Articolo 215. 
 
                    Collegio consultivo tecnico. 
 
  1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione
delle stesse o delle dispute tecniche  di  ogni  natura  che  possano
insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte puo' chiedere
la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le
modalita'  di  cui  all'allegato  V.2.  Per  i  lavori  diretti  alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore  alle
soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo  pari
o superiore a 1 milione di euro,  la  costituzione  del  collegio  e'
obbligatoria. In sede di prima applicazione  del  codice,  l'allegato
V.2 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  di  un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche  in  qualita'
di allegato al codice. 
  2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in  assenza  di
una espressa volonta' contraria, adotta determinazioni aventi  natura
di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo  808-ter  del  codice  di
procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale,
l'attivita' di mediazione e  conciliazione  e'  comunque  finalizzata
alla  scelta  della  migliore  soluzione  per  la  celere  esecuzione
dell'opera a regola d'arte. 
  3. L'inosservanza dei pareri o delle  determinazioni  del  collegio
consultivo tecnico e' valutata  ai  fini  della  responsabilita'  del
soggetto  agente  per  danno  erariale  e  costituisce,  salvo  prova
contraria,   grave   inadempimento   degli   obblighi   contrattuali.
L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico  e'
causa di esclusione della responsabilita' per danno  erariale,  salva
l'ipotesi di condotta dolosa. 
 
          Note all'articolo 215 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13. 
              - Si riporta l'articolo 808-ter del Codice di procedura
          civile: 
                «Art.  808-ter  (Arbitrato  irrituale).  -  Le  parti
          possono, con disposizione espressa per iscritto,  stabilire
          che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis,  la
          controversia   sia   definita   dagli   arbitri    mediante
          determinazione contrattuale.  Altrimenti  si  applicano  le
          disposizioni del presente titolo. 
                Il  lodo  contrattuale  e'  annullabile  dal  giudice
          competente secondo le disposizioni del libro I: 
                  1) se la convenzione dell'arbitrato e' invalida,  o
          gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano
          dai suoi limiti e la relativa eccezione e' stata  sollevata
          nel procedimento arbitrale; 
                  2) se gli arbitri non sono stati  nominati  con  le
          forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 
                  3) se il lodo  e'  stato  pronunciato  da  chi  non
          poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 
                  4) se gli arbitri non si sono attenuti alle  regole
          imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo; 
                  5) se  non  e'  stato  osservato  nel  procedimento
          arbitrale  il  principio  del  contraddittorio.   Al   lodo
          contrattuale non si applica l'articolo 825.».