Articolo 226. 
 
                 Abrogazioni e disposizioni finali. 
 
  1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' abrogato dal 1°
luglio 2023. 
  2. A decorrere dalla data in cui il codice  acquista  efficacia  ai
sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui  al  decreto
legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai
procedimenti in corso. A tal  fine,  per  procedimenti  in  corso  si
intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi
con cui si indice la procedura di scelta del contraente  siano  stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista  efficacia;  b)
in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  le
procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data  in  cui  il
codice acquista efficacia, siano stati  gia'  inviati  gli  avvisi  a
presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione  a  scomputo
del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche  o
atti  assimilati  comunque  denominati,  i  procedimenti  in  cui  le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in
cui il codice acquista efficacia; d)  per  le  procedure  di  accordo
bonario di  cui  agli  articoli  210  e  211,  di  transazione  e  di
arbitrato, le procedure relative  a  controversie  aventi  a  oggetto
contratti pubblici, per i quali i bandi  o  gli  avvisi  siano  stati
pubblicati prima della data in  cui  il  codice  acquista  efficacia,
ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o  avvisi,  gli
avvisi a presentare  le  offerte  siano  stati  inviati  prima  della
suddetta data. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono  abrogati
dal 1° luglio 2023: 
  a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612; 
  b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre
1992, n. 498; 
  c) il decreto del Presidente della Repubblica 27  aprile  2006,  n.
204; 
  d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno  2017,
n. 122; 
  f) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo 22 agosto 2017, n. 154; 
  g) il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 239 del 12 ottobre 2022. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  225,  e'  abrogato
dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017. 
  5. Ogni  richiamo  in  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
o al codice dei contratti pubblici vigente alla data  di  entrata  in
vigore  del  codice,  si   intende   riferito   alle   corrispondenti
disposizioni del codice o, in mancanza, ai  principi  desumibili  dal
codice stesso. 
 
          Note all'articolo 226 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612  (Regolamento
          per  l'ordinamento  interno  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          183 del 4 agosto 1923. 
              - Si riporta l'articolo 11, comma 5, lettere d)  e  f),
          della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
          materia di finanza pubblica): 
                «Art. 11 (Omissis). 
                5.  Le  societa'  concessionarie  autostradali   sono
          soggette ai seguenti obblighi: 
                  (Omissis) 
                  d) sottoporre gli schemi dei bandi  di  gara  delle
          procedure di aggiudicazione all'approvazione di  ANAS  Spa,
          che  deve  pronunciarsi  entro  trenta  giorni   dal   loro
          ricevimento: in caso di  inutile  decorso  del  termine  si
          applica l'articolo 20 della legge 7 agosto  1990,  n.  241;
          vietare la partecipazione alle gare  per  l'affidamento  di
          lavori alle imprese comunque  collegate  ai  concessionari,
          che siano realizzatrici della  relativa  progettazione.  Di
          conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
          ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri
          in  data  16  maggio   1997,   relativa   al   divieto   di
          partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
          soggetti  che  operano  in  prevalenza  nei  settori  delle
          costruzioni e della mobilita'; 
                  e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte
          a prevenire i conflitti di interesse degli  amministratori,
          e, per gli stessi, speciali  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita', nonche', per almeno alcuni  di  essi,  di
          indipendenza; 
                  f) nei casi  di  cui  alle  lettere  c)  e  d),  le
          commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono
          nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i
          poteri di vigilanza dell'Autorita' di  cui  all'articolo  6
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163.  La  composizione  del  consiglio  dell'Autorita'   e'
          aumentata  di  due  membri  con  oneri  a  carico  del  suo
          bilancio. Il presidente  dell'Autorita'  e'  scelto  fra  i
          componenti del consiglio. 
                (Omissis)». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27  aprile
          2006,  n.  204  (Regolamento  di  riordino  del   Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici),  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006. 
              - L'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre  2012,
          n. 190 (Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione
          della  corruzione   e   dell'illegalita'   nella   pubblica
          amministrazione), abrogato dal  presente  decreto,  recava:
          «Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e  la  repressione
          della  corruzione   e   dell'illegalita'   nella   pubblica
          amministrazione». 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7
          giugno 2017, n. 122 (Regolamento  recante  disposizioni  in
          materia di servizi  sostitutivi  di  mensa,  in  attuazione
          dell'articolo 144, comma  5,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2017. 
              - Il decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 (Regolamento
          concernente gli appalti pubblici di  lavori  riguardanti  i
          beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22
          gennaio  2004,  n.  42),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          del 28 settembre 2022 (Disposizioni in materia di possibile
          esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione  a
          una procedura d'appalto per  gravi  violazioni  in  materia
          fiscale non definitivamente accertate), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022. 
              - Il decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti   1°   dicembre   2017,   n.   560    (Attuazione
          dell'articolo 23, comma  13,  del  decreto  legislativo  18
          aprile  2016,  n.  50,  «Codice  dei  contratti   pubblici.
          Modalita' e tempi di  progressiva  introduzione,  da  parte
          delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti
          e  degli  operatori  economici,  dell'obbligatorieta'   dei
          metodi  e  degli  strumenti  elettronici  specifici,  quali
          quelli di modellazione per l'edilizia e le  infrastrutture,
          nelle fasi di progettazione, costruzione e  gestione  delle
          opere e relative verifiche»),  cosi'  come  modificato  dal
          decreto  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili 2 agosto 2021, n. 312, e'  pubblicato
          nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti in data 12 gennaio 2018. 
              - Il decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti 2  dicembre  2016  (Definizione  degli  indirizzi
          generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara,
          di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 20 del 25 gennaio 2017.