Articolo 218. 
 
      Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico. 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti,  tramite  il  RUP,
possono costituire, secondo le modalita' di cui all'allegato V.2,  un
collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere
problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere
anche nella fase  antecedente  alla  esecuzione  del  contratto,  ivi
comprese le determinazioni delle caratteristiche  delle  opere  e  le
altre clausole e condizioni  del  bando  o  dell'invito,  nonche'  la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e  dei  criteri
di selezione e di aggiudicazione.