Articolo 224. 
 
                       Disposizioni ulteriori. 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219  si  applicano
anche ai collegi gia' costituiti ed operanti alla data di entrata  in
vigore del codice. 
  2. Dalla data in cui il codice acquista efficacia al  decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione,
gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui  agli
articoli  247  e  249  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  si
applicano le disposizioni del Libro  II,  Parte  I,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge 21 giugno 2022, n. 78.»; 
  b) l'articolo 2-bis e' abrogato; 
  c) all'articolo 8, comma 1, alinea, le parole: "«e fino  alla  data
del 30 giugno 2023»" sono soppresse. 
  3. All'articolo 107, comma 3, lettera a),  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «la  commissione   giudicatrice,   nel   caso   di
aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee
con il criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,  puo'
essere presieduta dal responsabile unico del procedimento;». 
  4. L'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 37 -  (Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. Fermo  restando  quanto
previsto  dall'articolo  9-bis  e  fermi  restando  gli  obblighi  di
pubblicita'  legale,  le  pubbliche  amministrazioni  e  le  stazioni
appaltanti pubblicano i dati, gli  atti  e  le  informazioni  secondo
quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei  contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo di attuazione  della  legge  21  giugno
2022, n. 78. 
  2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di  pubblicazione  di
cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio  dei  medesimi
dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e
alla  banca   dati   delle   amministrazioni   pubbliche   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,
limitatamente alla parte lavori.». 
  5. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, le parole: «all'articolo 21 del decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'articolo  37  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  di
attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78». 
  6. All'articolo 95, comma 5, del codice della crisi  di  impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, le parole: «purche' non rivesta la qualita' di mandataria e» sono
soppresse. 
  7. Gli organi  costituzionali  adeguano  i  propri  ordinamenti  ai
principi e criteri  di  cui  al  presente  codice  nell'ambito  della
propria  autonomia  organizzativa  e  delle   prerogative   ad   essi
costituzionalmente riconosciute. 
  8. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo  le  disposizioni
contenute  nei  rispettivi  statuti  e  nelle   relative   norme   di
attuazione. 
 
          Note all'articolo 224 
              -  Si  riportano  gli  articoli  1,  2-bis  e   8   del
          decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificati dal presente decreto legislativo: 
                «Art.  1  (Procedure   per   l'incentivazione   degli
          investimenti pubblici durante il  periodo  emergenziale  in
          relazione all'aggiudicazione dei contratti  pubblici  sotto
          soglia). - (Omissis). 
                5. Alle procedure per l'affidamento  dei  servizi  di
          organizzazione, gestione  e  svolgimento  delle  prove  dei
          concorsi pubblici di  cui  agli  articoli  247  e  249  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  si
          applicano le disposizioni del Libro II, Parte I, del codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 
                (Omissis).» 
                «Art. 2-bis. (Abrogato).» 
                «Art. 8 (Altre disposizioni  urgenti  in  materia  di
          contratti pubblici).  -  1.  In  relazione  alle  procedure
          pendenti disciplinate dal  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali  si  indice
          una gara, sono gia' stati pubblicati alla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  nonche',  in  caso  di
          contratti senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  alle
          procedure in cui, alla  medesima  data,  siano  gia'  stati
          inviati gli inviti a presentare le offerte o i  preventivi,
          ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per
          le procedure disciplinate dal medesimo decreto  legislativo
          avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto: 
                (Omissis)». 
              - Si riporta l'articolo 107, comma 3, lettera  a),  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
                «Art.   107   (Funzioni   e   responsabilita'   della
          dirigenza). - (Omissis). 
                3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti  i  compiti  di
          attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
          atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali
          in  particolare,  secondo  le  modalita'  stabilite   dallo
          statuto o dai regolamenti dell'ente: 
                  a) la presidenza delle commissioni  di  gara  e  di
          concorso;  la  commissione  giudicatrice,   nel   caso   di
          aggiudicazione dei  contratti  di  importo  inferiore  alle
          soglie europee con il criterio dell'offerta  economicamente
          piu' vantaggiosa, puo' essere presieduta  dal  responsabile
          unico del procedimento; 
                (Omissis)». 
              - Si  riportano  gli  articoli  37  e  38  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni), come modificati dal
          presente decreto legislativo: 
                «Art. 37 (Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i
          contratti pubblici di lavori, servizi  e  fornitur).  -  1.
          Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e  fermi
          restando gli obblighi di pubblicita' legale,  le  pubbliche
          amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati,
          gli  atti  e  le  informazioni  secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo di attuazione della legge 21  giugno
          2022, n. 78. 
                2. Ai sensi  dell'articolo  9-bis,  gli  obblighi  di
          pubblicazione di  cui  al  comma  1  si  intendono  assolti
          attraverso  l'invio  dei  medesimi  dati  alla  Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca
          dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
          2  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
          limitatamente alla parte lavori.» 
                2. Ai sensi  dell'articolo  9-bis,  gli  obblighi  di
          pubblicazione di  cui  al  comma  1  si  intendono  assolti
          attraverso  l'invio  dei  medesimi  dati  alla  Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca
          dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
          2  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
          limitatamente alla parte lavori.» 
                «Art. 38 (Pubblicita' dei processi di pianificazione,
          realizzazione  e  valutazione  delle  opere  pubbliche).  -
          (Omissis). 
                2. Fermi restando gli obblighi  di  pubblicazione  di
          cui all'articolo 37 del codice dei contratti  pubblici,  di
          cui al decreto legislativo di  attuazione  della  legge  21
          giugno 2022, n. 78, le pubbliche amministrazioni pubblicano
          tempestivamente gli  atti  di  programmazione  delle  opere
          pubbliche, nonche' le informazioni relative  ai  tempi,  ai
          costi unitari e  agli  indicatori  di  realizzazione  delle
          opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono
          pubblicate sulla  base  di  uno  schema  tipo  redatto  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa   con
          l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,   che   ne   curano
          altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web
          istituzionali  al   fine   di   consentirne   una   agevole
          comparazione. 
                (Omissis)». 
              - Si  riporta  l'articolo  95,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14  (Codice  della  crisi
          d'impresa e dell'insolvenza in attuazione  della  legge  19
          ottobre 2017, n. 155), come modificato dal presente decreto
          legislativo: 
                «Art. 95 (Disposizioni speciali per i  contratti  con
          le pubbliche amministrazioni). - (Omissis). 
                5. Fermo quanto previsto dal comma  4,  l'impresa  in
          concordato puo' concorrere anche riunita in  raggruppamento
          temporaneo di  imprese,  sempre  che  nessuna  delle  altre
          imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad  una
          procedura concorsuale.». 
          Nota all'articolo 225 
              - Si riportano gli articoli 21, comma 7, 23, 29, 40, 41
          comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 70, 72, 73, 74, 81,  85,  105,
          comma 7, 111, comma 2-bis, 127, comma 2, 129, comma 4, 213,
          commi 8, 9 e 10, 214, comma 6, del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art. 21 (Programma degli acquisti  e  programmazione
          dei lavori pubblici). - (Omissis) 
                7. Il programma biennale degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati
          sul profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite  i
          sistemi informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
          autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 
                (Omissis).» 
                «Art.  23  (Livelli  della  progettazione   per   gli
          appalti,  per  le  concessioni  di  lavori  nonche'  per  i
          servizi). -  1.  La  progettazione  in  materia  di  lavori
          pubblici si articola, secondo  tre  livelli  di  successivi
          approfondimenti  tecnici,  in  progetto   di   fattibilita'
          tecnica  ed  economica,  progetto  definitivo  e   progetto
          esecutivo ed e' intesa ad assicurare: 
                  a)  il   soddisfacimento   dei   fabbisogni   della
          collettivita'; 
                  b) la qualita' architettonica e tecnico  funzionale
          e di relazione nel contesto dell'opera; 
                  c)   la   conformita'   alle   norme    ambientali,
          urbanistiche   e   di   tutela   dei   beni   culturali   e
          paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
          normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza; 
                  d) un limitato consumo del suolo; 
                  e) il rispetto dei vincoli idro-geologici,  sismici
          e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; 
                  f) il risparmio e l'efficientamento ed il  recupero
          energetico nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
          dell'opera, nonche' la valutazione  del  ciclo  di  vita  e
          della manutenibilita' delle opere; 
                  g)   la   compatibilita'   con   le    preesistenze
          archeologiche; 
                  h)  la   razionalizzazione   delle   attivita'   di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture; 
                  i)  la  compatibilita'  geologica,  geomorfologica,
          idrogeologica dell'opera; 
                  l) accessibilita' e  adattabilita'  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni vigenti in materia di  barriere
          architettoniche. 
                2. Per la  progettazione  di  lavori  di  particolare
          rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,
          paesaggistico, agronomico e  forestale,  storico-artistico,
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          ricorrono  alle  professionalita'   interne,   purche'   in
          possesso di idonea competenza  nelle  materie  oggetto  del
          progetto  o  utilizzano  la  procedura  del   concorso   di
          progettazione o del concorso di idee di cui  agli  articoli
          152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
          si applica quanto previsto dall'articolo 24. 
                3. Con il regolamento di cui all'articolo 216,  comma
          27-octies, sono definiti i  contenuti  della  progettazione
          nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di  cui  al
          primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
          del quadro esigenziale che devono predisporre  le  stazioni
          appaltanti. Fino alla data di entrata in  vigore  di  detto
          regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4. 
                3-bis.  Con  ulteriore  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  sentita  la   Conferenza
          Unificata, e' disciplinata una  progettazione  semplificata
          degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  fino  a  un
          importo  di  2.500.000  euro.  Tale  decreto  individua  le
          modalita' e i criteri di semplificazione in relazione  agli
          interventi previsti. 
                4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
          tipologia e  alla  dimensione  dell'intervento,  indica  le
          caratteristiche, i requisiti e  gli  elaborati  progettuali
          necessari  per  la   definizione   di   ogni   fase   della
          progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di  uno
          o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
          il livello successivo contenga tutti gli elementi  previsti
          per il livello omesso,  salvaguardando  la  qualita'  della
          progettazione. 
                5. Il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Per i lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alla soglia di cui all'articolo  35  anche
          ai fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma
          3, nonche' per l'espletamento delle procedure di  dibattito
          pubblico di  cui  all'articolo  22  e  per  i  concorsi  di
          progettazione  e  di  idee  di  cui  all'articolo  152,  il
          progetto di fattibilita'  e'  preceduto  dal  documento  di
          fattibilita'   delle   alternative   progettuali   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto
          dei contenuti di cui al regolamento previsto  dal  comma  3
          del  presente  articolo.  Resta  ferma  la  facolta'  della
          stazione  appaltante  di  richiedere   la   redazione   del
          documento di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali
          anche per lavori pubblici di importo inferiore alla  soglia
          di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
          del quadro esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi
          necessari per la definizione degli aspetti di cui al  comma
          1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
          caratteristiche  dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,
          funzionali e tecnologiche dei lavori  da  realizzare  e  le
          relative stime economiche, secondo  le  modalita'  previste
          nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa  la  scelta
          in merito alla possibile suddivisione in lotti  funzionali.
          Il progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  deve
          consentire,  ove  necessario,   l'avvio   della   procedura
          espropriativa. 
                5-bis. Per le opere proposte in variante  urbanistica
          ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica sostituisce  il  progetto
          preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed  e'
          redatto ai sensi del comma 5. 
                6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di
          verifiche  relative  alla  possibilita'   del   riuso   del
          patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
          delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
          archeologico,  di  studi  di  fattibilita'   ambientale   e
          paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve, altresi',  ricomprendere  le  valutazioni  ovvero  le
          eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,  con
          riferimento al contenimento dei consumi energetici  e  alle
          eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
          anche    con    riferimento    all'impatto    sul     piano
          economico-finanziario  dell'opera;  indica,   inoltre,   le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
          descrizione delle misure di compensazioni e di  mitigazione
          dell'impatto  ambientale,  nonche'  i  limiti   di   spesa,
          calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di  cui
          al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
          tale da  consentire,  gia'  in  sede  di  approvazione  del
          progetto   medesimo,   salvo   circostanze   imprevedibili,
          l'individuazione  della  localizzazione  o  del   tracciato
          dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative  o  di
          mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 
                7. Il progetto definitivo individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti dalla stazione appaltante e,  ove  presente,  dal
          progetto di fattibilita'; il progetto definitivo  contiene,
          altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
          delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche'  la
          quantificazione definitiva  del  limite  di  spesa  per  la
          realizzazione e  del  relativo  cronoprogramma,  attraverso
          l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari  predisposti  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   territorialmente
          competenti, di concerto con le  articolazioni  territoriali
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
          quanto previsto al comma 16. 
                8. Il progetto esecutivo, redatto in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da   realizzare,   il   relativo   costo    previsto,    il
          cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
          e deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale
          che ogni elemento sia  identificato  in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. Il progetto  esecutivo  deve
          essere,  altresi',   corredato   da   apposito   piano   di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti in  relazione  al
          ciclo di vita. 
                9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
          dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
          quanto  previsto  dall'articolo  26,  stabilisce   criteri,
          contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
          progettazione. 
                10. L'accesso  ad  aree  interessate  ad  indagini  e
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          soggetto all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327. La medesima autorizzazione si  estende  alle  ricerche
          archeologiche, alla bonifica  di  ordigni  bellici  e  alla
          bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
          compiute    sotto    la    vigilanza    delle    competenti
          soprintendenze. 
                11.  Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione,   ivi
          compresi  quelli  relativi  al  dibattito  pubblico,   alla
          direzione dei lavori, alla  vigilanza,  ai  collaudi,  agli
          studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
          sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle  prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno. 
                11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
          economico di ciascun intervento sono comprese le  spese  di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento. 
                11-ter. Le  spese  strumentali,  incluse  quelle  per
          sopralluoghi, riguardanti  le  attivita'  finalizzate  alla
          stesura del piano generale  degli  interventi  del  sistema
          accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo  12  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  sono  a
          carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze trasferite all'Agenzia del demanio. 
                12. Le progettazioni definitiva  ed  esecutiva  sono,
          preferibilmente,  svolte  dal   medesimo   soggetto,   onde
          garantire omogeneita' e coerenza al procedimento.  In  caso
          di motivate ragioni  di  affidamento  disgiunto,  il  nuovo
          progettista deve accettare l'attivita'  progettuale  svolta
          in  precedenza.  In  caso  di  affidamento  esterno   della
          progettazione  che  ricomprenda,  entrambi  i  livelli   di
          progettazione, l'avvio  della  progettazione  esecutiva  e'
          condizionato alla determinazione delle stazioni  appaltanti
          sulla progettazione definitiva. In sede di  verifica  della
          coerenza tra le varie fasi della progettazione, si  applica
          quanto previsto dall'articolo 26, comma 3. 
                13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per  le
          nuove   opere   nonche'   per   interventi   di   recupero,
          riqualificazione o varianti, prioritariamente per i  lavori
          complessi,  l'uso  dei  metodi  e   strumenti   elettronici
          specifici di cui al comma 1,  lettera  h).  Tali  strumenti
          utilizzano piattaforme interoperabili a  mezzo  di  formati
          aperti  non  proprietari,  al  fine  di  non  limitare   la
          concorrenza  tra   i   fornitori   di   tecnologie   e   il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
          essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti  dotate
          di  personale  adeguatamente  formato.  Con   decreto   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
          entro  il  31  luglio  2016,  anche  avvalendosi   di   una
          Commissione  appositamente  istituita  presso  il  medesimo
          Ministero, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e   i   tempi   di
          progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei  suddetti
          metodi presso le stazioni  appaltanti,  le  amministrazioni
          concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
          alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
          digitalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  del
          settore delle costruzioni. L'utilizzo di  tali  metodologie
          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti
          premianti di cui all'articolo 38. 
                14.  La  progettazione  di  servizi  e  forniture  e'
          articolata,  di  regola,  in  un  unico   livello   ed   e'
          predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,  mediante
          propri dipendenti in  servizio.  In  caso  di  concorso  di
          progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
          puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno  o
          piu' livelli di approfondimento di cui la  stessa  stazione
          appaltante individua requisiti e caratteristiche. 
                15. Per quanto attiene agli appalti  di  servizi,  il
          progetto   deve   contenere:   la   relazione   tecnico   -
          illustrativa del contesto in cui e' inserito  il  servizio;
          le indicazioni e disposizioni per la stesura dei  documenti
          inerenti alla sicurezza di cui all'articolo  26,  comma  3,
          del decreto legislativo n. 81 del 2008;  il  calcolo  degli
          importi per l'acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione
          degli oneri della sicurezza  non  soggetti  a  ribasso;  il
          prospetto economico degli oneri complessivi  necessari  per
          l'acquisizione  dei   servizi;   il   capitolato   speciale
          descrittivo e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
          tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
          devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
          essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
          i criteri premiali  da  applicare  alla  valutazione  delle
          offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
          che potrebbero determinare  la  modifica  delle  condizioni
          negoziali durante il periodo di validita',  fermo  restando
          il divieto  di  modifica  sostanziale.  Per  i  servizi  di
          gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi  quelli  di
          gestione  della   manutenzione   e   della   sostenibilita'
          energetica, i progetti  devono  riferirsi  anche  a  quanto
          previsto dalle pertinenti norme tecniche. 
                16. Per i contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, il costo del lavoro e' determinato  annualmente,
          in apposite tabelle,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali sulla base dei valori economici  definiti
          dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra    le
          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentativi,  delle  norme
          in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi
          settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.
          In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo
          del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al   contratto
          collettivo del settore merceologico piu'  vicino  a  quello
          preso in considerazione. Per i contratti relativi a  lavori
          il  costo  dei  prodotti,  delle   attrezzature   e   delle
          lavorazioni  e'  determinato  sulla   base   dei   prezzari
          regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano  di
          avere validita' il 31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono
          essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30   giugno
          dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la  cui
          approvazione sia intervenuta entro tale data.  In  caso  di
          inadempienza  da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  trenta   giorni,   dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   sentite   le   Regioni
          interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al
          presente comma, si applica l'articolo  216,  comma  4.  Nei
          contratti di lavori e servizi la  stazione  appaltante,  al
          fine  di  determinare  l'importo  posto  a  base  di  gara,
          individua nei documenti posti a base di gara i costi  della
          manodopera sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente
          comma. I costi della sicurezza sono  scorporati  dal  costo
          dell'importo assoggettato al ribasso.» 
                «Art. 29 (Principi in materia di trasparenza).  -  1.
          Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
          enti aggiudicatori relativi alla programmazione di  lavori,
          opere, servizi e  forniture,  nonche'  alle  procedure  per
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  appalti   pubblici   di
          servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
          progettazione,  di  concorsi  di  idee  e  di  concessioni,
          compresi quelli tra enti nell'ambito del  settore  pubblico
          di cui all'articolo 5, alla composizione della  commissione
          giudicatrice e ai curricula dei  suoi  componenti  ove  non
          considerati riservati  ai  sensi  dell'articolo  53  ovvero
          secretati  ai  sensi  dell'articolo  162,   devono   essere
          pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,  nella
          sezione "Amministrazione trasparente",  con  l'applicazione
          delle disposizioni di cui al decreto legislativo  14  marzo
          2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati  anche  i
          resoconti  della  gestione  finanziaria  dei  contratti  al
          termine della loro esecuzione con le modalita' previste dal
          decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti  di  cui
          al presente comma  recano,  prima  dell'intestazione  o  in
          calce,  la  data   di   pubblicazione   sul   profilo   del
          committente.  Fatti  salvi  gli  atti  a  cui  si   applica
          l'articolo 73, comma 5, i termini cui  sono  collegati  gli
          effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla  data
          di pubblicazione sul profilo del committente. 
                2. Tutte le informazioni  inerenti  agli  atti  delle
          amministrazioni aggiudicatrici e degli  enti  aggiudicatori
          relativi alla programmazione, alla scelta  del  contraente,
          all'aggiudicazione e all'esecuzione di  lavori,  servizi  e
          forniture relativi all'affidamento, inclusi i  concorsi  di
          progettazione e  i  concorsi  di  idee  e  di  concessioni,
          compresi quelli di  cui  all'articolo  5,  sono  gestite  e
          trasmesse tempestivamente alla  Banca  Dati  Nazionale  dei
          Contratti  pubblici  dell'ANAC  attraverso  le  piattaforme
          telematiche ad  essa  interconnesse  secondo  le  modalita'
          indicate all'articolo  213,  comma  9.  L'ANAC  garantisce,
          attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti  pubblici,
          la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di  quanto
          previsto dall'articolo 53 e  ad  eccezione  di  quelli  che
          riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo  162,
          la trasmissione dei dati  all'Ufficio  delle  pubblicazioni
          dell'Unione   europea   e   la   pubblicazione   ai   sensi
          dell'articolo  73.  Gli  effetti  degli  atti  oggetto   di
          pubblicazione ai sensi del presente comma  decorrono  dalla
          data di pubblicazione dei relativi dati  nella  Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici. 
                3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla  tutela
          della  trasparenza  e  della  legalita'  nel  settore   dei
          contratti  pubblici.  In  particolare,  operano  in  ambito
          territoriale   a   supporto   delle   stazioni   appaltanti
          nell'attuazione del presente  codice  ed  nel  monitoraggio
          delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
          contratti anche  attraverso  la  messa  a  disposizione  di
          piattaforme telematiche interoperabili con  la  Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici per la gestione  di  tutte
          le fasi  della  vita  dei  contratti  pubblici  secondo  le
          modalita' indicate all'articolo 213, comma 9. 
                4. Le stazioni appaltanti sono tenute  ad  utilizzare
          le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle
          regole di cui all'articolo 44. 
                4-bis. L'interscambio dei dati e degli  atti  tra  la
          Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici  dell'ANAC,  il
          sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.
          229, e le piattaforme  telematiche  ad  essa  interconnesse
          avviene, nel rispetto del principio di unicita'  del  luogo
          di   pubblicazione   e   di   unicita'   dell'invio   delle
          informazioni, in  conformita'  alle  Linee  guida  AgID  in
          materia di interoperabilita'. L'insieme dei  dati  e  delle
          informazioni  condivisi  costituiscono  fonte   informativa
          prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio  di
          contratti.  Per  le  opere  pubbliche  si  applica   quanto
          previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto  legislativo
          29 dicembre 2011, n. 229.» 
                «Art. 40 (Obbligo di uso dei mezzi  di  comunicazione
          elettronici   nello    svolgimento    di    procedure    di
          aggiudicazione). - 1. Le  comunicazioni  e  gli  scambi  di
          informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente
          codice svolte da  centrali  di  committenza  sono  eseguiti
          utilizzando mezzi di  comunicazione  elettronici  ai  sensi
          dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. 
                2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le  comunicazioni
          e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di
          cui al presente codice  svolte  dalle  stazioni  appaltanti
          sono   eseguiti   utilizzando   mezzi   di    comunicazione
          elettronici.» 
                «Art. 41 (Misure di semplificazione  delle  procedure
          di gara svolte da centrali di committenza). - (Omissis). 
                2-bis.  E'  fatto  divieto  di  porre  a  carico  dei
          concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario,  eventuali  costi
          connessi   alla   gestione   delle   piattaforme   di   cui
          all'articolo 58. 
                (Omissis).» 
                «Art. 44. (Digitalizzazione delle  procedure).  -  1.
          Entro un anno dalla data di entrata in vigore del  presente
          codice, con decreto del Ministro per la  semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Agenzia   per
          l'Italia Digitale  (AGID)  nonche'  dell'Autorita'  garante
          della privacy per i profili di competenza, sono definite le
          modalita' di digitalizzazione delle procedure  di  tutti  i
          contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per
          interoperabilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni.
          Sono, altresi', definite le migliori  pratiche  riguardanti
          metodologie  organizzative  e  di  lavoro,  metodologie  di
          programmazione    e    pianificazione,    riferite    anche
          all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro  raccolta,
          gestione   ed   elaborazione,    soluzioni    informatiche,
          telematiche e tecnologiche di supporto.» 
                «Art. 52 (Regole applicabili alle  comunicazioni).  -
          1. Nei settori ordinari e nei settori  speciali,  tutte  le
          comunicazioni e  gli  scambi  di  informazioni  di  cui  al
          presente  codice  sono  eseguiti   utilizzando   mezzi   di
          comunicazione  elettronici  in   conformita'   con   quanto
          disposto dal presente comma e dai commi da 2 a  9,  nonche'
          dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  Gli  strumenti  e  i
          dispositivi  da   utilizzare   per   comunicare   per   via
          elettronica, nonche' le relative caratteristiche  tecniche,
          hanno  carattere  non  discriminatorio,  sono   comunemente
          disponibili e compatibili con i prodotti  TIC  generalmente
          in uso e non limitano l'accesso degli  operatori  economici
          alla procedura di aggiudicazione.  In  deroga  al  primo  e
          secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono  obbligate
          a  richiedere  mezzi  di  comunicazione  elettronici  nella
          procedura  di  presentazione  dell'offerta   esclusivamente
          nelle seguenti ipotesi: 
                  a) a causa della natura specialistica dell'appalto,
          l'uso di mezzi di comunicazione  elettronici  richiederebbe
          specifici strumenti, dispositivi o formati di file che  non
          sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi
          comunemente disponibili; 
                  b) i programmi in grado di  gestire  i  formati  di
          file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che
          non possono essere gestiti mediante altri programmi  aperti
          o generalmente disponibili ovvero sono protetti da  licenza
          di proprieta'  esclusiva  e  non  possono  essere  messi  a
          disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto
          da parte della stazione appaltante; 
                  c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici
          richiede  attrezzature  specializzate   per   ufficio   non
          comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; 
                  d) i documenti di gara richiedono la  presentazione
          di un modello fisico o in scala ridotta che non puo' essere
          trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; 
                  e) l'uso di  mezzi  di  comunicazione  diversi  dai
          mezzi elettronici e' necessario a causa di  una  violazione
          della sicurezza  dei  mezzi  di  comunicazione  elettronici
          ovvero  per  la  protezione  di  informazioni   di   natura
          particolarmente  sensibile  che   richiedono   un   livello
          talmente  elevato  di  protezione  da  non   poter   essere
          adeguatamente garantito mediante l'uso  degli  strumenti  e
          dispositivi   elettronici   che   sono    generalmente    a
          disposizione degli operatori economici o che possono essere
          messi loro a disposizione mediante modalita' alternative di
          accesso ai sensi del comma 6. 
                2. Nei casi in  cui  non  sono  utilizzati  mezzi  di
          comunicazione elettronici ai sensi del  terzo  periodo  del
          comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro  idoneo
          supporto ovvero mediante una loro combinazione. 
                3. Le stazioni appaltanti  indicano  nella  relazione
          unica i motivi per cui  l'uso  di  mezzi  di  comunicazione
          diversi dai mezzi elettronici e' stato ritenuto  necessario
          in applicazione del comma 1, terzo periodo. 
                4. In deroga ai commi da  1  a  3,  la  comunicazione
          orale puo' essere utilizzata in relazione  a  comunicazioni
          diverse da quelle relative agli elementi  essenziali  della
          procedura  di   appalto,   purche'   il   contenuto   della
          comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal
          fine, gli elementi essenziali della  procedura  di  appalto
          includono  i   documenti   di   gara,   le   richieste   di
          partecipazione, le conferme di interesse e le  offerte.  In
          particolare,  le  comunicazioni  orali  con  offerenti  che
          potrebbero incidere significativamente sul contenuto  e  la
          valutazione  delle  offerte  sono  documentate  in   misura
          sufficiente e con mezzi adeguati. 
                5.  In  tutte  le   comunicazioni,   gli   scambi   e
          l'archiviazione di  informazioni,  le  stazioni  appaltanti
          garantiscono che l'integrita' dei dati  e  la  riservatezza
          delle offerte  e  delle  domande  di  partecipazione  siano
          mantenute. Esse esaminano  il  contenuto  delle  offerte  e
          delle domande di partecipazione soltanto dopo  la  scadenza
          del termine stabilito per la loro presentazione. 
                6. Le stazioni  appaltanti  possono,  se  necessario,
          richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che  in  genere
          non sono disponibili, ma, in tale caso,  offrono  modalita'
          alternative di accesso. Sono adeguate modalita' alternative
          di accesso quelle che: 
                  a)  offrono  gratuitamente  un  accesso   completo,
          illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e
          dispositivi  a  decorrere  dalla  data   di   pubblicazione
          dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla  data  di
          invio  dell'invito  a  confermare   interesse.   Il   testo
          dell'avviso o dell'invito  a  confermare  interesse  indica
          l'indirizzo Internet  presso  il  quale  tali  strumenti  e
          dispositivi sono accessibili; 
                  b) assicurano che  gli  offerenti,  che  non  hanno
          accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o  non
          hanno  la  possibilita'  di  ottenerli  entro   i   termini
          pertinenti, a condizione che la responsabilita' del mancato
          accesso non  sia  attribuibile  all'offerente  interessato,
          possano accedere  alla  procedura  di  appalto  utilizzando
          credenziali temporanee elettroniche  per  un'autenticazione
          provvisoria fornite gratuitamente online; 
                  c)   offrono   un   canale   alternativo   per   la
          presentazione elettronica delle offerte. 
                7.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti
          aggiudicatori  possono  imporre  agli  operatori  economici
          condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza
          delle  informazioni  che  i   predetti   soggetti   rendono
          disponibili durante tutta la procedura di appalto. 
                8. Oltre ai requisiti di cui  all'allegato  XI,  agli
          strumenti e ai dispositivi di trasmissione e  di  ricezione
          elettronica delle offerte e di ricezione elettronica  delle
          domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: 
                  a) le stazioni appaltanti  mettono  a  disposizione
          dei soggetti interessati le informazioni  sulle  specifiche
          per la presentazione di offerte e domande di partecipazione
          per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione; 
                  b) le stazioni appaltanti specificano il livello di
          sicurezza  richiesto   per   i   mezzi   di   comunicazione
          elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura
          d'aggiudicazione degli appalti. Il livello e' proporzionato
          ai rischi connessi; 
                  c) qualora ritengano che  il  livello  dei  rischi,
          valutato ai sensi della  lettera  b),  sia  tale  che  sono
          necessarie firme elettroniche avanzate, come  definite  nel
          Codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  stazioni  appaltanti
          accettano le  firme  elettroniche  avanzate  basate  su  un
          certificato qualificato, considerando se  tali  certificati
          siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione
          presente in un elenco di  fiducia  di  cui  alla  decisione
          della  Commissione  2009/767/CE,   create   con   o   senza
          dispositivo per la  creazione  di  una  firma  sicura  alle
          seguenti condizioni: 
                    1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato
          della firma elettronica avanzata  sulla  base  dei  formati
          stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione  del
          Codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  attuano  le  misure
          necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un
          diverso formato di firma elettronica, la firma  elettronica
          o  il   supporto   del   documento   elettronico   contiene
          informazioni sulle possibilita' di convalida esistenti.  Le
          possibilita'  di   convalida   consentono   alla   stazione
          appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in  modo
          comprensibile per i non madrelingua, le firme  elettroniche
          ricevute come firme  elettroniche  avanzate  basate  su  un
          certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il
          coordinamento  della  Cabina  di   regia,   comunicano   le
          informazioni relative al fornitore di servizi di  convalida
          alla Commissione europea che le pubblica su internet; 
                    2) in caso di offerte firmate con il sostegno  di
          un certificato qualificato in  un  elenco  di  fiducia,  le
          stazioni appaltanti non applicano ulteriori  requisiti  che
          potrebbero ostacolare l'uso di tali firme  da  parte  degli
          offerenti. 
                9. Riguardo ai documenti utilizzati nel  contesto  di
          una procedura di appalto che  sono  firmati  dall'autorita'
          competente o da un altro ente  responsabile  del  rilascio,
          l'autorita' o l'ente competente di rilascio puo'  stabilire
          il formato della firma elettronica avanzata in  conformita'
          ai requisiti previsti dalle  regole  tecniche  adottate  in
          attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di  cui
          al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si  dotano
          delle misure  necessarie  per  trattare  tecnicamente  tale
          formato includendo le informazioni necessarie ai  fini  del
          trattamento della firma nei documenti  in  questione.  Tali
          documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto
          del  documento  elettronico   possibilita'   di   convalida
          esistenti  che   consentono   di   convalidare   le   firme
          elettroniche ricevute on  line,  gratuitamente  e  in  modo
          comprensibile per i non madre lingua. 
                10. Per le concessioni, fatti salvi  i  casi  in  cui
          l'uso dei mezzi elettronici e' obbligatorio  ai  sensi  del
          presente codice, le stazioni appaltanti  possono  scegliere
          uno o piu' dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le
          comunicazioni e gli scambi di informazioni: 
                  a) mezzi elettronici; 
                  b) posta; 
                  c)  comunicazione  orale,  anche  telefonica,   per
          comunicazioni diverse  da  quelle  aventi  ad  oggetto  gli
          elementi essenziali di una procedura di  aggiudicazione  di
          una concessione e purche' il contenuto della  comunicazione
          orale  sia  sufficientemente  documentato  su  un  supporto
          durevole; 
                  d) la consegna a mano comprovata da  un  avviso  di
          ricevimento. 
                11. Nei  casi  di  cui  al  comma  10,  il  mezzo  di
          comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile  e
          non discriminatorio e non  deve  limitare  l'accesso  degli
          operatori economici alla procedura di aggiudicazione  della
          concessione. Gli strumenti e i  dispositivi  da  utilizzare
          per comunicare per via  elettronica,  nonche'  le  relative
          caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili  con
          i  prodotti  della  tecnologia  dell'informazione  e  della
          comunicazione comunemente in uso. 
                12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 7.» 
                «Art. 53 (Accesso agli atti  e  riservatezza).  -  1.
          Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il
          diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento
          e di esecuzione dei contratti  pubblici,  ivi  comprese  le
          candidature e le offerte, e' disciplinato dagli articoli 22
          e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di
          accesso agli atti del processo  di  asta  elettronica  puo'
          essere   esercitato   mediante    l'interrogazione    delle
          registrazioni di  sistema  informatico  che  contengono  la
          documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero
          tramite l'invio ovvero la messa  a  disposizione  di  copia
          autentica degli atti. 
                2. Fatta salva la disciplina  prevista  dal  presente
          codice per  gli  appalti  secretati  o  la  cui  esecuzione
          richiede  speciali  misure  di  sicurezza,  il  diritto  di
          accesso e' differito: 
                  a) nelle procedure aperte, in relazione  all'elenco
          dei  soggetti  che  hanno  presentato  offerte,  fino  alla
          scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 
                  b) nelle procedure ristrette e  negoziate  e  nelle
          gare informali, in relazione all'elenco  dei  soggetti  che
          hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato  il
          loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti  che
          sono stati invitati a presentare offerte e  all'elenco  dei
          soggetti che hanno presentato offerte, fino  alla  scadenza
          del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
          soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta,  e'
          consentito l'accesso  all'elenco  dei  soggetti  che  hanno
          fatto richiesta di invito o che hanno manifestato  il  loro
          interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte  delle
          stazioni  appaltanti,  dei  nominativi  dei  candidati   da
          invitare; 
                  c)    in    relazione    alle     offerte,     fino
          all'aggiudicazione; 
                  d) in relazione al procedimento di  verifica  della
          anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 
                3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei
          termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi
          o resi in qualsiasi altro modo noti. 
                4. L'inosservanza dei commi 2  e  3  per  i  pubblici
          ufficiali o per gli incaricati di pubblici  servizi  rileva
          ai fini dell'articolo 326 del codice penale. 
                5. Fatta salva la disciplina  prevista  dal  presente
          codice per  gli  appalti  secretati  o  la  cui  esecuzione
          richiede speciali misure  di  sicurezza,  sono  esclusi  il
          diritto  di  accesso  e  ogni  forma  di  divulgazione   in
          relazione: 
                  a)   alle    informazioni    fornite    nell'ambito
          dell'offerta  o  a  giustificazione  della   medesima   che
          costituiscano, secondo motivata e comprovata  dichiarazione
          dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; 
                  b) ai pareri legali acquisiti dai  soggetti  tenuti
          all'applicazione del presente codice, per la  soluzione  di
          liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 
                  c)  alle  relazioni  riservate  del  direttore  dei
          lavori, del  direttore  dell'esecuzione  e  dell'organo  di
          collaudo  sulle  domande  e  sulle  riserve  del   soggetto
          esecutore del contratto; 
                  d) alle  soluzioni  tecniche  e  ai  programmi  per
          elaboratore utilizzati  dalla  stazione  appaltante  o  dal
          gestore del sistema informatico per le  aste  elettroniche,
          ove coperti da diritti di privativa intellettuale. 
                6. In  relazione  all'ipotesi  di  cui  al  comma  5,
          lettera a), e' consentito l'accesso al concorrente ai  fini
          della difesa in giudizio dei propri interessi in  relazione
          alla procedura di affidamento del contratto.» 
                «Art. 58  (Procedure  svolte  attraverso  piattaforme
          telematiche di negoziazione). - 1. Ai sensi della normativa
          vigente in materia di  documento  informatico  e  di  firma
          digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei  principi  di
          trasparenza, semplificazione ed efficacia delle  procedure,
          le  stazioni  appaltanti  ricorrono  a  procedure  di  gara
          interamente gestite con  sistemi  telematici  nel  rispetto
          delle disposizioni di cui al  presente  codice.  L'utilizzo
          dei sistemi telematici non  deve  alterare  la  parita'  di
          accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la
          concorrenza  o  modificare  l'oggetto  dell'appalto,   come
          definito dai documenti di gara. 
                2.  Le  stazioni  appaltanti  possono  stabilire  che
          l'aggiudicazione di una procedura interamente  gestita  con
          sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica
          offerta  ovvero   attraverso   un'asta   elettronica   alle
          condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 56. 
                3. 
                4. Il sistema telematico crea ed attribuisce  in  via
          automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla
          procedura un  codice  identificativo  personale  attraverso
          l'attribuzione di user ID e password e di  eventuali  altri
          codici individuali necessari per  operare  all'interno  del
          sistema. 
                5. Al  momento  della  ricezione  delle  offerte,  la
          stazione appaltante trasmette in via elettronica a  ciascun
          concorrente   la   notifica   del   corretto    recepimento
          dell'offerta stessa. 
                6. 
                7. Conclusa la  procedura  di  cui  al  comma  6,  il
          sistema telematico produce in automatico la graduatoria. 
                8. Le  procedure  di  gara  interamente  gestite  con
          sistemi telematici possono essere adottate  anche  ai  fini
          della stipula delle  convenzioni  di  cui  all'articolo  26
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
                9.  Le  tecnologie  sono  scelte  in  modo  tale   da
          assicurare l'accessibilita' delle persone con  disabilita',
          conformemente agli standard europei. 
                10. L'Agenzia per  l'Italia  Digitale  (AGID)  emana,
          entro il 31 luglio 2016,  regole  tecniche  aggiuntive  per
          garantire il colloquio e la condivisione  dei  dati  tra  i
          sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.» 
                «Art. 70 (Avvisi di preinformazione). 1. Le  stazioni
          appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni  anno,
          l'intenzione di  bandire  per  l'anno  successivo  appalti,
          pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante
          le informazioni di cui all'allegato XIV, parte  I,  lettera
          B, sezione B.1, e' pubblicato dalla stazione appaltante sul
          proprio profilo di committente. Per gli appalti di  importo
          pari o  superiore  alla  soglia  di  cui  all'articolo  35,
          l'avviso  di  preinformazione  e'  pubblicato  dall'Ufficio
          delle pubblicazioni dell'Unione europea  o  dalla  stazione
          appaltante  sul  proprio   profilo   di   committente.   In
          quest'ultimo  caso  le  stazioni  appaltanti   inviano   al
          suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul  proprio
          profilo di committente, come indicato nel citato  allegato.
          L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato  XIV,
          parte I, lettera A. 
                2.  Per  le  procedure  ristrette  e   le   procedure
          competitive   con    negoziazione,    le    amministrazioni
          aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione
          come indizione di gara a norma dell'articolo 59,  comma  5,
          purche' l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: 
                  a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai
          lavori o ai servizi che  saranno  oggetto  dell'appalto  da
          aggiudicare; 
                  b) indica che l'appalto sara' aggiudicato  mediante
          una procedura ristretta o  una  procedura  competitiva  con
          negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso  di
          indizione  di  gara  e  invita  gli   operatori   economici
          interessati a manifestare il proprio interesse; 
                  c)  contiene,  oltre  alle  informazioni   di   cui
          all'allegato XIV, parte  I,  lettera  B,  sezione  B.1,  le
          informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2; 
                  d) e' stato inviato alla pubblicazione non meno  di
          trentacinque giorni e non oltre  dodici  mesi  prima  della
          data di invio dell'invito a  confermare  interesse  di  cui
          all'articolo 75, comma 1. 
                3. L'avviso di cui al comma 2 puo' essere  pubblicato
          sul   profilo   di    committente    quale    pubblicazione
          supplementare a livello nazionale,  a  norma  dell'articolo
          73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione  puo'
          durare al massimo dodici mesi dalla  data  di  trasmissione
          dell'avviso per la pubblicazione.  Tuttavia,  nel  caso  di
          appalti  pubblici  per  servizi  sociali  e  altri  servizi
          specifici, l'avviso di preinformazione di cui  all'articolo
          142, comma 1, lettera b),  puo'  coprire  un  periodo  piu'
          lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi.» 
                «Art. 72 (Redazione e modalita' di pubblicazione  dei
          bandi e degli avvisi). - 1. Gli avvisi e  i  bandi  di  cui
          agli articoli 70,  71  e  98,  contenenti  le  informazioni
          indicate nell'allegato  XIV,  nel  formato  di  modelli  di
          formulari,  compresi  i  modelli  di   formulari   per   le
          rettifiche, sono  redatti  e  trasmessi  all'Ufficio  delle
          pubblicazioni dell'Unione europea  per  via  elettronica  e
          pubblicati conformemente all'allegato V. 
                2. Gli avvisi e i  bandi  di  cui  al  comma  1  sono
          pubblicati entro cinque  giorni  dalla  loro  trasmissione,
          salve le disposizioni sulla  loro  pubblicazione  da  parte
          dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. 
                3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in
          una  o  piu'  delle  lingue  ufficiali  delle   istituzioni
          dell'Unione scelte  dalle  stazioni  appaltanti;  il  testo
          pubblicato in tali  lingue  e'  l'unico  facente  fede.  Le
          stazioni appaltanti italiane scelgono la  lingua  italiana,
          fatte salve le norme vigenti nella  Provincia  autonoma  di
          Bolzano  in  materia  di  bilinguismo.  Una  sintesi  degli
          elementi importanti di ciascun  avviso  o  bando,  indicati
          dalle stazioni appaltanti  nel  rispetto  dei  principi  di
          trasparenza e  non  discriminazione,  e'  pubblicata  nelle
          altre lingue ufficiali. 
                4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione  europea
          garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi
          di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e  3,  e
          degli avvisi di  indizione  di  gara  che  istituiscono  un
          sistema dinamico di acquisizione, di cui  all'articolo  55,
          comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati: 
                  a) nel  caso  di  avvisi  di  preinformazione,  per
          dodici  mesi  o  fino  al  ricevimento  di  un  avviso   di
          aggiudicazione di cui all'articolo 98 che indichi  che  nei
          dodici mesi coperti dall'avviso di indizione  di  gara  non
          sara' aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel  caso
          di appalti pubblici per servizi  sociali  e  altri  servizi
          specifici, l'avviso di preinformazione di cui  all'articolo
          142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino
          alla   scadenza   del   periodo   di   validita'   indicato
          inizialmente  o  fino  alla  ricezione  di  un  avviso   di
          aggiudicazione come previsto  dall'articolo  98,  indicante
          che non saranno aggiudicati ulteriori appalti  nel  periodo
          coperto dall'indizione di gara; 
                  b) nel caso di avvisi  di  indizione  di  gara  che
          istituiscono un sistema dinamico di  acquisizione,  per  il
          periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione. 
                5. La conferma della ricezione  dell'avviso  e  della
          pubblicazione  dell'informazione  trasmessa,  con  menzione
          della data della  pubblicazione  rilasciata  alla  stazione
          appaltante  dall'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione
          europea vale come prova della pubblicazione. 
                6.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici    possono
          pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono
          soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente
          codice, a condizione che essi siano  trasmessi  all'Ufficio
          delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica
          secondo il modello e le modalita' di trasmissione precisate
          al comma 1.» 
                «Art. 73 (Pubblicazione a livello  nazionale).  -  1.
          Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e  98  non
          sono   pubblicati   in   ambito   nazionale   prima   della
          pubblicazione  a  norma  dell'articolo  72.   Tuttavia   la
          pubblicazione puo' comunque avere luogo a livello nazionale
          qualora  la  stessa   non   sia   stata   notificata   alle
          amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore  dalla
          conferma   della   ricezione   dell'avviso    conformemente
          all'articolo 72. 
                2.  Gli  avvisi  e  i  bandi  pubblicati  a   livello
          nazionale non contengono  informazioni  diverse  da  quelle
          contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio  delle
          pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul  profilo
          di committente, ma menzionano la  data  della  trasmissione
          dell'avviso  o  bando   all'Ufficio   delle   pubblicazioni
          dell'Unione europea o della pubblicazione  sul  profilo  di
          committente. 
                3. Gli avvisi di preinformazione non sono  pubblicati
          sul  profilo  di  committente  prima   della   trasmissione
          all'Ufficio   delle   pubblicazioni   dell'Unione   europea
          dell'avviso che ne annuncia  la  pubblicazione  sotto  tale
          forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione. 
                4. Fermo restando quanto  previsto  all'articolo  72,
          gli avvisi e i bandi sono, altresi', pubblicati senza oneri
          sul profilo del committente  della  stazione  appaltante  e
          sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC,
          in cooperazione applicativa con  i  sistemi  informatizzati
          delle regioni e le piattaforme regionali di  e-procurement.
          Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente  codice,  sono
          definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di
          garantire  la  certezza  della  data  di  pubblicazione   e
          adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilita',  anche
          con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa
          nell'area interessata. Il  predetto  decreto  individua  la
          data fino alla quale gli avvisi  e  i  bandi  devono  anche
          essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
          italiana, serie speciale relativa  ai  contratti  pubblici,
          entro il sesto  giorno  feriale  successivo  a  quello  del
          ricevimento  della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio
          inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca  dello  Stato.
          La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o
          aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente  codice,
          avviene esclusivamente in via  telematica  e  non  comporta
          oneri finanziari a carico delle stazioni  appaltanti.  Fino
          alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si
          applica l'articolo 216, comma 11. 
                5. Gli effetti giuridici che  l'ordinamento  connette
          alla pubblicita' in ambito nazionale decorrono  dalla  data
          di pubblicazione sulla piattaforma digitale  dei  bandi  di
          gara presso l'ANAC.» 
                «Art. 74 (Disponibilita' elettronica dei documenti di
          gara). - 1.  Le  stazioni  appaltanti  offrono  un  accesso
          gratuito, illimitato e diretto,  per  via  elettronica,  ai
          documenti di gara a decorrere dalla data  di  pubblicazione
          di un avviso conformemente agli articoli 70 e  72  o  dalla
          data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo
          dell'avviso o dell'invito  a  confermare  interesse  indica
          l'indirizzo Internet presso il quale i  documenti  di  gara
          sono accessibili. 
                2. Se non  e'  possibile  offrire  accesso  gratuito,
          illimitato e diretto  per  via  elettronica  a  determinati
          documenti di gara per uno dei motivi  di  cui  all'articolo
          52,   comma   1,   terzo   periodo,   le    amministrazioni
          aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a
          confermare  interesse  che  i  medesimi  documenti  saranno
          trasmessi per posta  elettronica  certificata  o  strumenti
          analoghi negli  altri  Stati  membri  ovvero,  in  caso  di
          impossibilita',  per  vie  diverse  da  quella  elettronica
          secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine
          per la presentazione delle offerte e' prorogato  di  cinque
          giorni, tranne nei casi di urgenza  debitamente  dimostrati
          di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5. 
                3.  Qualora  non  sia   possibile   offrire   accesso
          gratuito,  illimitato  e  diretto  per  via  elettronica  a
          determinati documenti di gara  perche'  le  amministrazioni
          aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 52, comma  2,
          del  presente   codice,   esse   indicano   nell'avviso   o
          nell'invito a confermare interesse quali misure  richiedono
          al  fine  di   proteggere   la   natura   riservata   delle
          informazioni e in che modo e' possibile ottenere accesso ai
          documenti in questione. In tal  caso,  il  termine  per  la
          presentazione delle offerte e' prorogato di cinque  giorni,
          tranne nei casi di urgenza debitamente  dimostrati  di  cui
          agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5. 
                4. Sempre che siano state richieste in  tempo  utile,
          le ulteriori informazioni  sul  capitolato  d'oneri  e  sui
          documenti  complementari  sono  comunicate  dalle  stazioni
          appaltanti a  tutti  gli  offerenti  che  partecipano  alla
          procedura d'appalto almeno sei giorni prima della  scadenza
          del termine stabilito per la ricezione  delle  offerte.  In
          caso di procedura accelerata, ai sensi degli  articoli  60,
          comma 3 e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni.» 
                «Art.  81  (Documentazione  di  gara).  -  1.   Fermo
          restando  quanto  previsto  dagli  articoli  85  e  88,  la
          documentazione comprovante il  possesso  dei  requisiti  di
          carattere generale, tecnico-professionale  ed  economico  e
          finanziario,   per   la   partecipazione   alle   procedure
          disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase
          di esecuzione del contratto della permanenza  dei  suddetti
          requisiti, e' acquisita esclusivamente attraverso la  Banca
          dati nazionale dei contratti pubblici, di cui  all'articolo
          213, comma 8. 
                2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  l'ANAC
          individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con
          il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili  e  con   l'AgID,   i   dati   concernenti   la
          partecipazione alle gare e il loro esito, in  relazione  ai
          quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici, i  termini  e  le  regole
          tecniche   per   l'acquisizione,   l'aggiornamento   e   la
          consultazione  dei  predetti  dati,   anche   mediante   la
          piattaforma  di  cui  all'articolo   50-ter   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'  i  criteri  e  le
          modalita' relative all'accesso  e  al  funzionamento  della
          Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche  dati
          gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento,
          nonche' tra queste e le banche dati gestite  dall'ANAC,  e'
          assicurata secondo le modalita' individuate  dall'AgID  con
          le Linee guida in materia. 
                3.   Costituisce   oggetto   di   valutazione   della
          performance il rifiuto, ovvero  l'omessa  effettuazione  di
          quanto necessario  a  garantire  l'interoperabilita'  delle
          banche  dati,  secondo  le  modalita'  individuate  con  il
          provvedimento di cui al comma  2,  da  parte  del  soggetto
          responsabile delle stesse all'interno  dell'amministrazione
          o organismo pubblico  coinvolti  nel  procedimento.  A  tal
          fine, l'ANAC effettua le dovute segnalazioni all'organo  di
          vertice dell'amministrazione o organismo pubblico. 
                4. Presso  la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici e' istituito il fascicolo virtuale  dell'operatore
          economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma  2
          per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui
          all'articolo 80, l'attestazione  di  cui  all'articolo  84,
          comma 1, per  i  soggetti  esecutori  di  lavori  pubblici,
          nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione
          di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il
          fascicolo virtuale dell'operatore economico  e'  utilizzato
          per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti
          contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di  efficacia
          di ciascuno di essi, possono essere  utilizzati  anche  per
          gare  diverse.  In  sede  di   partecipazione   alle   gare
          l'operatore economico indica i dati e i documenti  relativi
          ai requisiti generali e speciali di cui agli  articoli  80,
          83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la
          valutazione degli stessi alla stazione appaltante. 
                4-bis.  Le  amministrazioni  competenti  al  rilascio
          delle certificazioni di  cui  all'articolo  80  realizzano,
          mediante adozione delle  necessarie  misure  organizzative,
          sistemi  informatici  atti  a  garantire  alla  Banca  Dati
          Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo
          reale  delle  dette  certificazioni  in  formato  digitale,
          mediante accesso alle proprie banche  dati,  con  modalita'
          automatizzate   mediante   interoperabilita'   secondo   le
          modalita' individuate  dall'AgID  con  le  linee  guida  in
          materia. L'ANAC garantisce  l'accessibilita'  alla  propria
          banca  dati  alle  stazioni  appaltanti,   agli   operatori
          economici  e  agli  organismi  di   attestazione   di   cui
          all'articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai  loro
          dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento
          di cui al comma  2,  l'ANAC  puo'  predisporre  elenchi  di
          operatori economici  gia'  accertati  e  le  modalita'  per
          l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.» 
                «Art. 85 (Documento di gara unico europeo). -  1.  Al
          momento della presentazione delle domande di partecipazione
          o  delle  offerte,  le  stazioni  appaltanti  accettano  il
          documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE),   redatto   in
          conformita'  al  modello  di   formulario   approvato   con
          regolamento dalla Commissione europea. II DGUE  e'  fornito
          esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile
          2018, e consiste in  un'autodichiarazione  aggiornata  come
          prova   documentale   preliminare   in   sostituzione   dei
          certificati rilasciati da autorita' pubbliche  o  terzi  in
          cui si  conferma  che  l'operatore  economico  soddisfa  le
          seguenti condizioni: 
                  a) non si trova in  una  delle  situazioni  di  cui
          all'articolo 80; 
                  b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma
          dell'articolo 83; 
                  c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati
          a norma dell'articolo 91. 
                2.  Il  DGUE  fornisce,  inoltre,   le   informazioni
          rilevanti  richieste  dalla  stazione   appaltante   e   le
          informazioni di cui al  comma  1  relative  agli  eventuali
          soggetti di cui l'operatore economico si  avvale  ai  sensi
          dell'articolo 89, indica l'autorita' pubblica  o  il  terzo
          responsabile del rilascio  dei  documenti  complementari  e
          include una dichiarazione formale secondo  cui  l'operatore
          economico e' in grado, su richiesta  e  senza  indugio,  di
          fornire tali documenti. 
                3.  Se  la  stazione  appaltante  puo'   ottenere   i
          documenti complementari direttamente accedendo  alla  banca
          dati di cui all'articolo 81, il DGUE  riporta  altresi'  le
          informazioni  richieste   a   tale   scopo,   i   dati   di
          individuazione e, se del caso, la necessaria  dichiarazione
          di consenso. 
                4. Gli operatori economici  possono  riutilizzare  il
          DGUE  utilizzato  in  una  procedura  d'appalto  precedente
          purche' confermino che le informazioni ivi  contenute  sono
          ancore valide. 
                5. La stazione appaltante  puo',  altresi',  chiedere
          agli offerenti e ai candidati,  in  qualsiasi  momento  nel
          corso della procedura,  di  presentare  tutti  i  documenti
          complementari  o  parte  di  essi,   qualora   questo   sia
          necessario per assicurare  il  corretto  svolgimento  della
          procedura.  Prima  dell'aggiudicazione   dell'appalto,   la
          stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di
          aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su
          accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma
          3  o  comma  4,  lettera  a),   di   presentare   documenti
          complementari aggiornati conformemente all'articolo  86  e,
          se del caso, all'articolo 87. La stazione  appaltante  puo'
          invitare gli operatori economici a integrare i  certificati
          richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87. 
                6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non
          e' richiesto di presentare documenti complementari o  altre
          prove documentali qualora questi siano presenti nella banca
          dati  di  cui  all'articolo  81  o  qualora   la   stazione
          appaltante,  avendo  aggiudicato   l'appalto   o   concluso
          l'accordo quadro, possieda gia' tali documenti. 
                7. Ai fini del comma 5,  le  banche  dati  contenente
          informazioni pertinenti sugli operatori economici,  possono
          essere  consultate,   alle   medesime   condizioni,   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati  membri,  con
          le  modalita'  individuate  con  il  provvedimento  di  cui
          all'articolo 81, comma 2. 
                8. Per il tramite della cabina di regia  e'  messo  a
          disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di
          banche  dati  contenenti  informazioni   pertinenti   sugli
          operatori economici che  possono  essere  consultate  dalle
          stazioni  appaltanti  di  altri   Stati   membri   e   sono
          comunicate,  su  richiesta,  agli  altri  Stati  membri  le
          informazioni relative alle banche dati di cui  al  presente
          articolo.» 
                «Art. 105 (Subappalto). - (Omissis). 
                7. L'affidatario deposita il contratto di  subappalto
          presso la stazione appaltante  almeno  venti  giorni  prima
          della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione   delle
          relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
          di subappalto presso la stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmette  altresi'  la  dichiarazione  del  subappaltatore
          attestante  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
          all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui
          agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante  verifica  la
          dichiarazione di cui al secondo periodo del presente  comma
          tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. 
                (Omissis).» 
                «Art.   111   (Controllo   tecnico,    contabile    e
          amministrativo). - (Omissis). 
                2-bis. Le metodologie e  strumentazioni  elettroniche
          di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il
          collegamento con la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici di cui all'articolo  213,  comma  8,  per  l'invio
          delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del  citato
          articolo 213, comma 9.» 
                «Art.   127   (Pubblicita'   e    avviso    periodico
          indicativo). - (Omissis). 
                2.  Gli  enti  aggiudicatori  possono  rendere   nota
          l'intenzione di programmare appalti pubblicando  un  avviso
          periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre  di
          ogni anno. Tali avvisi, che contengono le  informazioni  di
          cui all'allegato XIV, parte II, sezione A  sono  pubblicati
          dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente.
          Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia  di
          cui all'articolo  35,  gli  avvisi  sono  pubblicati  anche
          dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. A tal
          fine  gli  enti  aggiudicatori  inviano  all'Ufficio  delle
          pubblicazioni dell'Unione  europea  una  comunicazione  che
          annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico  indicativo
          sul   loro   profilo   di   committente,   come    indicato
          nell'allegato V, punto 2,  lettere  b),  e  punto  3.  Tali
          avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato  XIV,
          parte II, sezione C. 
                (Omissis).» 
                «Art. 129 (Bandi  di  gara  e  avvisi  relativi  agli
          appalti aggiudicati). - (Omissis). 
                4. Le informazioni  fornite  ai  sensi  dell'allegato
          XIV, parte II, lettera G e non destinate alla pubblicazione
          sono pubblicate solo in forma  semplificata  e  per  motivi
          statistici.» 
                «Art. 213  (Autorita'  Nazionale  Anticorruzione).  -
          (Omissis). 
                8. Per le finalita' di cui al  comma  2,  l'Autorita'
          gestisce la Banca Dati Nazionale  dei  Contratti  Pubblici,
          nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
          per competenza tramite  i  propri  sistemi  informatizzati,
          tutte  le  informazioni   contenute   nelle   banche   dati
          esistenti, anche a  livello  territoriale,  onde  garantire
          accessibilita'  unificata,   trasparenza,   pubblicita'   e
          tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a  essa
          prodromiche  e  successive.  Con   proprio   provvedimento,
          l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i  quali
          i titolari di  suddette  banche  dati,  previa  stipula  di
          protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
          dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
          la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per  le
          opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  le
          Regioni e le Province autonome quali  gestori  dei  sistemi
          informatizzati  di  cui  al  comma   4   dell'articolo   29
          concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle
          informazioni nell'ambito della  banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca  dati  di
          cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
          144  e  della  banca  dati  di  cui  all'articolo  36   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al  fine
          di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
          2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33
          e  del  presente  codice,  il  rispetto  del  principio  di
          unicita' dell'invio delle informazioni e la riduzione degli
          oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo  1,
          comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione  alla
          realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei  relativi
          flussi  finanziari  o  il  raccordo  degli  adempimenti  in
          termini di trasparenza preventiva. 
                9. Per la gestione della Banca dati di cui  al  comma
          8, l'Autorita' si avvale  dell'Osservatorio  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,  composto
          da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi  sede
          presso le regioni e le  province  autonome.  L'Osservatorio
          opera  mediante  procedure  informatiche,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento  con  i
          relativi sistemi in  uso  presso  le  sezioni  regionali  e
          presso altre Amministrazioni  pubbliche  e  altri  soggetti
          operanti nel settore dei  contratti  pubblici.  L'Autorita'
          stabilisce le modalita' di funzionamento  dell'Osservatorio
          nonche' le informazioni obbligatorie, i termini e le  forme
          di comunicazione che le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
          aggiudicatori sono tenuti a  trasmettere  all'Osservatorio.
          Nei confronti del soggetto che ometta,  senza  giustificato
          motivo, di fornire informazioni richieste  ovvero  fornisce
          informazioni non veritiere, l'Autorita'  puo'  irrogare  la
          sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma  13.  La
          sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle  sezioni
          regionali  competenti  per  territorio  per  l'acquisizione
          delle informazioni necessarie allo svolgimento dei  compiti
          istituzionali,  sulla  base  di  appositi  accordi  con  le
          regioni. La sezione centrale dell'Osservatorio  provvede  a
          monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi  di
          cui al  decreto  di  cui  all'articolo  34  comma  1  e  il
          raggiungimento  degli  obiettivi   prefissati   dal   Piano
          d'azione per la  sostenibilita'  dei  consumi  nel  settore
          della pubblica amministrazione. 
                10. L'Autorita' gestisce  il  Casellario  Informatico
          dei contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,
          istituito  presso  l'Osservatorio,  contenente   tutte   le
          notizie, le informazioni e i dati relativi  agli  operatori
          economici  con   riferimento   alle   iscrizioni   previste
          dall'articolo  80.  L'Autorita'  stabilisce  le   ulteriori
          informazioni che  devono  essere  presenti  nel  casellario
          ritenute utili ai fini della  tenuta  dello  stesso,  della
          verifica  dei   gravi   illeciti   professionali   di   cui
          all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del
          rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10,  o  del
          conseguimento dell'attestazione di  qualificazione  di  cui
          all'articolo  84.  L'Autorita'   assicura,   altresi',   il
          collegamento del  casellario  con  la  banca  dati  di  cui
          all'articolo 81. 
                (Omissis).» 
                «Art.  214  (Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e struttura tecnica di missione). - (Omissis). 
                6. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture,  sentiti  i
          Ministri  competenti  nonche',  per  le  infrastrutture  di
          competenza  dei   soggetti   aggiudicatori   regionali,   i
          presidenti delle regioni o province  autonome  interessate,
          abilita  eventualmente   i   commissari   straordinari   ad
          adottare, con le modalita' e i poteri di  cui  all'articolo
          13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  maggio  1997,  n.  135,  in
          sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
          atti  di  qualsiasi   natura   necessari   alla   sollecita
          progettazione,  istruttoria,  affidamento  e  realizzazione
          delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 
                (Omissis).». 
                - Per il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013,
          n. 33, si veda nelle note all'articolo 20. 
                - Si  riporta  l'articolo  45  del  decreto-legge  31
          maggio  2021,  n.  77(Governance  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento  delle
          strutture amministrative e di accelerazione  e  snellimento
          delle  procedure),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021 n. 108: 
                «Art.  45  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          funzionalita' del Consiglio Superiore dei lavori pubblici).
          - 1. Al  fine  di  conseguire  gli  obbiettivi  di  cui  al
          regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del  10  febbraio  2021  e  al  regolamento  (UE)
          2021/241 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  12
          febbraio 2021, e' istituito,  fino  al  31  dicembre  2026,
          presso il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  per
          l'espressione  dei  pareri  di  cui  all'articolo  44   del
          presente decreto, in  relazione  agli  interventi  indicati
          nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato  speciale
          presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici e composto da: 
                  a) sette dirigenti di livello generale in  servizio
          presso  le  amministrazioni  dello  Stato,  designati   dal
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  dai  rispettivi
          Ministri, dei quali uno appartenente  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle
          infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili,   uno
          appartenente al Ministero della transizione ecologica,  uno
          appartenente al Ministero della cultura,  uno  appartenente
          al Ministero dell'interno,  un  appartenente  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e  uno  appartenente   al
          Ministero della difesa e il dirigente di  livello  generale
          di cui al comma 4; 
                  b) tre rappresentanti  designati  dalla  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, scelti tra  soggetti  in  possesso  di
          adeguate professionalita'; 
                  c)  tre  rappresentanti  designati   dagli   Ordini
          professionali,   di   cui   uno    designato    dall'Ordine
          professionale degli ingegneri,  uno  designato  dall'Ordine
          professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine
          professionale dei geologi; 
                  d) tredici esperti scelti fra docenti  universitari
          di chiara ed acclarata competenza; 
                  e) un magistrato amministrativo, con  qualifica  di
          consigliere, un consigliere della  Corte  dei  conti  e  un
          avvocato dello Stato. 
                2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,
          in qualita' di  esperti  per  la  trattazione  di  speciali
          problemi, studiosi  e  tecnici  anche  non  appartenenti  a
          pubbliche amministrazioni, senza diritto di  voto.  Per  la
          partecipazione alle attivita'  del  Comitato  non  spettano
          indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo
          rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a
          legislazione vigente e di quanto previsto per i  componenti
          e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
                3. I componenti del Comitato speciale  sono  nominati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili, durano in carica tre anni e  possono
          essere confermati per un secondo triennio  e  comunque  non
          oltre il  31  dicembre  2026.  I  componenti  del  Comitato
          speciale non possono farsi rappresentare. Al Presidente, al
          dirigente di livello generale di cui al successivo comma  4
          e  agli  altri  componenti   del   Comitato   speciale   e'
          corrisposta,  anche  in  deroga  alle  previsioni  di   cui
          all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,  un'indennita'  pari  al   25   per   cento
          dell'ammontare  complessivo   del   trattamento   economico
          percepito  presso  l'amministrazione  di   appartenenza   e
          comunque non superiore alla  somma  di  35.000  euro  annui
          comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e  un
          rimborso per le spese  documentate  sostenute,  nei  limiti
          delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e  di
          quanto  previsto  per  i  componenti  e  gli  esperti   del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
                4. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria  del
          Comitato  speciale  e'  istituita,  presso   il   Consiglio
          Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari
          a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a  euro  782.979  per
          gli anni dal 2022 al 2026, una  struttura  di  supporto  di
          durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui e' preposto
          un dirigente di livello generale, in  aggiunta  all'attuale
          dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti, equiparato  ad  un  Presidente  di  Sezione  del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e  membro  del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si  avvale  di
          un dirigente di  livello  non  generale,  con  funzioni  di
          segretario generale  del  Comitato  speciale,  e  di  dieci
          unita'  di   personale   di   livello   non   dirigenziale,
          individuate tra  il  personale  di  ruolo  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  ad  esclusione  del
          personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico  ed
          ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche.  Il  personale
          delle pubbliche  amministrazioni  e'  collocato,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio  1997,  n.
          127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra
          analoga posizione, secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  La
          struttura di supporto  puo'  altresi'  avvalersi,  mediante
          apposite convenzioni e nel limite complessivo di  spesa  di
          euro 500.000 per l'anno  2021  e  di  euro  1  milione  per
          ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,   di   societa'
          controllate da Amministrazioni  dello  Stato  specializzate
          nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche. 
                5.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  da  1   a   4
          quantificati in euro 1.381.490 per l'anno 2021  e  in  euro
          2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del
          programma "Fondi di riserva  e  speciali",  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al   Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti.». 
              - Il decreto del Ministro degli affari esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  2  novembre  2017,   n.   192
          (Regolamento recante le direttive generali per disciplinare
          le procedure di scelta del contraente  e  l'esecuzione  del
          contratto da svolgersi all'estero, ai  sensi  dell'articolo
          1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50),
          e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          Italiana n. 296 del 20 dicembre 2017. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle
          attivita' del Ministero della difesa in materia di  lavori,
          servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  5  del  7
          gennaio 2013. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  19
          gennaio 2018, n. 31 (Regolamento con cui  si  adottano  gli
          schemi di  contratti  tipo  per  le  garanzie  fideiussorie
          previste dagli articoli 103, comma 9 e 104,  comma  9,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, S.O.  n.
          16. 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77  (Governance
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime  misure
          di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e   di
          accelerazione e snellimento  delle  procedure),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale, Edizione straordinaria n. 129 del
          31 maggio 2021, e'  stato  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio  2121,  Supplemento
          ordinario. n. 26 
              -  Il   decreto-legge   24   febbraio   2023,   n.   13
          (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale  degli
          investimenti  complementari  al  PNRR  (PNC),  nonche'  per
          l'attuazione delle politiche di coesione e  della  politica
          agricola comune) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica Italiana n. 47 del 24 febbraio 2023. 
              - Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del  12  febbraio  2021,  che  istituisce  il
          dispositivo per la ripresa e la resilienza,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 57 del 18
          febbraio 2021. 
              - Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti
          relative al  Fondo  complementare  al  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza  e  altre  misure  urgenti  per  gli
          investimenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio
          2021, n. 108, e' stato convertito, con modificazioni, dalla
          legge 1° luglio 2021, n.  101,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 6 luglio 2021, n. 160. 
              - Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio  dell'11  dicembre  2018  sulla  governance
          dell'Unione dell'energia e dell'azione  per  il  clima  che
          modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n.  715/2009
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
          94/22/CE,  98/70/CE,  2009/31/CE,  2009/73/CE,  2010/31/UE,
          2012/27/UE  e  2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, le direttive del Consiglio  2009/119/CE  e  (UE)
          2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n.  525/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini
          del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E.  n.  L  328  del  21
          dicembre 2018. 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  100
          del 2 maggio 2006, S.O. 
              - Per il testo del decreto legislativo 18 aprile  2016,
          n. 50, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riportano gli articoli 45, comma  2,  lettera  c),
          47, commi 1 e 2-bis, 83, comma 2,  e  216,  comma  14,  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
                «Art. 45 (Operatori economici). - (Omissis). 
                2. Rientrano nella definizione di operatori economici
          i seguenti soggetti: 
                  a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e
          le societa', anche cooperative; 
                  b)  i  consorzi   fra   societa'   cooperative   di
          produzione e lavoro  costituiti  a  norma  della  legge  25
          giugno 1909, n. 422, e del  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
          successive  modificazioni,  e  i   consorzi   tra   imprese
          artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
                  c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di
          societa' consortili ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del
          codice  civile,   tra   imprenditori   individuali,   anche
          artigiani, societa' commerciali,  societa'  cooperative  di
          produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non
          meno di tre consorziati  che,  con  decisione  assunta  dai
          rispettivi  organi  deliberativi,  abbiano   stabilito   di
          operare  in  modo  congiunto  nel  settore  dei   contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture per un  periodo  di
          tempo non inferiore a cinque anni, istituendo  a  tal  fine
          una comune struttura di impresa. 
                (Omissis).» 
                «Art.  47  (Requisiti  per  la   partecipazione   dei
          consorzi alle gare). - 1. I requisiti di idoneita'  tecnica
          e  finanziaria   per   l'ammissione   alle   procedure   di
          affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45,  comma  2,
          lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
          stessi con le modalita' previste dal presente codice, salvo
          che  per  quelli   relativi   alla   disponibilita'   delle
          attrezzature e  dei  mezzi  d'opera,  nonche'  all'organico
          medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo  al
          consorzio  ancorche'  posseduti   dalle   singole   imprese
          consorziate. 
                (Omissis) 
                2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei
          requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento  di
          servizi e forniture e' valutata, a seguito  della  verifica
          della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai
          singoli consorziati. In caso di scioglimento del  consorzio
          stabile  per  servizi  e  forniture,  ai  consorziati  sono
          attribuiti pro quota  i  requisiti  economico-finanziari  e
          tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non
          assegnati  in  esecuzione  ai  consorziati.  Le  quote   di
          assegnazione  sono  proporzionali  all'apporto   reso   dai
          singoli consorziati nell'esecuzione delle  prestazioni  nel
          quinquennio antecedente. 
                (Omissis).» 
                «Art.   83   (Criteri   di   selezione   e   soccorso
          istruttorio). - (Omissis). 
                2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1  sono
          attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
          presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
          di potenziali partecipanti, nel rispetto  dei  principi  di
          trasparenza e rotazione. Per i lavori, con  il  regolamento
          di   cui   all'articolo   216,   comma   27-octies,    sono
          disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al  presente
          articolo e anche al fine di  favorire  l'accesso  da  parte
          delle microimprese e delle  piccole  e  medie  imprese,  il
          sistema  di  qualificazione,  i  casi  e  le  modalita'  di
          avvalimento, i requisiti e le capacita' che  devono  essere
          posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi
          di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione
          richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso  di
          cui  all'allegato  XVII.   Fino   all'adozione   di   detto
          regolamento, si applica l'articolo 216, comma 14.» 
                «Art.   216   (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento). - (Omissis). 
                14.  Fino  all'adozione  del   regolamento   di   cui
          all'articolo   216,   comma   27-octies,   continuano    ad
          applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni  di  cui
          alla Parte II, Titolo III, nonche' gli allegati e le  parti
          di allegati ivi  richiamate,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
                (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 81 e  94  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,   n.   207
          (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»): 
                «Art.  81  (Requisiti  per  la   qualificazione   dei
          consorzi stabili (art. 20, D.P.R.  n.  34/2000)).  -  1.  I
          requisiti per la qualificazione dei consorzi  stabili  sono
          quelli previsti dall'articolo 36, comma 7, del codice.» 
                «Art.  94  (Consorzi  stabili  (art.  97,  D.P.R.  n.
          554/1999)). - 1. I consorzi stabili di  cui  agli  articoli
          34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori
          o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati
          in sede di gara  senza  che  cio'  costituisca  subappalto,
          ferma  la  responsabilita'  solidale   degli   stessi   nei
          confronti della stazione appaltante. 
                2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione  a
          seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle
          singole consorziate dei corrispondenti requisiti. 
                3. Il conseguimento della qualificazione da parte del
          consorzio   stabile   non   pregiudica   la   contemporanea
          qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento  di
          qualificazione  di  questi   ultimi   deve   riportare   la
          segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile. 
                4. In caso di scioglimento del consorzio  stabile  ai
          consorziati   sono   attribuiti   pro-quota   i   requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  maturati  a
          favore del consorzio in quanto da questi non  assegnati  in
          esecuzione ai consorziati. Le quote  di  assegnazione  sono
          proporzionali  all'apporto  reso  dai  singoli  consorziati
          nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.».