Articolo 222. 
 
             Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC). 
 
  1.  La  vigilanza  e  il  controllo  sui  contratti  pubblici  sono
attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice,  all'Autorita'
nazionale  anticorruzione  (ANAC),  che  agisce  anche  al  fine   di
prevenire e contrastare illegalita' e corruzione. 
  2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e
altri  atti  amministrativi  generali,   garantisce   la   promozione
dell'efficienza,  della  qualita'   dell'attivita'   delle   stazioni
appaltanti, cui fornisce supporto anche  facilitando  lo  scambio  di
informazioni e  la  omogeneita'  dei  procedimenti  amministrativi  e
favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere,
immediatamente dopo la loro  adozione,  gli  atti  di  cui  al  primo
periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini  di  impatto,  per
numero di  operatori  potenzialmente  coinvolti,  riconducibilita'  a
fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche  di
condotte illecite da parte delle  stazioni  appaltanti.  Resta  ferma
l'impugnabilita' delle  decisioni  e  degli  atti  assunti  dall'ANAC
innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per
l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo  e
degli atti amministrativi generali, si dota, nei  modi  previsti  dal
proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e
di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata  pubblicita',
anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in modo che
siano rispettati la  qualita'  della  regolazione  e  il  divieto  di
introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori  a
quelli minimi richiesti dalle  direttive  europee  e  dal  codice.  I
bandi-tipo, i capitolati-tipo  e  i  contratti-tipo  sono,  altresi',
pubblicati  sul  sito  istituzionale   dell'ANAC   e   dallo   stesso
scaricabili con modalita' tale da garantirne l'autenticita'. 
  3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC: 
  a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale,  di
lavori, servizi e  forniture  nei  settori  ordinari  e  nei  settori
speciali e sui contratti secretati o che esigono  particolari  misure
di  sicurezza,  nonche'  sui   contratti   esclusi   dall'ambito   di
applicazione del codice; nell'ambito dell'attivita' di vigilanza  nei
settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli altri  casi
previsti dal codice puo' irrogare per le  violazioni  accertate,  nel
rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981,  n.  689  e
secondo il proprio regolamento,  sanzioni  amministrative  pecuniarie
entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000.
La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l'eventuale  recidiva  sono
valutate ai fini della qualificazione delle  stazioni  appaltanti  ai
sensi dell'articolo 63; 
  b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici; 
  c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto,  fenomeni
particolarmente gravi di  inosservanza  o  di  applicazione  distorta
della normativa di settore; 
  d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti  in
relazione alla normativa vigente di settore; 
  e) predispone e invia al  Governo  e  al  Parlamento  la  relazione
annuale sull'attivita' svolta, prevista  dall'articolo  1,  comma  2,
della legge 6 novembre 2012,  n.  190,  evidenziando  le  disfunzioni
riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni; 
  f)  vigila  sul  sistema  di  qualificazione  degli  esecutori  dei
contratti  pubblici  di  lavori  ed  esercita  i   correlati   poteri
sanzionatori; 
  g) vigila sul  divieto  di  affidamento  dei  contratti  attraverso
procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e  opera  un  controllo
sulla corretta applicazione della  specifica  disciplina  derogatoria
prevista per i casi di somma urgenza e di protezione  civile  di  cui
all'articolo 140; 
  h) per affidamenti di particolare interesse,  svolge  attivita'  di
vigilanza collaborativa  attuata  previa  stipula  di  protocolli  di
intesa  con  le  stazioni  appaltanti  richiedenti,   finalizzata   a
sostenere   le   medesime   nella   predisposizione    degli    atti,
nell'attivita' di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase
di esecuzione del contratto;  il  persistente  mancato  rispetto,  da
parte delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di  intesa,
delle indicazioni dell'ANAC, qualora non adeguatamente  motivato,  e'
valutato  ai  fini  della  qualificazione  delle  medesime   stazioni
appaltanti ai sensi dell'articolo 63; 
  i)  per  favorire  l'economicita'  dei  contratti  pubblici  e   la
trasparenza delle condizioni di acquisto, elabora con  appositi  atti
di indirizzo, fatte salve le normative di settore, costi standard dei
lavori e prezzi di riferimento di  beni  e  servizi,  tra  quelli  di
maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della  pubblica
amministrazione; si  avvale  a  tal  fine,  sulla  base  di  apposite
convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti  del  Sistema
statistico nazionale, secondo le condizioni di  maggiore  efficienza,
ed eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati
esistenti presso altre amministrazioni  pubbliche  e  altri  soggetti
operanti nel settore dei contratti pubblici; 
  l) esercita le funzioni di cui all'articolo 63  in  relazione  alla
qualificazione delle stazioni appaltanti; 
  m) esercita le funzioni di cui all'articolo 23  e  contribuisce  al
coordinamento  della  digitalizzazione  del  sistema  dei   contratti
pubblici da parte della Cabina di regia. 
  4. L'ANAC gestisce il  sistema  di  qualificazione  delle  stazioni
appaltanti e delle centrali di committenza. 
  5. Nell'ambito dello svolgimento della  propria  attivita',  l'ANAC
puo' disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di  chiunque  ne
abbia interesse, avvalendosi eventualmente  della  collaborazione  di
altri organi dello Stato nonche' dell'ausilio del Corpo della Guardia
di finanza, che esegue le  verifiche  e  gli  accertamenti  richiesti
agendo con i poteri di indagine  a  esso  attribuiti  ai  fini  degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle  imposte
sui redditi. 
  6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',  l'ANAC  trasmette
gli atti e i propri  rilievi  agli  organi  di  controllo  e,  se  le
irregolarita' hanno rilevanza penale, alle competenti  Procure  della
Repubblica.  Qualora  accerti  che  dalla  esecuzione  dei  contratti
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico  erario,  gli  atti  e  i
rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e  alla  Procura
generale della Corte dei conti. 
  7. L'ANAC collabora con l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali  meritevoli  di
valutazione al fine dell'attribuzione del rating di  legalita'  delle
imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27. Il rating di legalita' concorre anche alla  determinazione  della
reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109. 
  8. Per le finalita' di cui al comma 2,  l'ANAC  utilizza  la  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23. 
  9.  Al  fine  di  consentire  l'adempimento   degli   obblighi   di
trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e 28, comma  1,  la
stazione appaltante o l'ente concedente invia senza indugio  i  dati,
secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con  proprio  provvedimento.
L'inadempimento dell'obbligo e' sanzionato ai sensi del comma 13. Per
un periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data  in  cui
il codice acquista efficacia, il RUP non e'  soggetto  alle  sanzioni
irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti  nei
confronti della Banca nazionale dei contratti  pubblici  nell'ipotesi
in cui, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione
di  appartenenza,  adempia  a  tutti  gli   oneri   informativi   con
contestuale autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e  47  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  relativa  all'adempimento
degli stessi. 
  10. E' istituito presso  la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di  lavori,
servizi  e  forniture.  Nel  casellario  sono  annotate,  secondo  le
modalita'  individuate  dall'ANAC,  con  proprio  provvedimento,   le
notizie, le informazioni e i dati relativi agli  operatori  economici
con riferimento alle iscrizioni previste  dall'articolo  94.  L'ANAC,
nel medesimo provvedimento, individua le  ulteriori  informazioni  da
iscrivere  nel  casellario,  ivi  comprese   quelle   rilevanti   per
l'attribuzione della reputazione  dell'impresa  di  cui  all'articolo
109, o per il conseguimento dell'attestazione  di  qualificazione  di
cui all'articolo  103,  nonche'  la  durata  delle  iscrizioni  e  la
modalita'  di  archiviazione  delle  stesse.  Nel  casellario  l'ANAC
iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati  ai  sensi
dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e f). 
  11. Presso  l'ANAC  opera  la  Camera  arbitrale  per  i  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture  di  cui  all'articolo
214. 
  12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  67,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24  novembre  1981,
n. 689, l'ANAC ha  il  potere  di  irrogare  sanzioni  amministrative
pecuniarie nei confronti dei  soggetti  che  rifiutano  od  omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire  i
documenti richiesti dalla stessa, e  nei  confronti  degli  operatori
economici  che  non  ottemperano  alla   richiesta   della   stazione
appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento,  entro  il
limite minimo di euro 500 e il limite  massimo  di  euro  5.000.  Nei
confronti dei soggetti che, a fronte della richiesta di  informazioni
o  di  esibizione  di  documenti  da  parte   dell'ANAC,   forniscono
informazioni o esibiscono documenti non veritieri  o  che  forniscono
alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o  agli  organismi
di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso  dei
requisiti di qualificazione, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie entro il limite minimo di  euro  500  e  il
limite massimo di  euro  10.000,  fatta  salva  l'eventuale  sanzione
penale. Con propri atti l'ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori
di sua competenza. 
  14. Le somme derivanti dal  pagamento  delle  sanzioni  di  cui  al
presente articolo restano nella disponibilita' dell'ANAC  nei  limiti
del 50 per  cento  e  sono  utilizzabili  per  le  proprie  attivita'
istituzionali.  Le  restanti  somme  sono  versate  all'entrata   del
bilancio  dello  Stato.  Le  sanzioni  sono   pubblicate   nel   sito
istituzionale dell'ANAC specificando l'importo e i destinatari. 
  15. Presso l'ANAC, nell'ambito dell'Anagrafe unica  delle  stazioni
appaltanti, e' istituito l'elenco dei soggetti aggregatori. 
  16. Per  garantire  la  consultazione  immediata  e  suddivisa  per
materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati  dall'ANAC
comunque denominati, l'ANAC pubblica  i  suddetti  provvedimenti  con
modalita' tali da rendere immediatamente  accessibile  alle  stazioni
appaltanti e agli operatori economici  la  disciplina  applicabile  a
ciascun procedimento. 
 
          Note all'articolo 222 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio  del   settore   dei   contratti   pubblici,   per
          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici): 
                «Art  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
                2. La Commissione per la valutazione, la  trasparenza
          e l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominata
          "Commissione",    opera    quale    Autorita'     nazionale
          anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
          In particolare, la Commissione: 
                  a) collabora con i paritetici organismi  stranieri,
          con   le   organizzazioni   regionali   ed   internazionali
          competenti; 
                  b) adotta  il  Piano  nazionale  anticorruzione  ai
          sensi del comma 2-bis; 
                  c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
          individua  gli  interventi  che  ne  possono  favorire   la
          prevenzione e il contrasto; 
                  d)  esprime  parere  obbligatorio  sugli  atti   di
          direttiva e  di  indirizzo,  nonche'  sulle  circolari  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  in  materia  di  conformita'  di  atti   e
          comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
          di comportamento e ai contratti, collettivi e  individuali,
          regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
                  e)  esprime  pareri  facoltativi  in   materia   di
          autorizzazioni,  di  cui  all'articolo   53   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, allo svolgimento  di  incarichi  esterni  da
          parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
          pubblici    nazionali,    con    particolare    riferimento
          all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
          lettera l), del presente articolo; 
                  f)   esercita   la   vigilanza   e   il   controllo
          sull'effettiva applicazione e sull'efficacia  delle  misure
          adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
          4 e 5 del presente articolo e  sul  rispetto  delle  regole
          sulla trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste
          dai commi da 15 a 36 del presente articolo  e  dalle  altre
          disposizioni vigenti; 
                  f-bis); 
                  g)  riferisce  al   Parlamento,   presentando   una
          relazione  entro  il   31   dicembre   di   ciascun   anno,
          sull'attivita'   di   contrasto    della    corruzione    e
          dell'illegalita'   nella   pubblica    amministrazione    e
          sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 
                (Omissis)». 
              - Si riporta  l'articolo  5-ter  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27  (Disposizioni  urgenti  per  la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'): 
                «Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese). - 1.
          Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici  nei
          comportamenti  aziendali,   all'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del  mercato  e'  attribuito  il  compito  di
          segnalare al Parlamento le modifiche  normative  necessarie
          al perseguimento del sopraindicato scopo anche in  rapporto
          alla tutela  dei  consumatori,  nonche'  di  procedere,  in
          raccordo con i Ministeri della  giustizia  e  dell'interno,
          alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte,
          di un rating di  legalita'  per  le  imprese  operanti  nel
          territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di
          due milioni di euro, riferito alla  singola  impresa  o  al
          gruppo di appartenenza, secondo i criteri  e  le  modalita'
          stabilite da un regolamento  dell'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato da emanare entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono
          essere  chieste   informazioni   a   tutte   le   pubbliche
          amministrazioni. Del rating attribuito si  tiene  conto  in
          sede  di  concessione  di  finanziamenti  da  parte   delle
          pubbliche amministrazioni, nonche' in sede  di  accesso  al
          credito  bancario,  secondo  le  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del
          Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener
          conto del rating attribuito  in  sede  di  concessione  dei
          finanziamenti alle imprese sono tenuti a  trasmettere  alla
          Banca d'Italia  una  dettagliata  relazione  sulle  ragioni
          della decisione assunta.». 
              - Si riportano gli articoli 46 e 47,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa (Testo A): 
                «Art.   46   ((R)   Dichiarazioni   sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
                «Art. 47 ((R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R) 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  67,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2006): 
                «Art. 1. (Omissis). 
                67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
          cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e  finanziaria,
          ai fini della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio
          funzionamento di cui  al  comma  65  determina  annualmente
          l'ammontare  delle  contribuzioni  ad   essa   dovute   dai
          soggetti,  pubblici  e   privati,   sottoposti   alla   sua
          vigilanza, nonche' le relative  modalita'  di  riscossione,
          ivi compreso l'obbligo  di  versamento  del  contributo  da
          parte  degli  operatori  economici  quale   condizione   di
          ammissibilita'  dell'offerta  nell'ambito  delle  procedure
          finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In  sede
          di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
          deve, comunque, superare  lo  0,25  per  cento  del  valore
          complessivo del mercato di competenza. L'Autorita'  per  la
          vigilanza sui lavori pubblici puo',  altresi',  individuare
          quali servizi siano erogabili  a  titolo  oneroso,  secondo
          tariffe determinate sulla  base  del  costo  effettivo  dei
          servizi stessi. I contributi  e  le  tariffe  previste  dal
          presente comma sono predeterminati  e  pubblici.  Eventuali
          variazioni   delle   modalita'   e   della   misura   della
          contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite  massimo
          dello 0,4 per cento del valore complessivo del  mercato  di
          competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi
          del comma 65. In via transitoria, per  l'anno  2006,  nelle
          more  dell'attivazione  delle  modalita'  di  finanziamento
          previste  dal   presente   comma,   le   risorse   per   il
          funzionamento dell'Autorita' per la  vigilanza  sui  lavori
          pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con  il
          contributo  di  3,5  milioni  di  euro,  che  il   predetto
          organismo provvedera' a versare  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato entro il 31 dicembre 2006. 
                (Omissis)».