Articolo 223. 
 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di
                              missione. 
 
  1. Nell'ambito delle funzioni di  cui  al  decreto  legislativo  30
luglio  1999,  n.  300,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti promuove le attivita' tecniche e amministrative  occorrenti
per  l'adeguata  e  sollecita  progettazione  e  approvazione   delle
infrastrutture ed effettua, con la  collaborazione  delle  regioni  o
province autonome interessate, le attivita'  di  supporto  necessarie
per  la  vigilanza,  da  parte   dell'autorita'   competente,   sulla
realizzazione delle infrastrutture. 
  2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti impronta la propria attivita' al
principio di leale  collaborazione  con  le  regioni  e  le  province
autonome e con gli enti locali interessati  e  acquisisce,  nei  casi
indicati dalla legge, la  previa  intesa  delle  regioni  o  province
autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, in particolare: 
  a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province  autonome
e degli altri enti aggiudicatori; 
  b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o
province  autonome,   al   fine   del   congiunto   coordinamento   e
realizzazione delle infrastrutture; 
  c)  promuove  la  redazione  dei  progetti  di  fattibilita'  delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche  attraverso
eventuali intese o accordi procedimentali  tra  i  soggetti  comunque
interessati; 
  d) provvede, eventualmente in collaborazione  con  le  regioni,  le
province autonome e gli altri enti interessati con  oneri  a  proprio
carico, alle attivita' di supporto al CIPESS per la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39; 
  e)  ove  necessario,  collabora  alle  attivita'   delle   stazioni
appaltanti e degli enti concedenti  o  degli  enti  interessati  alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto; 
  f) cura l'istruttoria sui progetti di  fattibilita'  e  definitivi,
anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS
in caso  di  infrastrutture  e  di  insediamenti  prioritari  per  lo
sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso  le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per le  opere
di competenza dello Stato, il  parere  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, o di altri  organi  o  commissioni  consultive,  ove
richiesto  dalle  norme  vigenti,  e'  acquisito  sul   progetto   di
fattibilita' tecnico-economica; 
  g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico  dei  fondi  di  cui
all'articolo 39, le risorse finanziarie integrative  necessarie  alle
attivita' progettuali; in caso di infrastrutture  e  di  insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, propone,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  al  CIPESS
l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei  fondi,  delle
risorse finanziarie integrative necessarie alla  realizzazione  delle
infrastrutture,  contestualmente  all'approvazione  del  progetto  di
fattibilita'   tecnico-economica   e   nei   limiti   delle   risorse
disponibili, dando priorita' al completamento delle opere incompiute; 
  h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso  sopralluoghi
tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo  accesso
agli stessi; a tal fine puo' avvalersi,  ove  necessario,  del  Corpo
della Guardia di finanza,  mediante  la  sottoscrizione  di  appositi
protocolli di intesa e del Servizio  per  l'Alta  sorveglianza  sulle
grandi opere istituito con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2004. 
  3. Per le  attivita'  di  indirizzo  e  pianificazione  strategica,
ricerca, supporto e alta  consulenza,  valutazione,  revisione  della
progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'  avvalersi  di
una struttura tecnica di missione composta da dipendenti  nei  limiti
dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche  amministrazioni,
da  tecnici   individuati   dalle   regioni   o   province   autonome
territorialmente  coinvolte,  nonche',  sulla   base   di   specifici
incarichi professionali o rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, da progettisti ed  esperti  nella  gestione  di  lavori
pubblici e  privati  e  di  procedure  amministrative.  La  struttura
tecnica di missione e'  istituita  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  La  struttura   puo',   altresi',
avvalersi di personale di alta specializzazione  e  professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo  determinato  di  durata  non
superiore al quinquennio rinnovabile  per  una  sola  volta,  nonche'
quali advisor,  di  universita'  statali  e  non  statali  legalmente
riconosciute, di enti di ricerca e di  societa'  specializzate  nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.  La  struttura
svolge, altresi', le funzioni del Nucleo di  valutazione  e  verifica
degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge  17
maggio 1999, n. 144 e dall'articolo  7  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228. 
  4. Per  agevolare,  sin  dall'inizio  della  fase  istruttoria,  la
realizzazione  di  infrastrutture  e  insediamenti   prioritari,   il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri
competenti, nonche' i Presidenti delle regioni  o  province  autonome
interessate, propone al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  la
nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento  delle
opere e provvedono alle opportune  azioni  di  indirizzo  e  supporto
promuovendo  anche  attivita'  di  prevenzione  dell'insorgenza   dei
conflitti e dei contenziosi,  anche  con  riferimento  alle  esigenze
delle comunita' locali, nonche' le occorrenti intese tra  i  soggetti
pubblici e  privati  interessati.  Nell'espletamento  delle  suddette
attivita', e nel caso di particolare complessita'  delle  stesse,  il
commissario   straordinario   puo'   essere    affiancato    da    un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei  ministri,
su  proposta  dei  Presidenti  delle  regioni  o  province   autonome
territorialmente coinvolte,  con  oneri  a  carico  delle  regioni  o
province autonome proponenti ovvero a valere sulle risorse di cui  al
comma  8.  Per  le  opere  non  aventi  carattere  interregionale   o
internazionale, la proposta di nomina del  commissario  straordinario
e' formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma o l'ente
territoriale interessati. 
  5. Gli oneri  per  il  funzionamento  della  struttura  tecnica  di
missione di cui al  comma  3  trovano  copertura  sui  fondi  di  cui
all'articolo 1, comma 238, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
nonche'  sulle  risorse  assegnate  annualmente  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999. 
  6. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri
competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei  soggetti
aggiudicatori  regionali,  i  presidenti  delle  regioni  o  province
autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari
ad adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo  13  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n.  135,  in  sostituzione  dei  soggetti
competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura  necessari
alla   sollecita   progettazione,    istruttoria,    affidamento    e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 
  7.  I  commissari  straordinari  agiscono  in   autonomia   e   con
l'obiettivo  di  garantire  l'interesse  pubblico  e  riferiscono  al
Presidente del Consiglio, al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e al CIPESS in ordine alle problematiche riscontrate e alle
iniziative assunte  e  operano  secondo  le  direttive  dai  medesimi
impartite e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, e, ove esistenti, della struttura tecnica  di  missione  e
degli  advisor,  acquisendo,  per  il  tramite  degli  stessi,   ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a  norma
del  comma  8,  i  commissari  straordinari  e  i  sub-commissari  si
avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture  regionali  e  possono  avvalersi  del  supporto  e   della
collaborazione dei soggetti terzi. 
  8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  nomina
del  commissario  straordinario  individua  il  compenso  e  i  costi
pertinenti alle  attivita'  da  svolgere  dallo  stesso,  nonche'  le
modalita' di corresponsione degli stessi a valere sulle  risorse  del
quadro economico  di  ciascun  intervento,  nei  limiti  delle  somme
stanziate per tale finalita'. 
  9.  Ai  commissari  nominati  ai   sensi   dell'articolo   20   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi  da
4 a 8. 
  10. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  assicura,
anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti  Pubblici,  il
supporto  e  l'assistenza  necessari  alle  stazioni  appaltanti  per
l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nell'ambito
delle attivita' che queste esercitano ai sensi del codice. 
 
          Note all'articolo 223 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 203 del 30 agosto 1999, Supplemento ordinario. 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 17  maggio  1999,
          n. 144  (Misure  in  materia  di  investimenti,  delega  al
          Governo per il riordino degli incentivi  all'occupazione  e
          della   normativa   che   disciplina    l'INAIL,    nonche'
          disposizioni per il riordino degli enti previdenziali): 
                «Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare  e
          dare  maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo   di
          programmazione   delle   politiche    di    sviluppo,    le
          amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri nuclei di valutazione e verifica degli  investimenti
          pubblici che, in raccordo fra  loro  e  con  il  Nucleo  di
          valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, garantiscono il supporto tecnico nelle  fasi  di
          programmazione,  valutazione,  attuazione  e  verifica   di
          piani, programmi  e  politiche  di  intervento  promossi  e
          attuati da  ogni  singola  amministrazione.  E'  assicurata
          l'integrazione dei nuclei di valutazione e  verifica  degli
          investimenti pubblici con il Sistema statistico  nazionale,
          secondo  quanto  previsto  dall'articolo  6   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
                2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma
          1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni,  in
          collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  ed
          esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed
          operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a
          forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare
          riferimento per: 
                  a) l'assistenza e il supporto tecnico per  le  fasi
          di programmazione, formulazione e valutazione di  documenti
          di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di
          qualita' ambientale  e  di  sostenibilita'  dello  sviluppo
          ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica
          degli investimenti pubblici; 
                  b) la gestione del Sistema di monitoraggio  di  cui
          al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici  di
          statistica delle rispettive amministrazioni; 
                  c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
          tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei
          programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,
          con riferimento alle fasi di  programmazione,  valutazione,
          monitoraggio e verifica. 
                3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
          valutazione e verifica di  cui  al  comma  1  sono  attuate
          autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,
          organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni
          tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche
          sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un
          programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse
          attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei. 
                4. Entro due mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentita  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono   indicate   le
          caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di  cui  al
          presente articolo, ivi compresa la  spettanza  di  compensi
          agli   eventuali   componenti   estranei   alla    pubblica
          amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3. 
                5. E' istituito presso il Comitato  interministeriale
          per la  programmazione  economica  (CIPE)  il  «Sistema  di
          monitoraggio degli investimenti  pubblici»  (MIP),  con  il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con
          particolare riferimento ai  programmi  cofinanziati  con  i
          fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di
          monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale
          attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di
          investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale,
          finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
          dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema
          informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli
          investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed
          emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                6. Il  Sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da essere  funzionale  al  progetto  "Rete  unitaria  della
          pubblica  amministrazione",  di  cui  alla  direttiva   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  5  settembre  1995,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia
          nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto   1995,    n.    341,    alla    sezione    centrale
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione  alle
          rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali
          e regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al
          Parlamento. 
                7. Per le finalita' di cui al presente articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. Una quota del fondo pari  a  900.000  euro  annui,  a
          decorrere dall'anno 2021,  e'  assegnata  al  finanziamento
          delle attivita' di cui al comma 5. 
                8. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10
          miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
                9. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  CIPE,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  e  previo  parere  delle  competenti   Commissioni
          parlamentari permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai
          quali dovranno attenersi le regioni e le province  autonome
          al fine di suddividere il rispettivo territorio in  Sistemi
          locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti
          economico-produttivi sulla base di  una  metodologia  e  di
          indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT), che ne curera'  anche  l'aggiornamento  periodico.
          Tali  indicatori   considereranno   fenomeni   demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione
          orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della
          programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali.». 
              - Si riporta l'articolo 7 del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'articolo  30,  comma
          9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n.
          196, in materia di valutazione degli investimenti  relativi
          ad opere pubbliche): 
                «Art. 7 (Organismi indipendenti di valutazione). - 1.
          I Ministeri individuano gli  organismi  responsabili  delle
          attivita' di valutazione di cui  al  presente  decreto,  di
          seguito "Organismi", nei Nuclei di valutazione  e  verifica
          degli investimenti pubblici di  cui  all'articolo  1  della
          legge 17 maggio 1999, n. 144. 
                2. Al fine di un efficace svolgimento delle attivita'
          di valutazione, i Ministeri assicurano l'indipendenza degli
          Organismi nell'esercizio delle funzioni valutative cui essi
          sono preposti e mettono a  disposizione  ogni  informazione
          utile all'elaborazione delle analisi valutative, inclusi  i
          dati derivanti dai diversi sistemi  di  monitoraggio  delle
          opere, comprese quelle realizzate da altre  amministrazioni
          o imprese pubbliche, in coerenza con quanto disposto con  i
          decreti legislativi di attuazione dell'articolo  30,  comma
          9, lettere e), f) e g), della legge 31  dicembre  2009,  n.
          196. 
                3. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo,
          entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di cui all'articolo 1, comma  4,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, e'  integrato  con  la  previsione  di
          criteri di designazione e di  modalita'  di  selezione  dei
          componenti   degli   Organismi    che    ne    garantiscano
          l'indipendenza  e  la  professionalita'.  Qualora   occorra
          integrare le professionalita' degli Organismi,  si  ricorre
          prioritariamente a valutatori interni ad altre strutture di
          valutazione esistenti nelle amministrazioni,  limitando  il
          ricorso a  competenze  esterne  ai  casi  in  cui  manchino
          adeguate professionalita' e per valutazioni particolarmente
          complesse. 
                4. Per la valutazione di  interventi  particolarmente
          complessi e che richiedono professionalita' e competenze di
          natura multisettoriale, gli Organismi possono attivare  tra
          loro   opportune   collaborazioni   e    condivisioni    di
          metodologie, anche in raccordo con il Sistema Nazionale  di
          Valutazione,  istituito  dal  Quadro  strategico  nazionale
          2007-2013. I Ministeri possono, in ogni caso,  chiedere  il
          supporto,    previ    accordi    organizzativi    tra    le
          amministrazioni interessate, anche ai fini di esclusione di
          eventuali  cause  di  incompatibilita',   del   Nucleo   di
          valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici   e
          dell'Unita' tecnica finanza di progetto istituiti presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
                5. Il supporto metodologico per lo svolgimento  delle
          funzioni di valutazione, ivi inclusa la predisposizione  di
          linee guida e documenti metodologici previsti nel  presente
          decreto, e' assicurato dal Nucleo di valutazione e verifica
          degli  investimenti  pubblici  del  Dipartimento   per   lo
          sviluppo  e  la  coesione  economica  del  Ministero  dello
          sviluppo economico, in raccordo con il Sistema Nazionale di
          Valutazione, anche al fine di garantire la condivisione dei
          prodotti e degli strumenti, nonche' la loro  armonizzazione
          con i metodi e i criteri di  valutazione  utilizzati  nella
          politica regionale, nazionale e comunitaria. 
                6.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
          politica  economica,  nel  rispetto  delle  responsabilita'
          autonome di valutazione proprie di ogni Ministero: 
                  a) verifica, ai fini dell'esame da parte del  CIPE,
          la corretta predisposizione dei Documenti e delle relazioni
          annuali di cui all'articolo 2, comma 6, nonche' il rispetto
          delle  indicazioni  contenute  nelle  linee  guida  di  cui
          all'articolo 8,  eventualmente  formulando  osservazioni  e
          rilievi; 
                  b)  predispone  una   relazione   triennale   sulla
          valutazione  degli   investimenti   in   opere   pubbliche,
          elaborata anche sulla  base  delle  relazioni  annuali,  da
          trasmettere al Parlamento; 
                  c) cura l'istruttoria propedeutica all'adozione  da
          parte del CIPE della delibera di riparto delle risorse  del
          Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge 17
          maggio 1999, n. 144. 
                7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
          6, il Dipartimento puo' avvalersi di personale in posizione
          di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17,  comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 238,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2005): 
                «Art. 1 (Omissis). 
                238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro  il  31  gennaio  2005,  e'
          stabilito un incremento delle tariffe  applicabili  per  le
          operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo
          18 della legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  in  modo  da
          assicurare, su base  annua,  maggiori  entrate  pari  a  24
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
          predette maggiori entrate, pari  ad  euro  20  milioni  per
          l'anno 2005, e ad euro 12  milioni  a  decorrere  dall'anno
          2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
          oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e  5,  del  decreto
          legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  La  riassegnazione  di
          cui al precedente periodo e' limitata all'importo  di  euro
          6.120.000 per l'anno 2013, all'importo  di  euro  9.278.000
          per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000  per  l'anno
          2015, all'importo  di  euro  10.215.000  per  l'anno  2016,
          all'importo di 11,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e
          all'importo di 5.809.900 euro per l'anno 2020,  all'importo
          di  7.309.900  euro  per  l'anno  2021  ,  all'importo   di
          10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900  euro
          annui a decorrere dall'anno 2023. 
                (Omissis)». 
              - La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          118 del 22 maggio 1999, Supplemento ordinario. n. 99. 
              - Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge  25  marzo
          1997,   n.   67   (Disposizioni   urgenti   per    favorire
          l'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          23 maggio 1997, n. 135: 
                «Art.  13  (Commissari  straordinari   e   interventi
          sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono individuate le opere ed i lavori, ai  quali  lo  Stato
          contribuisce,  anche  indirettamente  o  con   apporto   di
          capitale, in tutto  o  in  parte  ovvero  cofinanziati  con
          risorse  dell'Unione  europea,   di   rilevante   interesse
          nazionale per le implicazioni occupazionali ed  i  connessi
          riflessi sociali,  gia'  appaltati  o  affidati  a  general
          contractor in concessione  o  comunque  ricompresi  in  una
          convenzione quadro oggetto di  precedente  gara  e  la  cui
          esecuzione, pur potendo  iniziare  o  proseguire,  non  sia
          iniziata  o,  se   iniziata,   risulti   anche   in   parte
          temporaneamente comunque sospesa. Con  i  medesimi  decreti
          del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono
          nominati uno o piu' commissari straordinari. 
                2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
          della pubblicazione dell'elenco  di  cui  al  comma  1,  le
          amministrazioni competenti adottano i provvedimenti,  anche
          di  natura  sostitutiva,  necessari  perche'   l'esecuzione
          dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio,  salvi  gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 
                3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
          opere di cui al comma 1, ove  non  ancora  intervenuta,  e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 
                4. Decorso infruttuosamente  il  termine  di  cui  al
          comma 2, il commissario straordinario di  cui  al  comma  1
          provvede  in   sostituzione   degli   organi   ordinari   o
          straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso
          di  competenza  regionale,  provinciale   o   comunale,   i
          provvedimenti  necessari  ad   assicurare   la   tempestiva
          esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al
          presidente della regione  o  della  provincia,  al  sindaco
          della citta' o del comune, nel cui ambito  territoriale  e'
          prevista, od in corso, anche se  in  parte  temporaneamente
          sospesa, la realizzazione  delle  opere  e  dei  lavori,  i
          quali,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione,  possono
          disporne la sospensione,  anche  provvedendo  diversamente;
          trascorso tale termine  e  in  assenza  di  sospensione,  i
          provvedimenti del commissario sono esecutivi. 
                4-bis. Per l'attuazione degli interventi  di  cui  ai
          precedenti commi i commissari  straordinari  provvedono  in
          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
          della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti  di
          lavori, servizi e forniture, della normativa in materia  di
          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
          storico, artistico  e  monumentale,  nonche'  dei  principi
          generali dell'ordinamento. 
                4-ter. I provvedimenti emanati in deroga  alle  leggi
          vigenti devono  contenere  l'indicazione  delle  principali
          norme cui si intende derogare e devono essere motivati. 
                4-quater. Il commissario straordinario,  al  fine  di
          consentire  il   pronto   avvio   o   la   pronta   ripresa
          dell'esecuzione  dell'opera  commissariata,   puo'   essere
          abilitato ad assumere direttamente le funzioni di  stazione
          appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n.  109,
          e successive modificazioni ed integrazioni. 
                5. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  puo'  disporre,  in   luogo   della
          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
          l'utilizzazione delle somme non impegnabili  nell'esercizio
          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
          realizzazione  degli  adeguamenti  previsti   dal   decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni, negli edifici demaniali o in  uso  a  uffici
          pubblici. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30. 
                6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
          servizio tecnico di cui  all'articolo  5,  comma  3,  della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
          anche allo scopo di  provvedere  alla  pronta  ricognizione
          delle opere per le quali  sussistano  cause  ostative  alla
          regolare  esecuzione,  il  Ministro  dei  lavori   pubblici
          provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,  alla
          copertura, mediante  concorso  per  esami,  di  venticinque
          posti  con  qualifica   di   dirigente,   di   cui   cinque
          amministrativi e venti tecnici, a valere  sulle  unita'  di
          cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio  1994,
          n. 109. 
                7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
          l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a  decorrere  dal
          1998, si provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento
          iscritto al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo  utilizzando
          quanto a lire  1  miliardo  per  il  1997  l'accantonamento
          relativo al Ministero  del  tesoro  e  quanto  a  lire  2,5
          miliardi   per   ciascuno   degli   anni   1998   e    1999
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri. 
                7-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, successivo al decreto di cui al comma 1,  saranno
          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi
          spettanti ai commissari straordinari  di  cui  al  medesimo
          comma  1.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte
          utilizzando i fondi  stanziati  per  le  opere  di  cui  al
          predetto comma 1.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  20  del  decreto-legge   29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno
          a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
          in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
                «Art. 20 (Norme straordinarie per  la  velocizzazione
          delle procedure esecutive di  progetti  facenti  parte  del
          quadro  strategico  nazionale  e  simmetrica  modifica  del
          relativo regime di contenzioso  amministrativo).  -  1.  In
          considerazione  delle  particolari   ragioni   di   urgenza
          connesse      con      la      contingente       situazione
          economico-finanziaria del Paese ed al fine di  sostenere  e
          assistere  la  spesa  per  investimenti,  compresi   quelli
          necessari per la  messa  in  sicurezza  delle  scuole,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro competente per  materia  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati  gli  investimenti   pubblici   di   competenza
          statale, ivi  inclusi  quelli  di  pubblica  utilita',  con
          particolare   riferimento   agli   interventi   programmati
          nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale  programmazione
          nazionale, ritenuti prioritari per  lo  sviluppo  economico
          del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
          i connessi riflessi sociali,  nel  rispetto  degli  impegni
          assunti a livello internazionale.  Il  decreto  di  cui  al
          presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
          dello  sviluppo  economico   quando   riguardi   interventi
          programmati    nei    settori    dell'energia    e    delle
          telecomunicazioni. Per quanto riguarda  gli  interventi  di
          competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
          della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
                2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano
          i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento
          e il quadro finanziario  dello  stesso.  Sul  rispetto  dei
          suddetti tempi vigilano commissari  straordinari  delegati,
          nominati con i medesimi provvedimenti. 
                3. Il commissario  nominato  ai  sensi  del  comma  2
          monitora  l'adozione  degli  atti   e   dei   provvedimenti
          necessari  per   l'esecuzione   dell'investimento;   vigila
          sull'espletamento delle procedure realizzative e su  quelle
          autorizzative, sulla stipula dei  contratti  e  sulla  cura
          delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
          risorse disponibili assegnate a tale  fine.  Esercita  ogni
          potere di impulso, attraverso il piu' ampio  coinvolgimento
          degli enti e dei  soggetti  coinvolti,  per  assicurare  il
          coordinamento degli stessi ed il rispetto dei  tempi.  Puo'
          chiedere agli  enti  coinvolti  ogni  documento  utile  per
          l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
          non  sia  possibile  rispettare  i  tempi   stabiliti   dal
          cronoprogramma, il commissario comunica  senza  indugio  le
          circostanze del ritardo al Ministro competente,  ovvero  al
          Presidente della Giunta regionale  o  ai  Presidenti  delle
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano.   Qualora
          sopravvengano circostanze che impediscano la  realizzazione
          totale  o  parziale   dell'investimento,   il   commissario
          straordinario  delegato  propone  al  Ministro   competente
          ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
          delle province autonome di Trento e di  Bolzano  la  revoca
          dell'assegnazione delle risorse. 
                4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al  comma
          3, il commissario ha, sin dal  momento  della  nomina,  con
          riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad  ogni  atto
          necessario  per  la  sua  esecuzione,   i   poteri,   anche
          sostitutivi,  degli  organi  ordinari  o  straordinari.  Il
          commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
          e  nel  rispetto  comunque  della   normativa   comunitaria
          sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi  e
          forniture, nonche' dei principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto  disposto
          dall' articolo 8, comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133; i  decreti  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo contengono l'indicazione delle principali
          norme cui si intende derogare. 
                5.   Il   commissario,   se   alle   dipendenze    di
          un'amministrazione  pubblica  statale,  dalla  data   della
          nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
          e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa  vigente,
          fermo restando quanto previsto dal  comma  9  del  presente
          articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al  rientro
          dal fuori ruolo, al dipendente  di  cui  al  primo  periodo
          viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza  di
          disponibilita'    di    posti,    il    dipendente    viene
          temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria,  da
          riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
          relativi  oneri  sono   compensati   mediante   contestuale
          indisponibilita'  di  un  numero  di   posti   dirigenziali
          equivalenti dal  punto  di  vista  finanziario,  idonei  ad
          assicurare il rispetto del limite di  spesa  sostenuto  per
          tali finalita' a legislazione vigente. Per  lo  svolgimento
          dei compiti di cui al  presente  articolo,  il  commissario
          puo'   avvalersi   degli   uffici   delle   amministrazioni
          interessate e del soggetto competente in via ordinaria  per
          la realizzazione dell'intervento. 
                6. In ogni  caso,  i  provvedimenti  e  le  ordinanze
          emesse dal commissario non possono comportare  oneri  privi
          di copertura finanziaria  in  violazione  dell'articolo  81
          della Costituzione e determinare effetti  peggiorativi  sui
          saldi di finanza pubblica, in contrasto con  gli  obiettivi
          correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea. 
                7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
          coordinamento e la vigilanza  sui  commissari  al  Ministro
          competente per materia che esplica  le  attivita'  delegate
          avvalendosi delle  strutture  ministeriali  vigenti,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.
          Per gli interventi di competenza  regionale  il  Presidente
          della Giunta Regionale individua  la  competente  struttura
          regionale. Le strutture di cui al presente comma  segnalano
          alla  Corte  dei  Conti  ogni  ritardo  riscontrato   nella
          realizzazione  dell'investimento,  ai  fini  dell'eventuale
          esercizio   dell'azione   di   responsabilita'    di    cui
          all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
                8. - 8-bis. 
                9. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente  per  materia
          in relazione alla tipologia degli interventi,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi
          spettanti ai commissari straordinari  delegati  di  cui  al
          comma  2.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte
          nell'ambito delle risorse assegnate  per  la  realizzazione
          dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
          quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
          non   siano   rispettati   i   termini   per   l'esecuzione
          dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
          si  provvede  con  decreti  del  Presidente  della   Giunta
          Regionale. 
                10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
          insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
          si applica quanto specificamente previsto dalla  Parte  II,
          Titolo III, Capo IV,  del  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Nella  progettazione
          esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
          e  insediamenti   produttivi   strategici   di   preminente
          interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
          IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  163
          del 2006, approvati prima della data di entrata  in  vigore
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  2004,
          n.  142,  si   applicano   i   limiti   acustici   previsti
          nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
          11, comma  2,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 142 del 2004. 
                10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          1994, n. 383, e' sostituito dal seguente: 
                  "4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
          decisione  sia  adottata  dalla  conferenza   di   servizi,
          sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa,  i  pareri,
          le  concessioni,  anche  edilizie,  le  autorizzazioni,  le
          approvazioni, i nulla osta, previsti  da  leggi  statali  e
          regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso  il
          proprio dissenso nell'ambito della conferenza  di  servizi,
          l'amministrazione  statale  procedente,  d'intesa  con   la
          regione  interessata,  valutate  le  specifiche  risultanze
          della conferenza di servizi e tenuto conto delle  posizioni
          prevalenti espresse  in  detta  sede,  assume  comunque  la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione   dell'opera.   Nel   caso   in    cui    la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione dell'opera  non  si  realizzi  a  causa  del
          dissenso  espresso  da   un'amministrazione   dello   Stato
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita' ovvero dalla regione  interessata,  si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  81,  quarto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616". 
                10-ter.  Al  fine  della  sollecita  progettazione  e
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          produttivi di cui al comma 10 del  presente  articolo,  per
          l'attivita' della struttura tecnica  di  missione  prevista
          dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del  citato  codice
          di  cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,   e'
          autorizzata l'ulteriore spesa di  1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari  a
          1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e  2010,  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
          40, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni. 
                10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
          opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
          per   gli   investimenti   (BEI),   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
          di  collaborazione   con   la   BEI   stessa.   L'area   di
          collaborazione con la  BEI  riguarda  prioritariamente  gli
          interventi    relativi    alle    opere    infrastrutturali
          identificate  nel  primo  programma  delle   infrastrutture
          strategiche, approvato dal Comitato  interministeriale  per
          la programmazione economica con  delibera  n.  121  del  21
          dicembre 2001, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo  2002,  e  finanziato
          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,  ovvero  identificate
          nella direttiva 2004/54/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
          di  sicurezza  per  le   gallerie   della   rete   stradale
          transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo  IV,
          del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163  del
          2006,  nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle   specifiche
          necessari per l'ammissibilita' al  finanziamento  da  parte
          della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
          e' tenuta statutariamente ad attenersi. 
                10-quinquies. Ai fini di cui al comma  10-quater,  il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  comunica
          ogni anno alla  BEI  una  lista  di  progetti,  tra  quelli
          individuati     dal     Documento     di     programmazione
          economico-finanziaria ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,
          della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e   successive
          modificazioni, suscettibili  di  poter  beneficiare  di  un
          finanziamento da parte della BEI stessa. 
                10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di  contributi
          pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto  dall'
          articolo 4, commi 177 e 177-bis, della  legge  24  dicembre
          2003,  n.  350,   e   successive   modificazioni,   possono
          richiedere il finanziamento da parte  della  Banca  europea
          per gli investimenti, direttamente o  tramite  intermediari
          bancari a cui fornisca la relativa  provvista,  secondo  le
          forme  documentali  e  contrattuali  che  la  Banca  stessa
          utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo. 
                10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 185, comma 1, dopo la  lettera  c),
          e' aggiunta la seguente: 
                    «c-bis)  il  suolo  non   contaminato   e   altro
          materiale  allo   stato   naturale   escavato   nel   corso
          dell'attivita'  di  costruzione,  ove  sia  certo  che   il
          materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato
          naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato»; 
                  b) all'articolo 186,  comma  1,  sono  premesse  le
          seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
          185,».