Articolo 199. 
 
            Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie. 
 
  1. I  crediti  dei  soggetti  che  finanziano  o  rifinanziano,  in
qualunque forma, la realizzazione di lavori  pubblici,  di  opere  di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice  civile,
sui beni mobili, ivi inclusi i  crediti,  del  concessionario,  delle
societa' di scopo, delle societa' affidatarie, a qualunque titolo, di
contratti di  partenariato  pubblico-privato,  oppure  di  contraenti
generali. 
  2.  Il  privilegio,  a  pena   di   nullita'   del   contratto   di
finanziamento,  deve  risultare  da  atto  scritto.  Nell'atto   sono
esattamente  descritti  i  finanziatori  originari  dei  crediti,  il
debitore, l'ammontare in linea capitale  del  finanziamento  o  della
linea  di  credito,  nonche'  gli  elementi  che   costituiscono   il
finanziamento. 
  3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e'  subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524,  secondo
comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio  risulta.
Della  costituzione  del   privilegio   e'   dato   avviso   mediante
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.
Dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione.
La  trascrizione  e  la  pubblicazione  sono  effettuate   presso   i
competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 
  4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1153  del  codice
civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti  dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto  dello
stesso dopo  la  trascrizione  prevista  dal  comma  3  del  presente
articolo. Nell'ipotesi  in  cui  non  sia  possibile  far  valere  il
privilegio nei confronti  del  terzo  acquirente,  il  privilegio  si
trasferisce sul corrispettivo. 
  5. Al fine di agevolare la bancabilita' delle iniziative,  tutti  i
crediti della societa' di  scopo,  presenti  e  futuri,  ivi  inclusi
quelli  verso   il   soggetto   aggiudicatore   e   altre   pubbliche
amministrazioni, possono essere  costituiti  in  pegno  o  ceduti  in
garanzia dalla societa' a banche o altri soggetti finanziatori, senza
necessita' di consenso del debitore ceduto, anche  quando  non  siano
ancora liquidi ed esigibili. 
  6. I beni sui quali la societa' di scopo  e'  titolare  di  diritti
reali possono essere ipotecati o dati in pegno  solo  a  garanzia  di
prestiti contratti per finanziare o rifinanziare gli investimenti e i
fabbisogni previsti dal contratto di partenariato pubblico-privato. 
 
          Note all'articolo 199 
              - Si riportano gli articoli 1153, 1524, secondo  comma,
          e 2745 del codice civile: 
                «Art. 1153 (Effetti dell'acquisto  del  possesso).  -
          Colui al quale sono alienati beni mobili da  parte  di  chi
          non ne e' proprietario, ne acquista la proprieta'  mediante
          il possesso, purche' sia in buona  fede  al  momento  della
          consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della
          proprieta'. 
                La proprieta' si acquista libera  da  diritti  altrui
          sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi  e'  la
          buona fede dell'acquirente. 
                Nello  stesso  modo  si  acquistano  i   diritti   di
          usufrutto, di uso e di pegno.» 
                «Art. 1524 (Opponibilita' della riserva di proprieta'
          nei confronti di terzi). - (Omissis). 
                Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo  e'
          superiore a euro 15,49,  la  riserva  della  proprieta'  e'
          opponibile anche al terzo acquirente, purche' il  patto  di
          riservato  dominio  sia  trascritto  in  apposito  registro
          tenuto nella cancelleria del tribunale nella  giurisdizione
          del quale e' collocata la macchina,  e  questa,  quando  e'
          acquistata dal terzo, si trovi ancora  nel  luogo  dove  la
          trascrizione e' stata eseguita. 
                (Omissis).» 
                «Art.  2745  (Fondamento  del   privilegio).   -   Il
          privilegio e' accordato dalla legge in considerazione della
          causa del credito.  La  costituzione  del  privilegio  puo'
          tuttavia dalla legge essere  subordinata  alla  convenzione
          delle parti; puo' anche essere  subordinata  a  particolari
          forme di pubblicita'.».