Articolo 23. 
 
            Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
 
  1. L'ANAC e' titolare in via esclusiva della Banca  dati  nazionale
dei  contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis  del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne
sviluppa e gestisce i servizi. 
  2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in  cui  si
articola la banca dati di  cui  al  comma  1  e  i  servizi  ad  essa
collegati. 
  3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' interoperabile
con le piattaforme di approvvigionamento  digitale  utilizzate  dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti  e  con  il  portale  dei
soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei  contratti
pubblici, nonche' con la piattaforma digitale nazionale dati  di  cui
all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto  legislativo  n.  82
del 2005,  con  le  basi  di  dati  di  interesse  nazionale  di  cui
all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo  n.  82  del
2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei  soggetti  di
cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005, coinvolti nell'attivita' relativa al  ciclo  di  vita
dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,
del codice di cui al decreto legislativo n. 82  del  2005,  coinvolti
nell'attivita' relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non  gia'
accreditati alla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  predetto
codice  decreto  legislativo  n.  82  del  2005,   sono   tenuti   ad
accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all'articolo 50-ter del
decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' alla Banca dati nazionale
dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce  applicative  e  a
rendere disponibili le proprie basi  dati,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica  e  nel  rispetto  delle  linee  guida
dell'Agenzia   per   l'Italia   digitale   (AGID)   in   materia   di
interoperabilita'. 
  4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili
mediante interoperabilita' i servizi e le informazioni necessari allo
svolgimento delle  fasi  dell'intero  ciclo  di  vita  dei  contratti
pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto  dal  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con
la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. 
  5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le  informazioni  che
le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  sono   tenuti   a
trasmettere  alla  Banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici
attraverso le piattaforme telematiche di  cui  all'articolo  25.  Gli
obblighi informativi di cui al primo  periodo  riguardano  anche  gli
affidamenti diretti a societa' in house di cui all'articolo 7,  comma
2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i
titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al  comma  3  e
all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti
l'ecosistema  di  approvvigionamento  digitale.   L'integrazione   e'
realizzata attraverso i servizi digitali  resi  disponibili  da  ANAC
sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter
del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto
delle relative regole tecniche. 
  6.  L'ANAC  rende  disponibili  ai  sistemi  informativi  regionali
competenti per territorio, nonche' alle pubbliche amministrazioni, le
informazioni necessarie allo svolgimento dei  compiti  istituzionali,
ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 82 del 2005. 
  7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attivita'  necessarie
a  garantire  l'interoperabilita'  dei  dati,  l'ANAC  effettua   una
segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di  cui
all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto  legislativo  n.  82
del 2005. 
  8. L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o  l'omissione
di attivita' necessarie a garantire l'interoperabilita' delle  banche
dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti  pubblici  costituisce
violazione di obblighi di  transizione  digitale  punibili  ai  sensi
dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo  n.  82
del 2005. 
  9. Al  fine  di  ridurre  gli  oneri  amministrativi  dei  soggetti
attuatori  i  dati  di  cui  al  presente  articolo  possono   essere
utilizzati nell'ambito delle procedure  concernenti  i  finanziamenti
degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo
utilizzo  delle  risorse  e  di  avanzamento  procedurale  nei  tempi
previsti dalle leggi di spesa. 
 
          Note all'articolo 23 
              - Il  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure
          urgenti per la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n.  95,
          e' stato convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita'  e
          la  giustizia  sociale.   Deleghe   al   Governo   per   il
          completamento della revisione della struttura del  bilancio
          dello Stato,  per  il  riordino  della  disciplina  per  la
          gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
          bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico
          in materia  di  contabilita'  di  Stato  e  di  tesoreria),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143. 
              - Si riportano gli articoli 2,  comma  2,  18-bis,  50,
          50-ter e 62-bis, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82 (Codice dell'amministrazione digitale): 
                «Art. 2  (Finalita'  e  ambito  di  applicazione).  -
          (Omissis) 
                2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: 
                  a)   alle   pubbliche   amministrazioni   di    cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui
          all'articolo  117  della  Costituzione,  ivi  comprese   le
          autorita'  di  sistema  portuale,  nonche'  alle  autorita'
          amministrative  indipendenti  di  garanzia,   vigilanza   e
          regolazione; 
                  b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese  le
          societa' quotate,  in  relazione  ai  servizi  di  pubblico
          interesse; 
                  c)  alle  societa'  a  controllo   pubblico,   come
          definite nel decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,
          escluse le societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1,
          lettera p), del medesimo decreto che  non  rientrino  nella
          categoria di cui alla lettera b). 
                (Omissis).» 
                «Art.   18-bis   (Violazione   degli   obblighi    di
          transizione digitale).  -  1.  L'AgID  esercita  poteri  di
          vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul  rispetto
          delle disposizioni del presente  Codice  e  di  ogni  altra
          norma   in   materia   di   innovazione    tecnologica    e
          digitalizzazione  della   pubblica   amministrazione,   ivi
          comprese quelle contenute nelle Linee  guida  e  nel  Piano
          triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
          e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione  del  difensore
          civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni
          da parte dei soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2.
          Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo
          e monitoraggio,  l'AgID  richiede  e  acquisisce  presso  i
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti  e
          ogni  altra  informazione  strumentale  e  necessaria.   La
          mancata ottemperanza alla richiesta di  dati,  documenti  o
          informazioni  di  cui  al   secondo   periodo   ovvero   la
          trasmissione  di  informazioni  o  dati  parziali   o   non
          veritieri e' punita ai sensi del comma 5, con  applicazione
          della sanzione ivi prevista ridotta della meta'. 
                2. L'AgID, quando dagli  elementi  acquisiti  risulta
          che  sono  state  commesse  una  o  piu'  violazioni  delle
          disposizioni di cui al comma 1, procede alla  contestazione
          nei confronti del trasgressore,  assegnandogli  un  termine
          perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e
          per chiedere di essere sentito. 
                3.  L'AgID,  ove   accerti   la   sussistenza   delle
          violazioni contestate, assegna al trasgressore  un  congruo
          termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo  e  alla
          gravita' della violazione, per conformare la condotta  agli
          obblighi previsti dalla normativa  vigente,  segnalando  le
          violazioni  all'ufficio  competente  per   i   procedimenti
          disciplinari  di  ciascuna  amministrazione,   nonche'   ai
          competenti organismi indipendenti  di  valutazione.  L'AgID
          pubblica le predette  segnalazioni  su  apposita  area  del
          proprio sito internet istituzionale. 
                4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini
          della misurazione e  della  valutazione  della  performance
          individuale  dei  dirigenti   responsabili   e   comportano
          responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli
          articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50,
          50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del  presente  Codice  e
          dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012, n. 221. 
                5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta  di
          dati, documenti o informazioni di cui al  comma  1,  ultimo
          periodo, ovvero di  trasmissione  di  informazioni  o  dati
          parziali o  non  veritieri,  nonche'  di  violazione  degli
          obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2
          e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5,
          64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice,  dall'articolo
          65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre  2017,  n.
          217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove  il  soggetto  di
          cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi  all'obbligo  di
          conformare la condotta nel  termine  di  cui  al  comma  3,
          l'AgID irroga la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  nel
          minimo di euro 10.000 e nel massimo  di  euro  100.000.  Si
          applica, per quanto non espressamente previsto dal presente
          articolo, la disciplina della legge 24  novembre  1981,  n.
          689. I proventi delle sanzioni  sono  versati  in  apposito
          capitolo di entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnati  allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il  50
          per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui
          all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77. 
                6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei
          casi di violazione delle norme specificamente  indicate  al
          comma 5,  nonche'  di  violazione  degli  obblighi  di  cui
          all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la  violazione
          alla struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione
          digitale   che,   ricevuta   la    segnalazione,    diffida
          ulteriormente il  soggetto  responsabile  a  conformare  la
          propria condotta agli obblighi  previsti  dalla  disciplina
          vigente entro un congruo termine perentorio,  proporzionato
          al tipo e alla gravita' della violazione, avvisandolo  che,
          in caso di inottemperanza,  potranno  essere  esercitati  i
          poteri  sostitutivi  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri o del Ministro delegato.  Decorso  inutilmente  il
          termine, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
          transizione   digitale,   valutata   la   gravita'    della
          violazione, puo' nominare un commissario ad acta incaricato
          di provvedere in sostituzione. Al commissario non  spettano
          compensi, indennita' o rimborsi.  Nel  caso  di  inerzia  o
          ritardi  riguardanti  amministrazioni  locali,  si  procede
          all'esercizio del potere sostitutivo di cui  agli  articoli
          117,  quinto   comma,   e   120,   secondo   comma,   della
          Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
          2003, n. 131. 
                7. L'AgID, con  proprio  regolamento,  disciplina  le
          procedure di contestazione,  accertamento,  segnalazione  e
          irrogazione delle sanzioni per le violazioni  di  cui  alla
          presente disposizione. 
                8.  All'attuazione  della  presente  disposizione  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          gia' previste a legislazione vigente. 
                8-bis. Le disposizioni del presente articolo  trovano
          applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita  poteri
          sanzionatori attribuiti dalla legge.» 
                «Art. 50 (Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche
          amministrazioni).   -   1.   I   dati    delle    pubbliche
          amministrazioni sono formati,  raccolti,  conservati,  resi
          disponibili  e  accessibili  con  l'uso  delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione che  ne  consentano
          la fruizione e  riutilizzazione,  alle  condizioni  fissate
          dall'ordinamento,   da   parte   delle   altre    pubbliche
          amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti  alla
          conoscibilita'  dei  dati  previsti  dalle  leggi   e   dai
          regolamenti, le norme in materia  di  protezione  dei  dati
          personali ed il rispetto  della  normativa  comunitaria  in
          materia  di  riutilizzo  delle  informazioni  del   settore
          pubblico. 
                2.  Qualunque   dato   trattato   da   una   pubblica
          amministrazione, con le esclusioni di cui  all'articolo  2,
          comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto  della  normativa  in
          materia  di  protezione  dei  dati   personali,   e'   reso
          accessibile e fruibile alle  altre  amministrazioni  quando
          l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo  svolgimento
          dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
          senza  oneri  a  carico  di  quest'ultima,  salvo  per   la
          prestazione di elaborazioni aggiuntive; e'  fatto  comunque
          salvo il disposto degli articoli 43,  commi  4  e  71,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
                2-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni,   nell'ambito
          delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi
          dei propri dati anche in combinazione con  quelli  detenuti
          da altri soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  fermi
          restando i limiti di cui al comma 1. La predetta  attivita'
          si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
          Linee guida. 
                2-ter.  Le  pubbliche  amministrazioni   certificanti
          detentrici dei dati di cui al  comma  1  ne  assicurano  la
          fruizione da  parte  dei  soggetti  che  hanno  diritto  ad
          accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati
          assicurano,  su  richiesta  dei  soggetti  privati  di  cui
          all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
          28  dicembre  2000,  n.   445,   conferma   scritta   della
          corrispondenza di quanto dichiarato con le  risultanze  dei
          dati  da  essa  custoditi,  con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto. 
                3. 
                3-bis. Il trasferimento di  un  dato  da  un  sistema
          informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato
          e del trattamento, ferme restando le responsabilita'  delle
          amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualita'
          di titolari autonomi del trattamento. 
              3-ter.   L'inadempimento   dell'obbligo   di    rendere
          disponibili  i  dati  ai  sensi   del   presente   articolo
          costituisce  mancato  raggiungimento   di   uno   specifico
          risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte   dei
          dirigenti  responsabili  delle   strutture   competenti   e
          comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della
          retribuzione di  risultato  e  del  trattamento  accessorio
          collegato  alla  performance  individuale   dei   dirigenti
          competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire   premi   o
          incentivi nell'ambito delle medesime strutture.» 
                «Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). -
          1. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  promuove  la
          progettazione,  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  di  una
          Piattaforma Digitale Nazionale Dati  (PDND)  finalizzata  a
          favorire  la  conoscenza  e   l'utilizzo   del   patrimonio
          informativo  detenuto,  per  finalita'  istituzionali,  dai
          soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  nonche'  la
          condivisione dei dati tra i soggetti che hanno  diritto  ad
          accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e  della
          semplificazione  degli   adempimenti   amministrativi   dei
          cittadini e delle imprese, in conformita'  alla  disciplina
          vigente. 
                2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e'  gestita
          dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   ed   e'
          costituita  da  un'infrastruttura  tecnologica  che   rende
          possibile l'interoperabilita'  dei  sistemi  informativi  e
          delle basi di dati delle pubbliche  amministrazioni  e  dei
          gestori di servizi pubblici per  le  finalita'  di  cui  al
          comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e  la
          gestione  dei  livelli  di  autorizzazione   dei   soggetti
          abilitati ad operare sulla stessa, nonche'  la  raccolta  e
          conservazione delle informazioni relative  agli  accessi  e
          alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
          dati  e  informazioni  avviene  attraverso   la   messa   a
          disposizione  e   l'utilizzo,   da   parte   dei   soggetti
          accreditati,  di   interfacce   di   programmazione   delle
          applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai  soggetti
          abilitati con il supporto della  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri e in conformita'  alle  Linee  guida  AgID  in
          materia interoperabilita', sono raccolte nel «catalogo API»
          reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
          I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono  tenuti  ad
          accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
          a rendere disponibili le proprie basi dati  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. In  fase  di  prima
          applicazione,  la  Piattaforma  assicura   prioritariamente
          l'interoperabilita'  con  le  basi  di  dati  di  interesse
          nazionale di cui all'articolo 60,  comma  3-bis  e  con  le
          banche dati  dell'Agenzie  delle  entrate  individuate  dal
          Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il  Garante
          per la protezione dei dati personali e acquisito il  parere
          della Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  adotta  linee
          guida con cui definisce gli standard tecnologici e  criteri
          di sicurezza, di accessibilita',  di  disponibilita'  e  di
          interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
          il processo di accreditamento e di fruizione  del  catalogo
          API con i limiti  e  le  condizioni  di  accesso  volti  ad
          assicurare il corretto trattamento dei  dati  personali  ai
          sensi della normativa vigente. 
                2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o  il
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
          transizione digitale, ultimati i test e le  prove  tecniche
          di  corretto  funzionamento  della  piattaforma,  fissa  il
          termine entro il quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,
          comma  2,  sono  tenuti  ad  accreditarsi  alla  stessa,  a
          sviluppare le interfacce di cui al  comma  2  e  a  rendere
          disponibili le proprie basi dati. 
                3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
          conservati,   ne'   comunque   trattati,    oltre    quanto
          strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1,
          i dati, che possono essere resi  disponibili,  attinenti  a
          ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza  nazionale,
          difesa civile e soccorso  pubblico,  indagini  preliminari,
          polizia giudiziaria e  polizia  economico-finanziaria.  Non
          possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati
          i dati coperti da segreto  o  riservati  nell'ambito  delle
          materie indicate al periodo precedente. 
                4. Con decreto adottato dal Presidente del  Consiglio
          dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente  disposizione,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministero
          dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
          personali e acquisito il parere della Conferenza  Unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
          la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
          i  limiti,  le  finalita'  e  le  modalita'  di   messa   a
          disposizione, su richiesta della Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
          titolari i soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  in
          apposita  infrastruttura  tecnologica   della   Piattaforma
          Digitale  Nazionale  Dati  finalizzata   al   supporto   di
          politiche   pubbliche    basate    sui    dati,    separata
          dall'infrastruttura          tecnologica           dedicata
          all'interoperabilita' dei sistemi  informativi  di  cui  al
          comma 2. Il decreto di cui al presente comma e'  comunicato
          alle Commissioni parlamentari competenti. 
                5.   L'inadempimento    dell'obbligo    di    rendere
          disponibili e accessibili le proprie  basi  dati  ovvero  i
          dati   aggregati   e   anonimizzati   costituisce   mancato
          raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
          obiettivo  da  parte  dei  dirigenti   responsabili   delle
          strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
          al 30 per cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del
          trattamento   accessorio   collegato    alla    performance
          individuale dei dirigenti competenti, oltre al  divieto  di
          attribuire premi o  incentivi  nell'ambito  delle  medesime
          strutture. 
                6.  L'accesso  ai  dati  attraverso  la   Piattaforma
          Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa
          alla  titolarita'  del  trattamento,  ferme   restando   le
          specifiche responsabilita' ai sensi  dell'articolo  28  del
          Regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del
          Consiglio del 27 aprile 2016 in capo  al  soggetto  gestore
          della Piattaforma nonche' le responsabilita'  dei  soggetti
          accreditati che trattano i dati  in  qualita'  di  titolari
          autonomi del trattamento. 
                7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo  2,
          comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
          interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente. 
                8. Le attivita' previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.» 
                «Art. 62-bis  (Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici). - 1.  Per  favorire  la  riduzione  degli  oneri
          amministrativi  derivanti  dagli  obblighi  informativi  ed
          assicurare l'efficacia, la trasparenza e  il  controllo  in
          tempo reale dell'azione  amministrativa  per  l'allocazione
          della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture,  anche
          al fine del rispetto della legalita' e del  corretto  agire
          della pubblica  amministrazione  e  prevenire  fenomeni  di
          corruzione,  si  utilizza  la  «Banca  dati  nazionale  dei
          contratti   pubblici»   (BDNCP)   gestita    dall'Autorita'
          Nazionale Anticorruzione ai  sensi  dell'articolo  213  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.». 
                -  Per  il  testo  dell'articolo   60   del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 22. 
                -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33
          (Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80.