Articolo 199. Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie. 1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, in qualunque forma, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario, delle societa' di scopo, delle societa' affidatarie, a qualunque titolo, di contratti di partenariato pubblico-privato, oppure di contraenti generali. 2. Il privilegio, a pena di nullita' del contratto di finanziamento, deve risultare da atto scritto. Nell'atto sono esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il finanziamento. 3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione sono effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3 del presente articolo. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 5. Al fine di agevolare la bancabilita' delle iniziative, tutti i crediti della societa' di scopo, presenti e futuri, ivi inclusi quelli verso il soggetto aggiudicatore e altre pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia dalla societa' a banche o altri soggetti finanziatori, senza necessita' di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibili. 6. I beni sui quali la societa' di scopo e' titolare di diritti reali possono essere ipotecati o dati in pegno solo a garanzia di prestiti contratti per finanziare o rifinanziare gli investimenti e i fabbisogni previsti dal contratto di partenariato pubblico-privato.
Note all'articolo 199 - Si riportano gli articoli 1153, 1524, secondo comma, e 2745 del codice civile: «Art. 1153 (Effetti dell'acquisto del possesso). - Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne e' proprietario, ne acquista la proprieta' mediante il possesso, purche' sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprieta'. La proprieta' si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi e' la buona fede dell'acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.» «Art. 1524 (Opponibilita' della riserva di proprieta' nei confronti di terzi). - (Omissis). Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo e' superiore a euro 15,49, la riserva della proprieta' e' opponibile anche al terzo acquirente, purche' il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale e' collocata la macchina, e questa, quando e' acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione e' stata eseguita. (Omissis).» «Art. 2745 (Fondamento del privilegio). - Il privilegio e' accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio puo' tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; puo' anche essere subordinata a particolari forme di pubblicita'.».