Articolo 20. 
 
                 Principi in materia di trasparenza. 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di pubblicita'  legale,  a  fini  di
trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai  contratti
pubblici sono indicati nell'articolo 28  e  sono  pubblicati  secondo
quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per  le  finalita'  di
conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del  principio  di
unicita' del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni. 
  3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza  nel
settore dei contratti pubblici. 
 
          Note all'articolo 20 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.