Articolo 213. 
 
                             Arbitrato. 
 
  1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione
dei contratti relativi a  lavori,  servizi,  forniture,  concorsi  di
progettazione e di  idee,  comprese  quelle  conseguenti  al  mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210  e  211,
possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle
controversie relative a contratti in cui sia  parte  una  societa'  a
partecipazione pubblica oppure una societa' controllata o collegata a
una societa' a partecipazione pubblica, ai sensi  dell'articolo  2359
del codice civile, o che comunque abbiano a oggetto opere o forniture
finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. 
  2. La stazione appaltante o  l'ente  concedente  puo'  direttamente
indicare nel bando o nell'avviso con cui indice la gara  oppure,  per
le procedure senza bando, nell'invito, se il  contratto  conterra'  o
meno la clausola compromissoria.  In  questi  casi,  l'aggiudicatario
puo' rifiutare la clausola compromissoria entro  venti  giorni  dalla
conoscenza   dell'aggiudicazione.   In   tal   caso    la    clausola
compromissoria non e' inserita nel contratto. E' nella facolta' delle
parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione
del contratto. 
  3.   E'   nulla   la   clausola   compromissoria   inserita   senza
autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui  e'  indetta  la  gara
ovvero, per le procedure senza bando,  nell'invito.  La  clausola  e'
inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo  della
amministrazione aggiudicatrice. 
  4. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri ed  e'  nominato
dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici  relativi  a  lavori,
servizi, forniture di cui all'articolo  214.  Ciascuna  delle  parti,
nella domanda di arbitrato o nell'atto di  resistenza  alla  domanda,
designa l'arbitro di propria competenza. Il Presidente  del  collegio
arbitrale e' designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti
all'Albo di cui al comma 2 dell'articolo 214.  Il  Presidente  e  gli
arbitri  sono  scelti  tra  soggetti  di  provata   indipendenza   ed
esperienza nella materia oggetto del  contratto  cui  l'arbitrato  si
riferisce. 
  5. La nomina degli arbitri per la  risoluzione  delle  controversie
nelle  quali  e'  parte  una  pubblica  amministrazione  avviene  nel
rispetto dei principi di pubblicita' e di rotazione, oltre che  delle
disposizioni del codice. 
  6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del  codice  di
procedura civile, non possono essere nominati arbitri: 
  a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e  militari  in
servizio, i magistrati e i giudici tributari in servizio nonche'  gli
avvocati e procuratori dello Stato in servizio; 
  b) coloro che nell'ultimo anno  hanno  esercitato  le  funzioni  di
arbitro di parte,  o  nell'ultimo  biennio  quelle  di  difensore  in
giudizi arbitrali  disciplinati  dal  presente  articolo,  salvo  che
l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere  d'ufficio
del dipendente pubblico; 
  c) coloro che, prima del  collocamento  a  riposo,  hanno  trattato
ricorsi in sede civile, penale, amministrativa, contabile, militare e
tributaria proposti dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato; 
  d) coloro che hanno espresso  parere,  a  qualunque  titolo,  nelle
materie oggetto dell'arbitrato; 
  e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara
o resi i relativi pareri; 
  f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i  lavori,  i
servizi o le forniture a cui si riferiscono le controversie; 
  g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo  alla  procedura
per la quale e' in corso l'arbitrato. 
  7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione  delle
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullita' del lodo. 
  8. Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda  di  arbitrato,
l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla
Camera arbitrale. Sono altresi' trasmesse le designazioni  di  parte.
Contestualmente alla  nomina  del  Presidente,  la  Camera  arbitrale
comunica alle  parti  la  misura  e  le  modalita'  del  deposito  da
effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del
collegio  arbitrale  nomina,  se  necessario,  il  segretario,  anche
scegliendolo tra il personale interno all'ANAC. 
  9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza
di indicazione della sede del collegio arbitrale  ovvero  di  accordo
fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la  sede  della
Camera arbitrale. 
  10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, salvo  quanto  disposto  dal  presente  codice.  In
particolare, sono ammissibili tutti i mezzi  di  prova  previsti  dal
codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le
sue forme. 
  11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le  loro
allegazioni e istanze istruttorie sono considerati perentori solo  se
vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di  arbitrato  o
in un atto scritto separato o nel  regolamento  processuale  che  gli
arbitri stessi si sono dati. 
  12. Il lodo si ha per pronunciato  con  l'ultima  sottoscrizione  e
diviene efficace con il suo  deposito  presso  la  Camera  arbitrale.
Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo e' corrisposta, a cura
degli arbitri e a carico delle parti,  una  somma  pari  all'uno  per
mille del  valore  della  relativa  controversia.  Detto  importo  e'
direttamente versato all'ANAC. 
  13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede  quello
da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito
del lodo presso  la  Camera  arbitrale  e'  effettuato,  a  cura  del
collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre  a
uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con modalita'  informatiche  e
telematiche  determinate  dall'ANAC.  Su  richiesta   di   parte   il
rispettivo originale e' restituito,  con  attestazione  dell'avvenuto
deposito, ai fini degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  825  del
codice di procedura civile. 
  14. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di nullita', anche
per violazione delle regole  di  diritto  relative  al  merito  della
controversia. L'impugnazione  e'  proposta  nel  termine  di  novanta
giorni dalla notificazione del lodo e non e' piu' proponibile dopo il
decorso di centottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso
la Camera arbitrale. 
  15. Su istanza di parte la Corte  d'appello  puo'  sospendere,  con
ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi.
Si applica l'articolo 351 del  codice  di  procedura  civile.  Quando
sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione  disposta
dal Presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in  condizione
di essere definito. In tal  caso,  fatte  precisare  le  conclusioni,
ordina  la  discussione  orale  nella  stessa  udienza  o  camera  di
consiglio, ovvero in una udienza  da  tenersi  entro  novanta  giorni
dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma
dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile.  Se  ritiene
indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi
con la stessa ordinanza di sospensione e ne  ordina  l'assunzione  in
una udienza successiva di non oltre novanta giorni;  quindi  provvede
ai sensi dei periodi precedenti. La disciplina relativa  ai  compensi
degli arbitri  e'  disposta  dall'allegato  V.1.  In  sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato V.1 e' abrogato a decorrere dalla
data di entrata in vigore di un corrispondente  regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4  dell'articolo  214,
che lo sostituisce integralmente anche in  qualita'  di  allegato  al
codice. 
 
          Note all'articolo 213 
              - Per il testo dell'articolo 2359 del Codice civile, si
          veda nelle note all'articolo 58. 
              - Si riportano gli articoli 281-sexies, 351, 815 e  825
          del Codice di procedura civile: 
                «Art. 281-sexies (Decisione a seguito di  trattazione
          orale).  -  1.  Se  non  dispone  a   norma   dell'articolo
          281-quinquies, il giudice, fatte precisare le  conclusioni,
          puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa
          udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva  e
          pronunciare sentenza al termine  della  discussione,  dando
          lettura del dispositivo e della concisa  esposizione  delle
          ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
                2. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con
          la sottoscrizione da parte del giudice del verbale  che  la
          contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria. 
                3. Al termine della discussione orale il giudice,  se
          non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza
          nei successivi trenta giorni.» 
                «Art.     351     (Provvedimenti      sull'esecuzione
          provvisoria). - 1. Sull'istanza prevista dal  primo  e  dal
          secondo comma dell'articolo 283  il  giudice  provvede  con
          ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla
          corte   di   appello,   i   provvedimenti   sull'esecuzione
          provvisoria sono  adottati  con  ordinanza  collegiale.  Se
          nominato, l'istruttore,  sentite  le  parti,  riferisce  al
          collegio. 
                2. La parte puo', con ricorso  al  giudice,  chiedere
          che la decisione sulla sospensione  sia  pronunciata  prima
          dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte  d'appello
          il ricorso e' presentato al presidente del collegio. 
                3. Il presidente del collegio  o  il  tribunale,  con
          decreto in calce al ricorso, ordina la  comparizione  delle
          parti in  camera  di  consiglio,  rispettivamente,  davanti
          all'istruttore o davanti a se'. Con lo stesso  decreto,  se
          ricorrono  giusti  motivi   di   urgenza,   puo'   disporre
          provvisoriamente  l'immediata  sospensione   dell'efficacia
          esecutiva o dell'esecuzione della sentenza;  in  tal  caso,
          con  l'ordinanza  non  impugnabile  pronunciata   all'esito
          dell'udienza in  camera  di  consiglio  il  collegio  o  il
          tribunale  conferma,  modifica  o  revoca  il  decreto  con
          ordinanza non impugnabile. 
                4. Il giudice, all'udienza prevista dal primo  comma,
          se  ritiene  la  causa  matura  per  la   decisione,   puo'
          provvedere ai sensi dell'articolo 281 sexies. Davanti  alla
          corte  di   appello,   se   l'udienza   e'   stata   tenuta
          dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta
          i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa  udienza
          davanti a se' per la precisazione delle  conclusioni  e  la
          discussione orale e assegna alle parti un termine per  note
          conclusionali. Se per la  decisione  sulla  sospensione  e'
          stata fissata l'udienza di cui al terzo comma,  il  giudice
          fissa apposita udienza per la  decisione  della  causa  nel
          rispetto dei termini a comparire.» 
                «Art.  815  (Ricusazione  degli  arbitri).  -  1.  Un
          arbitro puo' essere ricusato: 
                  1) se non ha le qualifiche espressamente  convenute
          dalle parti; 
                  2) se  egli  stesso,  o  un  ente,  associazione  o
          societa' di cui  sia  amministratore,  ha  interesse  nella
          causa; 
                  3) se egli stesso o il coniuge e' parente  fino  al
          quarto grado o e' convivente o commensale abituale  di  una
          delle parti, di  un  rappresentante  legale  di  una  delle
          parti, o di alcuno dei difensori; 
                  4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente  o
          grave  inimicizia  con  una  delle  parti,   con   un   suo
          rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 
                  5) se e' legato ad una delle parti, a una  societa'
          da questa controllata, al soggetto che la  controlla,  o  a
          societa' sottoposta a comune controllo, da un  rapporto  di
          lavoro  subordinato  o  da  un  rapporto  continuativo   di
          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da
          altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che  ne
          compromettono  l'indipendenza;  inoltre,  se  e'  tutore  o
          curatore di una delle parti; 
                  6) se ha prestato consulenza, assistenza  o  difesa
          ad una delle parti in una precedente fase della  vicenda  o
          vi ha deposto come testimone; 
                  6-bis)  se  sussistono  altre  gravi   ragioni   di
          convenienza,   tali   da   incidere   sull'indipendenza   o
          sull'imparzialita' dell'arbitro. 
                2. Una parte non puo' ricusare l'arbitro che essa  ha
          nominato  o  contribuito  a  nominare  se  non  per  motivi
          conosciuti dopo la nomina. 
                3. La ricusazione e'  proposta  mediante  ricorso  al
          presidente  del  tribunale  indicato   nell'articolo   810,
          secondo comma, entro il termine perentorio di dieci  giorni
          dalla  notificazione  della  nomina  o  dalla  sopravvenuta
          conoscenza  della  causa  di  ricusazione.  Il   presidente
          pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito  l'arbitro
          ricusato e le parti e  assunte,  quando  occorre,  sommarie
          informazioni. 
                4. Con ordinanza il presidente provvede sulle  spese.
          Nel  caso  di  manifesta   inammissibilita'   o   manifesta
          infondatezza dell'istanza di ricusazione condanna la  parte
          che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte,
          di una somma equitativamente determinata non  superiore  al
          triplo  del  massimo  del  compenso  spettante  all'arbitro
          singolo in base alla tariffa forense. 
                5. La proposizione dell'istanza  di  ricusazione  non
          sospende   il   procedimento   arbitrale,   salvo   diversa
          determinazione degli arbitri.  Tuttavia,  se  l'istanza  e'
          accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato  o  con
          il suo concorso e' inefficace.» 
                «Art. 825 (Deposito del lodo).  -  1.  La  parte  che
          intende  far  eseguire  il  lodo   nel   territorio   della
          Repubblica  ne  propone  istanza  depositando  il  lodo  in
          originale  o  in  copia  conforme,   insieme   con   l'atto
          contenente la convenzione d'arbitrato, in  originale  o  in
          copia conforme, nella cancelleria  del  tribunale  nel  cui
          circondario  e'  la  sede  dell'arbitrato.  Il   tribunale,
          accertata la regolarita'  formale  del  lodo,  lo  dichiara
          esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a
          trascrizione o annotazione,  in  tutti  i  casi  nei  quali
          sarebbe soggetta  a  trascrizione  la  sentenza  avente  il
          medesimo contenuto. 
                2. Del deposito e del provvedimento del tribunale  e'
          data  notizia  dalla  cancelleria  alle  parti   nei   modi
          stabiliti nell'articolo 133, secondo comma. 
                3.   Contro   il   decreto   che   nega   o   concede
          l'esecutorieta'  del  lodo,  e'  ammesso  reclamo  mediante
          ricorso alla corte d'appello,  entro  trenta  giorni  dalla
          comunicazione; la  corte,  sentite  le  parti,  sentite  le
          parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.». 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.