Articolo 21. 
 
           Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. 
 
  1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di  norma,  si
articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento
ed esecuzione. 
  2. Le attivita' inerenti al ciclo di vita di cui al  comma  1  sono
gestite,    nel    rispetto    delle    disposizioni    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, attraverso  piattaforme  e  servizi  digitali  fra  loro
interoperabili, come indicati all'articolo 22. 
  3. I soggetti che intervengono  nel  ciclo  di  vita  digitale  dei
contratti pubblici operano secondo  le  disposizioni  della  presente
Parte e procedono all'atto  dell'avvio  della  procedura  secondo  le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del  2005
e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
          Note all'articolo 21 
              - Per i riferimenti del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, si veda nelle note all'articolo 18. 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 13  agosto  2010,
          n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega
          al Governo in materia di normativa antimafia): 
                «Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). -  1.
          Per assicurare  la  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari
          finalizzata  a  prevenire  infiltrazioni   criminali,   gli
          appaltatori,  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della
          filiera  delle   imprese   nonche'   i   concessionari   di
          finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo
          interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
          devono utilizzare uno  o  piu'  conti  correnti  bancari  o
          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
          italiane Spa, dedicati, anche non in via  esclusiva,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  alle   commesse
          pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
          ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla  gestione
          dei finanziamenti di cui al  primo  periodo  devono  essere
          registrati sui conti  correnti  dedicati  e,  salvo  quanto
          previsto   al   comma   3,   devono    essere    effettuati
          esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
                2. I pagamenti destinati a dipendenti,  consulenti  e
          fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese
          generali  nonche'  quelli  destinati  alla   provvista   di
          immobilizzazioni  tecniche  sono  eseguiti  tramite   conto
          corrente dedicato di cui al comma 1,  anche  con  strumenti
          diversi dal bonifico bancario o postale  purche'  idonei  a
          garantire la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per
          l'intero importo dovuto, anche se questo non e'  riferibile
          in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
          al medesimo comma 1. 
                3. I  pagamenti  in  favore  di  enti  previdenziali,
          assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in  favore  di
          gestori e fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli
          riguardanti tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con
          strumenti diversi dal bonifico bancario  o  postale,  fermo
          restando l'obbligo di documentazione della  spesa.  Per  le
          spese giornaliere, di importo inferiore o  uguale  a  1.500
          euro, relative agli interventi di cui al comma  1,  possono
          essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o
          postale, fermi restando il divieto di impiego del  contante
          e l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  L'eventuale
          costituzione di un fondo  cassa  cui  attingere  per  spese
          giornaliere,  salvo  l'obbligo  di  rendicontazione,   deve
          essere effettuata tramite bonifico  bancario  o  postale  o
          altro  strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire   la
          tracciabilita' delle operazioni, in favore di  uno  o  piu'
          dipendenti. 
                4. Ove per il pagamento di spese estranee ai  lavori,
          ai  servizi  e  alle  forniture  di  cui  al  comma  1  sia
          necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti
          dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi  possono
          essere  successivamente   reintegrati   mediante   bonifico
          bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o
          di pagamento idonei a consentire  la  piena  tracciabilita'
          delle operazioni. 
                5.  Ai   fini   della   tracciabilita'   dei   flussi
          finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
          relazione a ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla
          stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al  comma
          1, il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito
          dall'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture  su  richiesta  della  stazione
          appaltante e, ove obbligatorio ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  il  codice  unico  di
          progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
          dei sistemi telematici delle banche e della societa'  Poste
          italiane Spa, il CUP  puo'  essere  inserito  nello  spazio
          destinato   alla   trascrizione   della   motivazione   del
          pagamento. 
                6. 
                7. I soggetti di  cui  al  comma  1  comunicano  alla
          stazione appaltante o  all'amministrazione  concedente  gli
          estremi identificativi dei conti correnti dedicati  di  cui
          al  medesimo  comma  1  entro  sette  giorni   dalla   loro
          accensione o, nel caso di conti  correnti  gia'  esistenti,
          dalla loro prima utilizzazione  in  operazioni  finanziarie
          relative ad una commessa pubblica,  nonche',  nello  stesso
          termine, le generalita' e il codice fiscale  delle  persone
          delegate  ad  operare  su  di  essi.  Gli  stessi  soggetti
          provvedono, altresi', a comunicare ogni  modifica  relativa
          ai dati trasmessi. 
                8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
          con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi  e  alle
          forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di  nullita'
          assoluta, un'apposita clausola con la quale  essi  assumono
          gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
          alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o  il
          subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento   della
          propria  controparte  agli   obblighi   di   tracciabilita'
          finanziaria di cui al presente articolo  ne  da'  immediata
          comunicazione   alla    stazione    appaltante    e    alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
          ove ha sede  la  stazione  appaltante  o  l'amministrazione
          concedente. 
                9. La stazione appaltante verifica che nei  contratti
          sottoscritti con i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera delle imprese a  qualsiasi  titolo  interessate  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1  sia
          inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
          con la quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di
          tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  alla  presente
          legge. 
                9-bis. Il mancato utilizzo del  bonifico  bancario  o
          postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
          piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa  di
          risoluzione del contratto.».