Articolo 22. 
 
Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement). 
 
  1.   L'ecosistema   nazionale   di   approvvigionamento    digitale
(e-procurement)  e'  costituito  dalle  piattaforme  e  dai   servizi
digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del  ciclo  di  vita
dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di
approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni  appaltanti  di
cui all'articolo 25. 
  2.  Le  piattaforme  e  i  servizi  digitali  di  cui  al  comma  1
consentono, in particolare: a) la redazione  o  l'acquisizione  degli
atti  in  formato  nativo  digitale;  b)  la   pubblicazione   e   la
trasmissione dei dati e  documenti  alla  Banca  dati  nazionale  dei
contratti pubblici; c) l'accesso elettronico alla  documentazione  di
gara; d) la presentazione del documento  di  gara  unico  europeo  in
formato digitale e  l'interoperabilita'  con  il  fascicolo  virtuale
dell'operatore  economico;  e)  la  presentazione  delle  offerte  f)
l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di  gara  in
modalita'  digitale;   g)   il   controllo   tecnico,   contabile   e
amministrativo dei  contratti  anche  in  fase  di  esecuzione  e  la
gestione delle garanzie. 
  3. Le basi di dati di interesse nazionale  alimentano  l'ecosistema
nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi  dell'articolo  60
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
          Note all'articolo 22 
              - Si riporta l'articolo 60 del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): 
                «Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). -  1.
          Si definisce base di dati di interesse nazionale  l'insieme
          delle informazioni raccolte e  gestite  digitalmente  dalle
          pubbliche  amministrazioni,  omogenee   per   tipologia   e
          contenuto  e  la  cui  conoscenza  e'  rilevante   per   lo
          svolgimento  delle  funzioni  istituzionali   delle   altre
          pubbliche amministrazioni, anche solo per fini  statistici,
          nel rispetto delle competenze e delle normative  vigenti  e
          possiedono i requisiti di cui al comma 2. 
                2.  Ferme  le   competenze   di   ciascuna   pubblica
          amministrazione, le basi di  dati  di  interesse  nazionale
          costituiscono, per ciascuna tipologia di dati,  un  sistema
          informativo unitario che tiene conto  dei  diversi  livelli
          istituzionali   e    territoriali    e    che    garantisce
          l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
          da parte delle pubbliche amministrazioni interessate.  Tali
          sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di
          sicurezza,  accessibilita'  e  interoperabilita'   e   sono
          realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le
          vigenti regole del Sistema statistico nazionale di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e  successive
          modificazioni. 
                2-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni   responsabili
          delle basi dati di interesse nazionale consentono il  pieno
          utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo
          2, comma 2, secondo standard e criteri di  sicurezza  e  di
          gestione  definiti  nelle  Linee  guida   e   mediante   la
          piattaforma di cui all'articolo 50-ter. 
                2-ter. - 3. 
                3-bis.  In   sede   di   prima   applicazione,   sono
          individuate  le  seguenti  basi  di   dati   di   interesse
          nazionale: 
                  a) repertorio nazionale dei dati territoriali; 
                  b) anagrafe nazionale della popolazione residente; 
                  c) banca dati nazionale dei contratti  pubblici  di
          cui all'articolo 62-bis; 
                  d) casellario giudiziale; 
                  e) registro delle imprese; 
                  f)  gli  archivi  automatizzati   in   materia   di
          immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004,  n.
          242; 
                  f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); 
                  f-ter)  anagrafe  delle  aziende  agricole  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; 
                  f-quater)  l'archivio  nazionale  dei   veicoli   e
          l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli
          articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285; 
                  f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore
          della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  di   cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214; 
                  f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici  e
          delle strade urbane (ANNCSU), di  cui  all'articolo  3  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                  f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali
          delle persone fisiche, dei  professionisti  e  degli  altri
          enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi,
          elenchi o  registri  professionali  o  nel  registro  delle
          imprese di cui all'articolo 6-quater. 
                3-ter.  AgID,  tenuto  conto  delle  esigenze   delle
          pubbliche amministrazioni e degli  obblighi  derivanti  dai
          regolamenti  comunitari,  individua,  aggiorna  e  pubblica
          l'elenco  delle  basi  di  dati  di  interesse   nazionale,
          ulteriori rispetto a quelle individuate in via  prioritaria
          dal comma 3-bis. 
                4. Agli oneri finanziari di cui al presente  articolo
          si provvede con il fondo di finanziamento  per  i  progetti
          strategici del settore informatico di cui all'articolo  27,
          comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».