Articolo 205. 
 
        Procedure di aggiudicazione del contraente generale. 
 
  1. Il bando individua il progetto di fattibilita' tecnico-economica
e indica, in  relazione  alle  caratteristiche  e  alla  complessita'
dell'opera e del risultato da perseguire, il numero minimo e  massimo
di concorrenti invitati,  assicurando  in  ogni  caso  una  effettiva
concorrenza. Quando le domande di partecipazione superano  il  numero
massimo indicato, l'ente concedente seleziona gli operatori economici
da  invitare,  sulla  base  di  criteri  pertinenti  all'oggetto  del
contratto, resi noti nel bando. 
  2.  L'aggiudicazione  avviene  secondo  il  criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, individuata, oltre che  in  base  ai
criteri ordinari di aggiudicazione degli appalti,  tenendo  conto  in
particolare: 
  a) del valore tecnico ed estetico delle varianti; 
  b) dell'incremento  di  valore  del  prefinanziamento,  rispetto  a
quello indicato nel bando, offerto dal concorrente; 
  c) di ogni altro  elemento  idoneo  al  miglior  perseguimento  del
risultato amministrativo dedotto nel contratto. 
  3. Il bando di gara puo' prevedere che l'offerente dimostri: 
  a) l'assenza dei motivi di esclusione indicati  agli  articoli  94,
95, 96, 97 e 98, ferma restando la necessita' di accertare sempre  il
possesso dei requisiti generali da parte dell'offerente  che  risulti
poi aggiudicatario; 
  b)  la  disponibilita'   di   risorse   finanziarie,   rivolte   al
prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare; 
  c) il possesso, da parte delle  imprese  affidatarie  designate  in
sede di gara o dello stesso offerente, di requisiti  professionali  e
finanziari idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste. 
  4. Non possono concorrere alla  medesima  gara  imprese  collegate.
L'operatore che partecipa alla gara, singolarmente o facendo parte di
un raggruppamento temporaneo o consorzio, non puo' parteciparvi quale
membro di altro raggruppamento temporaneo, associazione o  consorzio,
anche stabile. 
  5. Il contraente generale in possesso della richiesta classifica di
qualificazione  puo'  partecipare   alla   procedura   di   gara   in
associazione o consorzio con  altre  imprese  purche'  queste  ultime
siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione
ovvero siano qualificabili,  per  qualunque  classifica.  Le  imprese
associate o consorziate concorrono alla dimostrazione  dei  requisiti
di cui al comma 1. 
  1. Gli affidamenti  degli  enti  concedenti  operanti  nei  settori
speciali  sono  disciplinati,  oltre  che  dalle  disposizioni  della
presente Parte, dalle relative norme del Libro III. 
  2. Gli affidamenti degli enti concedenti diversi da quelli indicati
nel comma 6 sono disciplinati, oltre  che  dalle  disposizioni  della
presente Parte, dalle norme del Libro II, Parte IV.