Articolo 209. 
 
Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1
            al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
 
  1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
  a) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 120 - (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo
119,  comma  1,  lettera  a))  -  1.  Gli  atti  delle  procedure  di
affidamento e di concessione disciplinate dal  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge  21
giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi
e concorsi di progettazione e di attivita'  tecnico-amministrative  a
esse connesse, i quali siano relativi a pubblici  lavori,  servizi  o
forniture,   nonche'   i   provvedimenti   dell'Autorita'   nazionale
anticorruzione in materia di  contratti  pubblici,  sono  impugnabili
unicamente mediante ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale
competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del
giudice e' indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel  caso
di mancata indicazione il  giudice  procede  in  ogni  caso  e  anche
d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai  sensi  dell'articolo
86, comma 1. 
  2. Per l'impugnazione degli atti di cui  al  presente  articolo  il
ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso
atti diversi da quelli gia' impugnati, sono proposti nel  termine  di
trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per  i
motivi  aggiunti,  dalla  ricezione  della   comunicazione   di   cui
all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto
legislativo di attuazione della legge  n.  78  del  2022  oppure  dal
momento  in  cui  gli  atti  sono  messi  a  disposizione  ai   sensi
dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi,  il
termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  di
attuazione della legge n. 78 del  2022.  Il  ricorso  incidentale  e'
disciplinato dall'articolo 42. 
  3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il ricorso
e' comunque proposto entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione
dell'avviso di aggiudicazione o  della  determinazione  di  procedere
all'affidamento in house al soggetto partecipato o  controllato.  Per
la decorrenza del termine  l'avviso  deve  contenere  la  motivazione
dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare  il  contratto
senza pubblicazione del bando e  l'indicazione  del  sito  dove  sono
visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se  sono  omessi  gli
avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi  non
sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso puo'  essere
proposto non oltre sei  mesi  dal  giorno  successivo  alla  data  di
stipulazione  del  contratto  comunicata  ai  sensi  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022. 
  4. Se la stazione appaltante o l'ente concedente  e'  rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato anche presso la
sede dell'Amministrazione, ai  soli  fini  della  operativita'  della
sospensione  obbligatoria  del  termine  per  la   stipulazione   del
contratto. 
  5. Se le parti richiedono congiuntamente di limitare  la  decisione
all'esame  di  un'unica  questione,  nonche'  in  ogni   altro   caso
compatibilmente con le esigenze  di  difesa  di  tutte  le  parti  in
relazione alla complessita' della causa,  il  giudizio  e'  di  norma
definito, anche in deroga al comma 1,  primo  periodo,  dell'articolo
74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove  ne
ricorrano i presupposti, e, in mancanza,  e'  comunque  definito  con
sentenza in forma semplificata a una udienza  fissata  d'ufficio,  da
tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la
costituzione delle parti diverse dal ricorrente e  nel  rispetto  dei
termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data  di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della  segreteria,
a  mezzo  posta  elettronica  certificata.  In   caso   di   esigenze
istruttorie o quando e' necessario  integrare  il  contraddittorio  o
assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito
e' rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza
di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non  oltre
trenta giorni. 
  6. In caso di istanza cautelare, all'esito dell'udienza  in  camera
di consiglio e anche in caso  di  rigetto  dell'istanza,  il  giudice
provvede ai necessari approfondimenti istruttori. 
  7. I nuovi atti attinenti alla  medesima  procedura  di  gara  sono
impugnati con  ricorso  per  motivi  aggiunti,  senza  pagamento  del
contributo unificato. 
  8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli  da
121 a 125, si applica l'articolo 119. 
  9. Anche se dalla decisione sulla domanda  cautelare  non  derivino
effetti irreversibili, il collegio puo' subordinare la concessione  o
il diniego della misura cautelare alla  prestazione,  anche  mediante
fideiussione, di  una  cauzione  di  importo  commisurato  al  valore
dell'appalto e comunque non superiore allo  0,5  per  cento  di  tale
valore. La durata della misura subordinata alla cauzione e'  indicata
nell'ordinanza.  Resta   fermo   quanto   stabilito   dal   comma   3
dell'articolo 119. 
  10. Nella decisione cautelare il  giudice  tiene  conto  di  quanto
previsto dagli articoli  121,  comma  1,  e  122,  e  delle  esigenze
imperative  connesse  a  un  interesse  generale  all'esecuzione  del
contratto, dandone conto nella motivazione. 
  11. Il giudice deposita la  sentenza  con  la  quale  definisce  il
giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la
stesura della motivazione e' particolarmente  complessa,  il  giudice
pubblica  il  dispositivo  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,
indicando anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
dall'udienza. 
  12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10  e
11 si applicano anche innanzi al Consiglio di Stato nel  giudizio  di
appello proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare,
e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo.  La  parte  puo'
proporre appello avverso il dispositivo per ottenerne la  sospensione
prima della pubblicazione della sentenza. 
  13.  Nel  caso  di  presentazione  di  offerte   per   piu'   lotti
l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti
identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.»; 
  b) l'articolo 121 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  121  -  (Inefficacia  del  contratto  nei  casi   di   gravi
violazioni) - 1.  Il  giudice  che  annulla  l'aggiudicazione  o  gli
affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell'articolo 120  dichiara
l'inefficacia del contratto nei seguenti casi: 
  a) se l'aggiudicazione e' avvenuta senza pubblicazione del bando  o
avviso  con  cui  si  indice  una  gara  nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, quando tale pubblicazione  e'  prescritta  dal  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022; 
  b) se l'aggiudicazione e' avvenuta con  procedura  negoziata  senza
bando o con affidamento in  economia  fuori  dai  casi  consentiti  e
questo abbia determinato l'omissione della pubblicita'  del  bando  o
avviso  con  cui  si  indice  una  gara  nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, quando tale pubblicazione  e'  prescritta  dal  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022; 
  c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare  il  termine
dilatorio  stabilito  dall'articolo  18  del  codice  dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge  n.
78 del 2022, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente  di
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del  contratto
e  sempre  che  tale  violazione,   aggiungendosi   a   vizi   propri
dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente
di ottenere l'affidamento; 
  d)  se  il  contratto  e'  stato  stipulato  senza  rispettare   la
sospensione obbligatoria del termine per  la  stipulazione  derivante
dalla    proposizione    del    ricorso    giurisdizionale    avverso
l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione, aggiungendosi  a  vizi
propri dell'aggiudicazione, abbia  influito  sulle  possibilita'  del
ricorrente di ottenere l'affidamento. 
  2. Il giudice precisa, in funzione delle deduzioni  delle  parti  e
della  valutazione  della  gravita'  della  condotta  della  stazione
appaltante o dell'ente concedente e della situazione di fatto, se  la
declaratoria di inefficacia e' limitata alle  prestazioni  ancora  da
eseguire alla data della pubblicazione  del  dispositivo  o  se  essa
opera in via retroattiva. 
  3. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle  violazioni
di cui al comma  1,  qualora  venga  accertato  che  il  rispetto  di
esigenze imperative connesse a un interesse generale  imponga  che  i
suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze  imperative  rientrano,
fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o  di  altro
tipo, tali da rendere evidente che i  residui  obblighi  contrattuali
possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli  interessi
economici sono presi in considerazione come esigenze imperative  solo
quando  l'inefficacia  del  contratto   condurrebbe   a   conseguenze
sproporzionate,   avuto   anche   riguardo   all'eventuale    mancata
proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in  cui
il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di  rinnovare  la
gara. Non costituiscono esigenze imperative gli  interessi  economici
legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi
derivanti dal ritardo nell'esecuzione  del  contratto  stesso,  dalla
necessita' di indire  una  nuova  procedura  di  aggiudicazione,  dal
cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge  risultanti
dalla dichiarazione di inefficacia. 
  4.  A  cura  della  segreteria,  le  sentenze  che  provvedono   in
applicazione del comma 3 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio
dei ministri -Dipartimento per le politiche europee. 
  5. Quando, nonostante le violazioni, il  contratto  e'  considerato
efficace o l'inefficacia e' temporalmente limitata, si  applicano  le
sanzioni alternative di cui all'articolo 123. 
  6. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a)  e
b), non si applica quando la stazione appaltante o l'ente  concedente
ha seguito la seguente procedura: 
  a)  con  atto  motivato  anteriore  all'avvio  della  procedura  di
affidamento ha dichiarato che la procedura  senza  pubblicazione  del
bando o avviso con cui si indice una gara  nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e' consentita dal codice dei contratti pubblici, di  cui  al
decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022; 
  b) rispettivamente per i  contratti  di  rilevanza  europea  e  per
quelli  sotto  soglia,  ha  pubblicato   nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea oppure nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai  sensi
dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo di  attuazione  della  legge  n.  78  del  2022,  in  cui
manifesta l'intenzione di concludere il contratto; 
  c) il contratto non e' stato concluso prima  dello  scadere  di  un
termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo  alla
data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).»; 
  c)  all'articolo  123,  comma  1,   alinea,   le   parole:«di   cui
all'articolo 121, comma 4» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui
all'articolo 121, comma 5»; 
  d) l'articolo 124 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 124 - (Tutela in forma specifica  e  per  equivalente)  -  1.
L'accoglimento della domanda  di  conseguire  l'aggiudicazione  e  di
stipulare il contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di
inefficacia del contratto ai sensi degli articoli  121,  comma  1,  e
122. Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice  dispone
il risarcimento per  equivalente  del  danno  subito  e  provato.  Il
giudice conosce anche  delle  azioni  risarcitorie  e  di  quelle  di
rivalsa   proposte   dalla   stazione   appaltante   nei    confronti
dell'operatore economico  che,  con  un  comportamento  illecito,  ha
concorso a determinare un esito della gara illegittimo. 
  2. La condotta processuale  della  parte  che,  senza  giustificato
motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1,  o  non  si  e'
resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal  giudice
ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile. 
  3. Ai sensi dell'articolo 34,  comma  4,  il  giudice  individua  i
criteri di liquidazione del danno e assegna un termine entro il quale
la parte danneggiante deve formulare una  proposta  risarcitoria.  La
mancata formulazione  della  proposta  nel  termine  assegnato  o  la
significativa differenza tra  l'importo  indicato  nella  proposta  e
quello liquidato  nella  sentenza  resa  sull'eventuale  giudizio  di
ottemperanza  costituiscono  elementi  valutativi   ai   fini   della
regolamentazione delle spese di lite in tale  giudizio,  fatto  salvo
quanto  disposto  dall'articolo  91,  primo  comma,  del  codice   di
procedura civile.». 
 
          Note all'articolo 209 
              - Si riportano gli articoli 120, 121 e 124, del decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
          44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al
          governo per il riordino del processo amministrativo),  come
          modificati dal presente decreto legislativo: 
                «Art. 120 (Disposizioni specifiche ai giudizi di  cui
          all'articolo 119, comma 1, lettera a)). - 1. Gli atti delle
          procedure di affidamento e di concessione disciplinate  dal
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo di attuazione della legge 21  giugno  2022,  n.
          78, comprese le procedure di  affidamento  di  incarichi  e
          concorsi    di     progettazione     e     di     attivita'
          tecnico-amministrative  a  esse  connesse,  i  quali  siano
          relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche'  i
          provvedimenti dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  in
          materia di contratti pubblici, sono impugnabili  unicamente
          mediante  ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale
          competente. In tutti  gli  atti  di  parte  e  in  tutti  i
          provvedimenti   del   giudice   e'   indicato   il   codice
          identificativo  di  gara  (CIG);  nel   caso   di   mancata
          indicazione  il  giudice  procede  in  ogni  caso  e  anche
          d'ufficio,  su  segnalazione  della  segreteria,  ai  sensi
          dell'articolo 86, comma 1. 
                2. Per l'impugnazione degli atti di cui  al  presente
          articolo il ricorso, principale o incidentale, e  i  motivi
          aggiunti,  anche  avverso  atti  diversi  da  quelli   gia'
          impugnati, sono proposti nel termine di trenta  giorni.  Il
          termine decorre, per il ricorso principale e per  i  motivi
          aggiunti,  dalla  ricezione  della  comunicazione  di   cui
          all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
          al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78  del
          2022 oppure dal momento  in  cui  gli  atti  sono  messi  a
          disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1  e  2,  del
          medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice
          una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre
          dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  legge  n.  78  del  2022.   Il   ricorso
          incidentale e' disciplinato dall'articolo 42. 
                3. Nel caso in cui sia  mancata  la  pubblicita'  del
          bando, il ricorso e' comunque proposto entro trenta  giorni
          dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o
          della determinazione di procedere all'affidamento in  house
          al soggetto partecipato o controllato.  Per  la  decorrenza
          del  termine  l'avviso  deve   contenere   la   motivazione
          dell'atto di aggiudicazione e della scelta di  affidare  il
          contratto senza pubblicazione del bando e l'indicazione del
          sito  dove  sono  visionabili  gli  atti  e   i   documenti
          presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di
          cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle
          prescrizioni ivi indicate, il ricorso puo' essere  proposto
          non oltre sei mesi  dal  giorno  successivo  alla  data  di
          stipulazione del contratto comunicata ai sensi  del  codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge n. 78 del 2022. 
                4. Se la stazione appaltante o l'ente  concedente  e'
          rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,  il  ricorso  e'
          notificato anche presso la  sede  dell'Amministrazione,  ai
          soli fini della operativita' della sospensione obbligatoria
          del termine per la stipulazione del contratto. 
                5. Se le parti richiedono congiuntamente di  limitare
          la decisione all'esame di un'unica  questione,  nonche'  in
          ogni altro caso compatibilmente con le esigenze  di  difesa
          di tutte le parti  in  relazione  alla  complessita'  della
          causa, il giudizio e' di norma definito, anche in deroga al
          comma  1,  primo  periodo,  dell'articolo  74,   in   esito
          all'udienza cautelare ai sensi  dell'articolo  60,  ove  ne
          ricorrano  i  presupposti,  e,  in  mancanza,  e'  comunque
          definito con sentenza in forma semplificata a  una  udienza
          fissata d'ufficio, da tenersi entro  quarantacinque  giorni
          dalla scadenza del termine per la costituzione delle  parti
          diverse dal ricorrente e nel rispetto dei  termini  per  il
          deposito dei documenti  e  delle  memorie.  Della  data  di
          udienza e' dato immediato avviso alle parti  a  cura  della
          segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In  caso
          di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il
          contraddittorio o  assicurare  il  rispetto  di  termini  a
          difesa,  la  definizione  del  merito  e'   rinviata,   con
          l'ordinanza  che  dispone  gli  adempimenti  istruttori   o
          l'integrazione  del  contraddittorio  o   il   rinvio   per
          l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una  udienza
          da tenersi non oltre trenta giorni. 
                6.  In   caso   di   istanza   cautelare,   all'esito
          dell'udienza in camera di consiglio  e  anche  in  caso  di
          rigetto dell'istanza,  il  giudice  provvede  ai  necessari
          approfondimenti istruttori. 
                7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura  di
          gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti,  senza
          pagamento del contributo unificato. 
                8. Salvo quanto  previsto  dal  presente  articolo  e
          dagli articoli da 121 a 125, si applica l'articolo 119. 
                9. Anche se dalla decisione sulla  domanda  cautelare
          non  derivino  effetti  irreversibili,  il  collegio   puo'
          subordinare  la  concessione  o  il  diniego  della  misura
          cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di
          una cauzione di importo commisurato al valore  dell'appalto
          e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore.
          La  durata  della  misura  subordinata  alla  cauzione   e'
          indicata nell'ordinanza. Resta fermo quanto  stabilito  dal
          comma 3 dell'articolo 119. 
                10. Nella decisione cautelare il giudice tiene  conto
          di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1,  e  122,  e
          delle esigenze imperative connesse a un interesse  generale
          all'esecuzione   del   contratto,   dandone   conto   nella
          motivazione. 
                11. Il giudice deposita  la  sentenza  con  la  quale
          definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di
          discussione.  Quando  la  stesura  della   motivazione   e'
          particolarmente   complessa,   il   giudice   pubblica   il
          dispositivo nel termine di cui al primo periodo,  indicando
          anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
          darvi attuazione, e comunque  deposita  la  sentenza  entro
          trenta giorni dall'udienza. 
                12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo,  5,
          6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio di
          Stato nel giudizio di appello proposto avverso la  sentenza
          o  avverso  l'ordinanza  cautelare,  e   nei   giudizi   di
          revocazione o opposizione di terzo. La parte puo'  proporre
          appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione
          prima della pubblicazione della sentenza. 
                13. Nel caso di presentazione  di  offerte  per  piu'
          lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
          se sono dedotti  identici  motivi  di  ricorso  avverso  lo
          stesso atto.». 
                «Art. 121 (Inefficacia  del  contratto  nei  casi  di
          gravi  violazioni).   -   1.   Il   giudice   che   annulla
          l'aggiudicazione o gli affidamenti senza bando  di  cui  al
          comma  2  dell'articolo  120  dichiara  l'inefficacia   del
          contratto nei seguenti casi: 
                  Disposizioni   specifiche   ai   giudizi   di   cui
          all'articolo 119, comma 1, lettera a)). - 1. Gli atti delle
          procedure di affidamento e di concessione disciplinate  dal
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo di attuazione della legge 21  giugno  2022,  n.
          78, comprese le procedure di  affidamento  di  incarichi  e
          concorsi    di     progettazione     e     di     attivita'
          tecnico-amministrative  a  esse  connesse,  i  quali  siano
          relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche'  i
          provvedimenti dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  in
          materia di contratti pubblici, sono impugnabili  unicamente
          mediante  ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale
          competente. In tutti  gli  atti  di  parte  e  in  tutti  i
          provvedimenti   del   giudice   e'   indicato   il   codice
          identificativo  di  gara  (CIG);  nel   caso   di   mancata
          indicazione  il  giudice  procede  in  ogni  caso  e  anche
          d'ufficio,  su  segnalazione  della  segreteria,  ai  sensi
          dell'articolo 86, comma 1. 
                  2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente
          articolo il ricorso, principale o incidentale, e  i  motivi
          aggiunti,  anche  avverso  atti  diversi  da  quelli   gia'
          impugnati, sono proposti nel termine di trenta  giorni.  Il
          termine decorre, per il ricorso principale e per  i  motivi
          aggiunti,  dalla  ricezione  della  comunicazione  di   cui
          all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
          al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78  del
          2022 oppure dal momento  in  cui  gli  atti  sono  messi  a
          disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1  e  2,  del
          medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice
          una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre
          dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  legge  n.  78  del  2022.   Il   ricorso
          incidentale e' disciplinato dall'articolo 42. 
                  3. Nel caso in cui sia mancata la  pubblicita'  del
          bando, il ricorso e' comunque proposto entro trenta  giorni
          dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o
          della determinazione di procedere all'affidamento in  house
          al soggetto partecipato o controllato.  Per  la  decorrenza
          del  termine  l'avviso  deve   contenere   la   motivazione
          dell'atto di aggiudicazione e della scelta di  affidare  il
          contratto senza pubblicazione del bando e l'indicazione del
          sito  dove  sono  visionabili  gli  atti  e   i   documenti
          presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di
          cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle
          prescrizioni ivi indicate, il ricorso puo' essere  proposto
          non oltre sei mesi  dal  giorno  successivo  alla  data  di
          stipulazione del contratto comunicata ai sensi  del  codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge n. 78 del 2022. 
                  4. Se la stazione appaltante o l'ente concedente e'
          rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,  il  ricorso  e'
          notificato anche presso la  sede  dell'Amministrazione,  ai
          soli fini della operativita' della sospensione obbligatoria
          del termine per la stipulazione del contratto. 
                  5.  Se  le  parti  richiedono   congiuntamente   di
          limitare la  decisione  all'esame  di  un'unica  questione,
          nonche' in ogni altro caso compatibilmente con le  esigenze
          di difesa di tutte le parti in relazione alla  complessita'
          della causa, il giudizio e' di  norma  definito,  anche  in
          deroga al comma 1,  primo  periodo,  dell'articolo  74,  in
          esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60,  ove
          ne ricorrano i presupposti, e,  in  mancanza,  e'  comunque
          definito con sentenza in forma semplificata a  una  udienza
          fissata d'ufficio, da tenersi entro  quarantacinque  giorni
          dalla scadenza del termine per la costituzione delle  parti
          diverse dal ricorrente e nel rispetto dei  termini  per  il
          deposito dei documenti  e  delle  memorie.  Della  data  di
          udienza e' dato immediato avviso alle parti  a  cura  della
          segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In  caso
          di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il
          contraddittorio o  assicurare  il  rispetto  di  termini  a
          difesa,  la  definizione  del  merito  e'   rinviata,   con
          l'ordinanza  che  dispone  gli  adempimenti  istruttori   o
          l'integrazione  del  contraddittorio  o   il   rinvio   per
          l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una  udienza
          da tenersi non oltre trenta giorni. 
                  6.  In  caso  di   istanza   cautelare,   all'esito
          dell'udienza in camera di consiglio  e  anche  in  caso  di
          rigetto dell'istanza,  il  giudice  provvede  ai  necessari
          approfondimenti istruttori. 
                  7. I nuovi atti attinenti alla  medesima  procedura
          di gara sono impugnati con  ricorso  per  motivi  aggiunti,
          senza pagamento del contributo unificato. 
                  8. Salvo quanto previsto dal  presente  articolo  e
          dagli articoli da 121 a 125, si applica l'articolo 119. 
                  9. Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare
          non  derivino  effetti  irreversibili,  il  collegio   puo'
          subordinare  la  concessione  o  il  diniego  della  misura
          cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di
          una cauzione di importo commisurato al valore  dell'appalto
          e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore.
          La  durata  della  misura  subordinata  alla  cauzione   e'
          indicata nell'ordinanza. Resta fermo quanto  stabilito  dal
          comma 3 dell'articolo 119. 
                  10. Nella  decisione  cautelare  il  giudice  tiene
          conto di quanto previsto dagli articoli  121,  comma  1,  e
          122, e delle esigenze imperative connesse  a  un  interesse
          generale all'esecuzione del contratto, dandone conto  nella
          motivazione. 
                  11. Il giudice deposita la sentenza  con  la  quale
          definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di
          discussione.  Quando  la  stesura  della   motivazione   e'
          particolarmente   complessa,   il   giudice   pubblica   il
          dispositivo nel termine di cui al primo periodo,  indicando
          anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
          darvi attuazione, e comunque  deposita  la  sentenza  entro
          trenta giorni dall'udienza. 
                  12. Le disposizioni dei commi 1,  secondo  periodo,
          5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio
          di Stato  nel  giudizio  di  appello  proposto  avverso  la
          sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi  di
          revocazione o opposizione di terzo. La parte puo'  proporre
          appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione
          prima della pubblicazione della sentenza. 
                  13. Nel caso di presentazione di offerte  per  piu'
          lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
          se sono dedotti  identici  motivi  di  ricorso  avverso  lo
          stesso atto.». 
                «Art. 121 (Inefficacia  del  contratto  nei  casi  di
          gravi  violazioni).   -   1.   Il   giudice   che   annulla
          l'aggiudicazione o gli affidamenti senza bando  di  cui  al
          comma  2  dell'articolo  120  dichiara  l'inefficacia   del
          contratto nei seguenti casi: 
                  Inefficacia  del  contratto  nei  casi   di   gravi
          violazioni). - 1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione o
          gli affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell'articolo
          120 dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi: 
                    a)  se   l'aggiudicazione   e'   avvenuta   senza
          pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara
          nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea  o   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  quando  tale
          pubblicazione  e'  prescritta  dal  codice  dei   contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
          legge n. 78 del 2022; 
                    b) se l'aggiudicazione e' avvenuta con  procedura
          negoziata senza bando o con affidamento in  economia  fuori
          dai casi consentiti e questo abbia determinato  l'omissione
          della pubblicita' del bando o avviso con cui si indice  una
          gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  o  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  quando  tale
          pubblicazione  e'  prescritta  dal  codice  dei   contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
          legge n. 78 del 2022; 
                    c) se  il  contratto  e'  stato  stipulato  senza
          rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo  18
          del codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
          legislativo di attuazione  della  legge  n.  78  del  2022,
          qualora tale violazione abbia  impedito  al  ricorrente  di
          avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione  del
          contratto e sempre che  tale  violazione,  aggiungendosi  a
          vizi  propri  dell'aggiudicazione,  abbia  influito   sulle
          possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento; 
                    d) se  il  contratto  e'  stato  stipulato  senza
          rispettare la sospensione obbligatoria del termine  per  la
          stipulazione  derivante  dalla  proposizione  del   ricorso
          giurisdizionale   avverso   l'aggiudicazione,   ai    sensi
          dell'articolo  18,  comma  4,  del  codice  dei   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione  della
          legge  n.   78   del   2022,   qualora   tale   violazione,
          aggiungendosi  a  vizi  propri  dell'aggiudicazione,  abbia
          influito sulle  possibilita'  del  ricorrente  di  ottenere
          l'affidamento. 
                  2. Il giudice precisa, in funzione delle  deduzioni
          delle  parti  e  della  valutazione  della  gravita'  della
          condotta della stazione appaltante o dell'ente concedente e
          della  situazione  di  fatto,   se   la   declaratoria   di
          inefficacia e' limitata alle prestazioni ancora da eseguire
          alla data della pubblicazione del  dispositivo  o  se  essa
          opera in via retroattiva. 
                  3. Il contratto resta efficace, anche  in  presenza
          delle violazioni di cui al comma 1, qualora venga accertato
          che il  rispetto  di  esigenze  imperative  connesse  a  un
          interesse  generale  imponga  che  i  suoi  effetti   siano
          mantenuti.  Tra  le  esigenze  imperative  rientrano,   fra
          l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico  o  di
          altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi
          contrattuali possono essere rispettati solo  dall'esecutore
          attuale.   Gli   interessi   economici   sono   presi    in
          considerazione  come  esigenze   imperative   solo   quando
          l'inefficacia  del  contratto  condurrebbe  a   conseguenze
          sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale  mancata
          proposizione della domanda di subentro  nel  contratto  nei
          casi in  cui  il  vizio  dell'aggiudicazione  non  comporta
          l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono  esigenze
          imperative gli interessi economici legati  direttamente  al
          contratto, che comprendono fra l'altro  i  costi  derivanti
          dal ritardo nell'esecuzione  del  contratto  stesso,  dalla
          necessita' di indire una nuova procedura di aggiudicazione,
          dal cambio dell'operatore economico  e  dagli  obblighi  di
          legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia. 
                  4.  A  cura  della  segreteria,  le  sentenze   che
          provvedono in applicazione del comma 3 sono trasmesse  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
          politiche europee. 
                  5. Quando, nonostante le violazioni,  il  contratto
          e' considerato efficace o  l'inefficacia  e'  temporalmente
          limitata, si  applicano  le  sanzioni  alternative  di  cui
          all'articolo 123. 
                  6. La inefficacia del contratto prevista dal  comma
          1, lettere a) e b),  non  si  applica  quando  la  stazione
          appaltante o  l'ente  concedente  ha  seguito  la  seguente
          procedura: 
                    2.  Il  giudice  precisa,   in   funzione   delle
          deduzioni delle parti e della  valutazione  della  gravita'
          della  condotta  della  stazione  appaltante  o   dell'ente
          concedente e della situazione di fatto, se la  declaratoria
          di inefficacia  e'  limitata  alle  prestazioni  ancora  da
          eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se
          essa opera in via retroattiva. 
                    3. Il contratto resta efficace, anche in presenza
          delle violazioni di cui al comma 1, qualora venga accertato
          che il  rispetto  di  esigenze  imperative  connesse  a  un
          interesse  generale  imponga  che  i  suoi  effetti   siano
          mantenuti.  Tra  le  esigenze  imperative  rientrano,   fra
          l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico  o  di
          altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi
          contrattuali possono essere rispettati solo  dall'esecutore
          attuale.   Gli   interessi   economici   sono   presi    in
          considerazione  come  esigenze   imperative   solo   quando
          l'inefficacia  del  contratto  condurrebbe  a   conseguenze
          sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale  mancata
          proposizione della domanda di subentro  nel  contratto  nei
          casi in  cui  il  vizio  dell'aggiudicazione  non  comporta
          l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono  esigenze
          imperative gli interessi economici legati  direttamente  al
          contratto, che comprendono fra l'altro  i  costi  derivanti
          dal ritardo nell'esecuzione  del  contratto  stesso,  dalla
          necessita' di indire una nuova procedura di aggiudicazione,
          dal cambio dell'operatore economico  e  dagli  obblighi  di
          legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia. 
                    4. A  cura  della  segreteria,  le  sentenze  che
          provvedono in applicazione del comma 3 sono trasmesse  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
          politiche europee. 
                    5. Quando, nonostante le violazioni, il contratto
          e' considerato efficace o  l'inefficacia  e'  temporalmente
          limitata, si  applicano  le  sanzioni  alternative  di  cui
          all'articolo 123. 
                    6. La  inefficacia  del  contratto  prevista  dal
          comma 1, lettere a) e b), non si applica quando la stazione
          appaltante o  l'ente  concedente  ha  seguito  la  seguente
          procedura: 
                    a) con atto motivato  anteriore  all'avvio  della
          procedura di affidamento ha  dichiarato  che  la  procedura
          senza pubblicazione del bando o avviso con  cui  si  indice
          una  gara  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea
          ovvero nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
          e' consentita dal codice dei contratti pubblici, di cui  al
          decreto legislativo di attuazione della  legge  n.  78  del
          2022; 
                    b) rispettivamente per i contratti  di  rilevanza
          europea e per quelli  sotto  soglia,  ha  pubblicato  nella
          Gazzetta  ufficiale  dell'Unione   europea   oppure   nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  un  avviso
          volontario  per  la   trasparenza   preventiva   ai   sensi
          dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78  del
          2022,  in  cui  manifesta  l'intenzione  di  concludere  il
          contratto; 
                    c) il contratto non e' stato concluso prima dello
          scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal
          giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di
          cui alla lettera b).». 
                «Art.  124  (Tutela  in   forma   specifica   e   per
          equivalente).  -  1.  L'accoglimento   della   domanda   di
          conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto  e'
          comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del
          contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e  122.  Se
          non  dichiara  l'inefficacia  del  contratto,  il   giudice
          dispone il risarcimento per equivalente del danno subito  e
          provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie
          e di quelle di rivalsa proposte dalla  stazione  appaltante
          nei  confronti  dell'operatore  economico   che,   con   un
          comportamento illecito, ha concorso a determinare un  esito
          della gara illegittimo. 
                2. La condotta processuale  della  parte  che,  senza
          giustificato motivo, non ha proposto la domanda di  cui  al
          comma 1, o non si e'  resa  disponibile  a  subentrare  nel
          contratto, e' valutata dal giudice ai  sensi  dell'articolo
          1227 del codice civile. 
                3. Ai sensi dell'articolo 34,  comma  4,  il  giudice
          individua i criteri di liquidazione del danno e assegna  un
          termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare
          una proposta risarcitoria. La  mancata  formulazione  della
          proposta  nel  termine   assegnato   o   la   significativa
          differenza tra l'importo indicato nella proposta  e  quello
          liquidato nella sentenza resa  sull'eventuale  giudizio  di
          ottemperanza  costituiscono  elementi  valutativi  ai  fini
          della  regolamentazione  delle  spese  di  lite   in   tale
          giudizio, fatto salvo  quanto  disposto  dall'articolo  91,
          primo comma, del codice di procedura civile.». 
                «Art.  124  (Tutela  in   forma   specifica   e   per
          equivalente).  -  1.  L'accoglimento   della   domanda   di
          conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto  e'
          comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del
          contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e  122.  Se
          non  dichiara  l'inefficacia  del  contratto,  il   giudice
          dispone il risarcimento per equivalente del danno subito  e
          provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie
          e di quelle di rivalsa proposte dalla  stazione  appaltante
          nei  confronti  dell'operatore  economico   che,   con   un
          comportamento illecito, ha concorso a determinare un  esito
          della gara illegittimo. 
                2. La condotta processuale  della  parte  che,  senza
          giustificato motivo, non ha proposto la domanda di  cui  al
          comma 1, o non si e'  resa  disponibile  a  subentrare  nel
          contratto, e' valutata dal giudice ai  sensi  dell'articolo
          1227 del codice civile. 
                3. Ai sensi dell'articolo 34,  comma  4,  il  giudice
          individua i criteri di liquidazione del danno e assegna  un
          termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare
          una proposta risarcitoria. La  mancata  formulazione  della
          proposta  nel  termine   assegnato   o   la   significativa
          differenza tra l'importo indicato nella proposta  e  quello
          liquidato nella sentenza resa  sull'eventuale  giudizio  di
          ottemperanza  costituiscono  elementi  valutativi  ai  fini
          della  regolamentazione  delle  spese  di  lite   in   tale
          giudizio, fatto salvo  quanto  disposto  dall'articolo  91,
          primo comma, del codice di procedura civile.». 
                2. La condotta processuale  della  parte  che,  senza
          giustificato motivo, non ha proposto la domanda di  cui  al
          comma 1, o non si e'  resa  disponibile  a  subentrare  nel
          contratto, e' valutata dal giudice ai  sensi  dell'articolo
          1227 del codice civile. 
                3. Ai sensi dell'articolo 34,  comma  4,  il  giudice
          individua i criteri di liquidazione del danno e assegna  un
          termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare
          una proposta risarcitoria. La  mancata  formulazione  della
          proposta  nel  termine   assegnato   o   la   significativa
          differenza tra l'importo indicato nella proposta  e  quello
          liquidato nella sentenza resa  sull'eventuale  giudizio  di
          ottemperanza  costituiscono  elementi  valutativi  ai  fini
          della  regolamentazione  delle  spese  di  lite   in   tale
          giudizio, fatto salvo  quanto  disposto  dall'articolo  91,
          primo comma, del codice di procedura civile.». 
              - Si riporta l'articolo 123, del decreto legislativo  2
          luglio 2010, n.  104  (Attuazione  dell'articolo  44  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per
          il riordino del processo amministrativo),  come  modificato
          dal presente decreto legislativo: 
                «Art. 123 (Sanzioni alternative). - 1.  Nei  casi  di
          cui all' articolo 121, comma 5, il  giudice  amministrativo
          individua le seguenti  sanzioni  alternative  da  applicare
          alternativamente o cumulativamente: 
                  a)  la  sanzione  pecuniaria  nei  confronti  della
          stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore
          del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e'
          versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   -   con
          imputazione al capitolo 2301,  capo  8  «Multe,  ammende  e
          sanzioni   amministrative    inflitte    dalle    autorita'
          giudiziarie ed amministrative,  con  esclusione  di  quelle
          aventi natura  tributaria»  -  entro  sessanta  giorni  dal
          passaggio in giudicato della sentenza che irroga  sanzione;
          decorso il  termine  per  il  versamento,  si  applica  una
          maggiorazione pari ad un decimo  della  sanzione  per  ogni
          semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e'
          comunicata,  a  cura   della   segreteria,   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze  entro  cinque  giorni  dalla
          pubblicazione; 
                  b) la riduzione della  durata  del  contratto,  ove
          possibile, da un minimo del dieci per cento ad  un  massimo
          del cinquanta per cento della durata residua alla  data  di
          pubblicazione del dispositivo. 
                2. Il  giudice  amministrativo  applica  le  sanzioni
          assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e
          ne  determina  la  misura  in  modo  che  siano  effettive,
          dissuasive, proporzionate al  valore  del  contratto,  alla
          gravita'  della  condotta  della  stazione   appaltante   e
          all'opera   svolta   dalla    stazione    appaltante    per
          l'eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze   della
          violazione. A tal fine si applica l'articolo 73,  comma  3.
          In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni
          non costituisce sanzione alternativa e  si  cumula  con  le
          sanzioni alternative. 
                3. Il giudice applica le sanzioni di cui al  comma  1
          anche  qualora  il  contratto  e'  stato  stipulato   senza
          rispettare  il   termine   dilatorio   stabilito   per   la
          stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato senza
          rispettare  la  sospensione  della  stipulazione  derivante
          dalla  proposizione  del  ricorso  giurisdizionale  avverso
          l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia
          privato il ricorrente della possibilita'  di  avvalersi  di
          mezzi di ricorso prima della stipulazione del  contratto  e
          non abbia influito sulle  possibilita'  del  ricorrente  di
          ottenere l'affidamento.».