il voto favorevole degli  obbligazionisti  che
          rappresentino la meta'  delle  obbligazioni  emesse  e  non
          estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema  di
          gestione accentrata la legittimazione all'intervento  e  al
          voto nell'assemblea degli obbligazionisti  e'  disciplinata
          dalle leggi speciali. 
                La   societa',   per   le   obbligazioni   da    essa
          eventualmente  possedute,   non   puo'   partecipare   alle
          deliberazioni. 
                All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere
          gli amministratori, i sindaci e i componenti del  consiglio
          di gestione o di sorveglianza.» 
                «Art.   2416   (Impugnazione   delle    deliberazioni
          dell'assemblea). - Le  deliberazioni  prese  dall'assemblea
          degli  obbligazionisti  sono  impugnabili  a  norma   degli
          articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall'articolo
          2377  sono  calcolate  con  riferimento  all'ammontare  del
          prestito  obbligazionario  e  alla   circostanza   che   le
          obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati. 
                L'impugnazione  e'  proposta  innanzi  al  tribunale,
          nella  cui  giurisdizione   la   societa'   ha   sede,   in
          contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.» 
                «Art.   2417   (Rappresentante    comune).    -    Il
          rappresentante comune puo' essere scelto al di fuori  degli
          obbligazionisti e possono essere nominate anche le  persone
          giuridiche  autorizzate  all'esercizio   dei   servizi   di
          investimento nonche' le societa'  fiduciarie.  Non  possono
          essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti
          e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli  amministratori,
          i sindaci, i dipendenti della societa' debitrice  e  coloro
          che si  trovano  nelle  condizioni  indicate  nell'articolo
          2399. 
                Se   non   e'   nominato   dall'assemblea   a   norma
          dell'articolo 2415, il rappresentante  comune  e'  nominato
          con  decreto  dal  tribunale  su  domanda  di  uno  o  piu'
          obbligazionisti o degli amministratori della societa'. 
                Il  rappresentante  comune  dura  in  carica  per  un
          periodo non superiore a tre esercizi sociali e puo'  essere
          rieletto. L'assemblea degli  obbligazionisti  ne  fissa  il
          compenso. Entro  trenta  giorni  dalla  notizia  della  sua
          nomina   il   rappresentante   comune   deve    richiederne
          l'iscrizione nel registro delle imprese.» 
                «Art. 2418  (Obblighi  e  poteri  del  rappresentante
          comune).  -  Il  rappresentante  comune   deve   provvedere
          all'esecuzione  delle  deliberazioni  dell'assemblea  degli
          obbligazionisti, tutelare gli interessi  comuni  di  questi
          nei rapporti con la societa' e assistere alle operazioni di
          sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di  assistere
          all'assemblea dei soci. 
                Per  la  tutela  degli   interessi   comuni   ha   la
          rappresentanza  processuale  degli  obbligazionisti   anche
          nell'amministrazione    controllata,     nel     concordato
          preventivo,  nel  fallimento,  nella  liquidazione   coatta
          amministrativa e nell'amministrazione  straordinaria  della
          societa' debitrice.» 
              «Art. 2419 (Azione individuale degli  obbligazionisti).
          - Le disposizioni degli articoli precedenti non  precludono
          le azioni  individuali  degli  obbligazionisti,  salvo  che
          queste   siano   incompatibili   con    le    deliberazioni
          dell'assemblea previste dall'articolo 2415.» 
              «Art.  2420  (Sorteggio  delle  obbligazioni).   -   Le
          operazioni per  l'estrazione  a  sorte  delle  obbligazioni
          devono  farsi,  a  pena  di  nullita',  alla  presenza  del
          rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.» 
              «Art. 2483 (Emissione di titoli di debito). - Se l'atto
          costitutivo lo prevede, la societa' puo' emettere titoli di
          debito. In  tal  caso  l'atto  costitutivo  attribuisce  la
          relativa  competenza  ai   soci   o   agli   amministratori
          determinando  gli  eventuali  limiti,  le  modalita'  e  le
          maggioranze necessarie per la decisione. 
                I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono
          essere sottoscritti soltanto da  investitori  professionali
          soggetti  a  vigilanza  prudenziale  a  norma  delle  leggi
          speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli  di
          debito, chi li trasferisce risponde  della  solvenza  della
          societa' nei  confronti  degli  acquirenti  che  non  siano
          investitori  professionali  ovvero  soci   della   societa'
          medesima. 
                La decisione  di  emissione  dei  titoli  prevede  le
          condizioni del prestito e le modalita' del rimborso  ed  e'
          iscritta a cura degli  amministratori  presso  il  registro
          delle imprese. Puo' altresi' prevedere che, previo consenso
          della maggioranza dei possessori dei  titoli,  la  societa'
          possa modificare tali condizioni e modalita'. 
                Restano  salve  le  disposizioni  di  leggi  speciali
          relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
          di attivita'.». 
              - Si riportano gli articoli 1, commi 6-bis e 6-bis.2, e
          6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58 (Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): 
                «Art. 1 (Definizioni). - (Omissis). 
                6-bis. Per "partecipazioni" si intendono  le  azioni,
          le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
          diritti   amministrativi   o   comunque   quelli   previsti
          dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 
                (Omissis) 
                6-bis.2.  Per  "controllata"  si  intende  un'impresa
          controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10,  e  22
          della  direttiva  2013/34/UE;  l'impresa   controllata   di
          un'impresa controllata  e'  parimenti  considerata  impresa
          controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
          imprese. 
                (Omissis).» 
                «Art. 6 (Poteri regolamentari). - (Omissis). 
                2-quinquies. La Consob, sentita  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento: 
                  a) i clienti professionali privati; 
                  b)  i  criteri  di  identificazione  dei   soggetti
          privati che  su  richiesta  possono  essere  trattati  come
          clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. 
                2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua  con
          regolamento: 
                  a) i clienti professionali pubblici; 
                  b)  i  criteri  di  identificazione  dei   soggetti
          pubblici che su  richiesta  possono  essere  trattati  come
          clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  l'articolo  3-bis  del  decreto-legge  13
          agosto 2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: 
                «Art.  3-bis  (Ambiti  territoriali  e   criteri   di
          organizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi   pubblici
          locali). - 1. A tutela della concorrenza  e  dell'ambiente,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          organizzano lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  a
          rete di rilevanza economica definendo  il  perimetro  degli
          ambiti o bacini territoriali ottimali e  omogenei  tali  da
          consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
          massimizzare  l'efficienza  del  servizio  e  istituendo  o
          designando gli enti  di  governo  degli  stessi,  entro  il
          termine del 30 giugno 2012. La dimensione  degli  ambiti  o
          bacini territoriali  ottimali  di  norma  deve  essere  non
          inferiore almeno a quella del  territorio  provinciale.  Le
          regioni possono individuare specifici  bacini  territoriali
          di dimensione diversa da quella provinciale,  motivando  la
          scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
          socio-economica e in base a principi  di  proporzionalita',
          adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
          servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro  il
          31 maggio 2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
          interessati o delibera di un  organismo  associato  e  gia'
          costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui
          al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Fermo
          restando il termine di cui al primo  periodo  del  presente
          comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in
          ordine  ai  tempi  previsti  per  la  riorganizzazione  del
          servizio in ambiti,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  di
          servizi pubblici locali  di  settore  in  ambiti  o  bacini
          territoriali  ottimali  gia'  prevista  in  attuazione   di
          specifiche  direttive  europee  nonche'  ai   sensi   delle
          discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni
          regionali che  abbiano  gia'  avviato  la  costituzione  di
          ambiti o bacini territoriali in coerenza con le  previsioni
          indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine
          indicato, il Consiglio dei Ministri, a  tutela  dell'unita'
          giuridica ed economica, esercita i  poteri  sostitutivi  di
          cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131,  per
          organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici  locali  in
          ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  comunque
          tali da consentire economie di scala e di  differenziazione
          idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 
                1-bis. Le  funzioni  di  organizzazione  dei  servizi
          pubblici locali a rete  di  rilevanza  economica,  compresi
          quelli appartenenti  al  settore  dei  rifiuti  urbani,  di
          scelta della forma di  gestione,  di  determinazione  delle
          tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
          della  gestione  e  relativo  controllo   sono   esercitate
          unicamente dagli enti di  governo  degli  ambiti  o  bacini
          territoriali ottimali e omogenei istituiti o  designati  ai
          sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
          partecipano  obbligatoriamente,   fermo   restando   quanto
          previsto dall'articolo 1, comma 90, della  legge  7  aprile
          2014, n. 56. Qualora gli  enti  locali  non  aderiscano  ai
          predetti enti di governo entro  il  1°  marzo  2015  oppure
          entro  sessanta  giorni  dall'istituzione  o   designazione
          dell'ente di governo dell'ambito territoriale  ottimale  ai
          sensi del comma 2 dell'articolo  13  del  decreto-legge  30
          dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della  regione
          esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
          il termine di  trenta  giorni,  i  poteri  sostitutivi.  Le
          deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1  sono
          validamente assunte  nei  competenti  organi  degli  stessi
          senza necessita' di ulteriori deliberazioni,  preventive  o
          successive da parte degli organi  degli  enti  locali.  Nel
          caso di affidamento in house, gli enti  locali  proprietari
          procedono, contestualmente all'affidamento, ad  accantonare
          pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente  ogni
          triennio,   una   somma   pari   all'impegno    finanziario
          corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio
          nonche' a redigere il bilancio consolidato con il  soggetto
          affidatario in house. 
                2. In  sede  di  affidamento  del  servizio  mediante
          procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti  di
          tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
          dell'offerta. 
                2-bis.    L'operatore    economico    succeduto    al
          concessionario iniziale, in via universale  o  parziale,  a
          seguito di operazioni societarie effettuate  con  procedure
          trasparenti,  comprese  fusioni   o   acquisizioni,   fermo
          restando il  rispetto  dei  criteri  qualitativi  stabiliti
          inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
          scadenze  previste.  In  tale  ipotesi,  anche  su  istanza
          motivata del gestore, il  soggetto  competente  accerta  la
          persistenza dei criteri qualitativi e la  permanenza  delle
          condizioni di equilibrio economico-finanziario al  fine  di
          procedere,  ove  necessario,  alla  loro  rideterminazione,
          anche tramite l'aggiornamento del termine  di  scadenza  di
          tutte o di  alcune  delle  concessioni  in  essere,  previa
          verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di
          cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive  modificazioni,  effettuata  dall'Autorita'   di
          regolazione competente, ove istituita, da effettuare  anche
          con riferimento al programma degli  interventi  definito  a
          livello di ambito territoriale ottimale  sulla  base  della
          normativa e della regolazione di settore. 
                3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di  procedura
          di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte  di
          regioni, province e comuni o degli enti di  governo  locali
          dell'ambito  o   del   bacino   costituisce   elemento   di
          valutazione  della  virtuosita'  degli  stessi   ai   sensi
          dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri, nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione
          della  concorrenza  nelle  regioni  e  negli  enti  locali,
          comunica, entro il termine perentorio  del  31  gennaio  di
          ciascun anno, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          gli  enti  che  hanno  provveduto  all'applicazione   delle
          procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di
          mancata comunicazione entro il termine di  cui  al  periodo
          precedente,  si  prescinde   dal   predetto   elemento   di
          valutazione della virtuosita'. 
                4. Fatti salvi i finanziamenti gia'  assegnati  anche
          con risorse derivanti da fondi europei, i  finanziamenti  a
          qualsiasi titolo concessi a  valere  su  risorse  pubbliche
          statali ai sensi dell'articolo  119,  quinto  comma,  della
          Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete  di
          rilevanza economica sono attribuiti agli  enti  di  governo
          degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali  ovvero  ai
          relativi  gestori  del  servizio  a  condizione  che  dette
          risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
          investimento approvati dai menzionati enti di  governo.  Le
          relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
          selezionati tramite procedura di gara ad evidenza  pubblica
          o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente,  o
          l'ente  di  governo  dell'ambito   nei   settori   in   cui
          l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
          l'efficienza gestionale e la  qualita'  del  servizio  reso
          sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa  o
          dall'ente  di  governo  dell'ambito,  ovvero  che   abbiano
          deliberato operazioni di aggregazione societaria. 
                4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle
          spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
          locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale  o
          parziale, anche a seguito di quotazione, di  partecipazioni
          in societa', individuati nei codici del Sistema informativo
          delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122,
          e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
          stabilita' interno. 
                5. - 6. 
                6-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  e  le
          altre disposizioni, comprese quelle di carattere  speciale,
          in materia di servizi pubblici locali a rete  di  rilevanza
          economica si intendono riferite,  salvo  deroghe  espresse,
          anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
          alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente.». 
              -  Si  riportano  gli  articoli  9  e  11  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma  dell'articolo  41  della
          legge 17 maggio 1999, n. 144): 
                «Art. 9 (Definizione di rete nazionale di gasdotti  e
          di rete di trasporto regionale). - 1. Si intende  per  rete
          nazionale di  gasdotti,  anche  ai  fini  dell'applicazione
          dell'articolo  29,  comma  2,  lettera  g),   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete  costituita  dai
          gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed
          esportazione e relative linee collegate necessarie al  loro
          funzionamento, dai gasdotti  interregionali,  dai  gasdotti
          collegati agli stoccaggi, nonche' dai  gasdotti  funzionali
          direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas.
          La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi  accessori
          connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e
          l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato,   che   provvede    altresi'    al    suo
          aggiornamento con cadenza annuale ovvero  su  richiesta  di
          un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per  le  reti
          di trasporto non comprese nella rete nazionale di  gasdotti
          l'applicazione degli articoli 30  e  31  e'  di  competenza
          regionale. 
                1-bis. Possono essere classificati come reti  facenti
          parte della Rete  di  Trasporto  regionale,  le  reti  o  i
          gasdotti di nuova  realizzazione  o  quelli  esistenti  che
          soddisfano i requisiti stabiliti con decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico. 
                1-ter. I clienti finali diversi  dai  clienti  civili
          hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto  a  una
          rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con  decreto
          del Ministero dello sviluppo economico.» 
                «Art. 11 (Attivita' di stoccaggio). - 1.  L'attivita'
          di stoccaggio del  gas  naturale  in  giacimenti  o  unita'
          geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di
          durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   ai
          richiedenti che abbiano la  necessaria  capacita'  tecnica,
          economica  ed  organizzativa  e  che  dimostrino  di  poter
          svolgere,  nel  pubblico   interesse,   un   programma   di
          stoccaggio  rispondente  alle  disposizioni  del   presente
          decreto. La concessione e' accordata, sentito  il  comitato
          tecnico  per  gli  idrocarburi  e  la  geotermia,   se   le
          condizioni del giacimento  o  delle  unita'  geologiche  lo
          consentono, secondo le disposizioni della legge  26  aprile
          1974, n. 170, come modificata  dal  presente  decreto.  Con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  e'  approvato  il
          disciplinare tipo per  le  concessioni  di  stoccaggio  nel
          quale sono stabiliti le  modalita'  di  espletamento  delle
          attivita'  di  stoccaggio,  gli  obiettivi  qualitativi,  i
          poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti. 
                2. Nel caso in cui  un  titolare  di  concessione  di
          coltivazione richieda una  concessione  di  stoccaggio,  il
          conferimento di quest'ultima comprende  la  concessione  di
          coltivazione con i relativi diritti  ed  obbligazioni,  che
          pertanto viene contestualmente a  cessare.  Successivamente
          all'entrata in vigore delle disposizioni sulla  separazione
          contabile,  gestionale  e  societaria  delle  attivita'  di
          stoccaggio  di  cui  all'articolo  21,   il   titolare   di
          concessione di  coltivazione,  all'atto  della  domanda  di
          concessione   di   stoccaggio,    indica    al    Ministero
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   il
          soggetto,  in  possesso  dei  requisiti   di   legge,   cui
          attribuire la relativa concessione di stoccaggio. 
                3.  E'   fatta   salva   la   possibilita'   per   il
          concessionario  di  stoccaggio,  anche   in   deroga   alle
          disposizioni dell'articolo 21, di continuare a produrre  da
          livelli del giacimento  non  adibiti  a  stoccaggio.  Sulle
          produzioni residue non sono dovute le aliquote di  prodotto
          della coltivazione  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
          legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 
                4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla
          disciplina del presente decreto,  si  intendono  confermate
          per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese le
          relative concessioni  di  coltivazione,  con  i  rispettivi
          diritti ed obbligazioni, che  pertanto  vengono  a  cessare
          alla stessa data. 
                5. All'articolo 3, comma 5,  della  legge  26  aprile
          1974, n. 170, le parole: "ai  titolari  di  concessioni  di
          coltivazione"   sono   sostituite   dalle   seguenti    "ai
          richiedenti".». 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259, si veda nelle note all'articolo 56. 
              - Si riporta l'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre
          2007,   n.   159    (Interventi    urgenti    in    materia
          economico-finanziaria,  per   lo   sviluppo   e   l'equita'
          sociale), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222: 
                «Art.  46  (Procedure  di   autorizzazione   per   la
          costruzione e l'esercizio di terminali di  rigassificazione
          di gas naturale liquefatto). - 1. Gli  atti  amministrativi
          relativi alla costruzione e all'esercizio di  terminali  di
          rigassificazione di gas naturale liquefatto e  delle  opere
          connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei  terminali
          esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento  unico
          ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          e d'intesa con la regione interessata,  previa  valutazione
          di impatto ambientale ai sensi del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. Il procedimento di  autorizzazione  si
          conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla  data
          di presentazione della relativa istanza.  L'autorizzazione,
          ai sensi dell'articolo  14-ter,  comma  9,  della  legge  7
          agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni,
          sostituisce ogni  autorizzazione,  concessione  o  atto  di
          assenso comunque denominato, ivi  compresi  la  concessione
          demaniale e  il  permesso  di  costruire,  fatti  salvi  la
          successiva  adozione  e  l'aggiornamento   delle   relative
          condizioni economiche  e  tecnico-operative  da  parte  dei
          competenti organi del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti. 
                2. L'autorizzazione di cui al  comma  1  sostituisce,
          anche ai fini  urbanistici  ed  edilizi,  fatti  salvi  gli
          adempimenti previsti dalle norme di sicurezza,  ogni  altra
          autorizzazione, concessione, approvazione, parere  e  nulla
          osta comunque denominati  necessari  alla  realizzazione  e
          all'esercizio dei  terminali  di  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto e delle opere  connesse  o  all'aumento
          della capacita' dei terminali esistenti.  L'intesa  con  la
          regione costituisce variazione degli strumenti  urbanistici
          vigenti  o  degli  strumenti   di   pianificazione   e   di
          coordinamento  comunque  denominati  o  sopraordinati  alla
          strumentazione vigente in ambito comunale. Per il  rilascio
          della  autorizzazione,  ai  fini   della   verifica   della
          conformita' urbanistica dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di
          richiedere il parere motivato degli  enti  locali  nel  cui
          territorio ricadono le opere da realizzare. 
                3. Nei casi in cui gli impianti di  cui  al  comma  1
          siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad  essa
          contigua  e  la  loro  realizzazione   comporti   modifiche
          sostanziali del piano regolatore portuale, il  procedimento
          unico di  cui  al  comma  1  considera  contestualmente  il
          progetto di variante del piano  regolatore  portuale  e  il
          progetto di terminale di  rigassificazione  e  il  relativo
          complessivo provvedimento e' reso  anche  in  mancanza  del
          parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di  cui
          all'articolo 5, comma 3, della legge 28  gennaio  1994,  n.
          84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al  comma  1
          e' rilasciata di  concerto  anche  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   e   costituisce   anche
          approvazione   della   variante   del   piano    regolatore
          portuale.».