Articolo 20. Principi in materia di trasparenza. 1. Fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalita' di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicita' del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni. 3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.
Note all'articolo 20 - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.